Decreto salva-conti: arriva la certificazione ex ante anche per Transizione 4.0

 

Photocredit: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 ITInsieme allo stop definitivo alla cessione dei crediti del superbonus, all’interno del giro di vite sulle agevolazioni fiscali varato dal DL 39/2024, sono finiti anche i crediti d’imposta di Transizione 4.0. L’obiettivo del nuovo decreto è infatti quello di tenere maggiormente sotto controllo i conti pubblici, avviando monitoraggi più puntali. Una misura che, per quanto attiene Transizione 4.0, promuove un ulteriore avvicinamento all’impostazione prevista per il “cugino” Transizione 5.0.

Le novità su Transizione 5.0 e i collegamenti con Transizione 4.0

E’ questa in buona sostanza la novità più rilevante, prevista dal Decreto Salva-conti varato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo e approdato in Gazzetta ufficiale (GURI) il 29 marzo 2024, per le imprese che intendono realizzare investimenti appoggiandosi a due delle più importanti agevolazioni per lo sviluppo economico attualmente in circolazione: il credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali e il tax credit per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica.

Le novità del DL salva-conti per Transazione 4.0

Il “decreto legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali” - questo il nome ufficiale del DL n. 39 del 29 marzo 2024 - fissa infatti paletti più stringenti per la fruizione fattiva dei crediti d’imposta 4.0.

Gli incentivi in questione - lo ricordiamo - sono in particolare due dei tre crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0. Da un lato si tratta, infatti, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali volto a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Dall’altro parliamo invece del “credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” che ha la finalità di stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica.

A spiegare l’impostazione del DL 34/2024 è stato qualche giorno fa lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa. Nell'illustrare le novità previste dal nuovo DL, infatti, Giorgetti ha spiegato che, per quanto concerne Transizione 4.0, il decreto mutua alcune disposizioni già previste per Transazione 5.0 per quel che riguarda la comunicazione preventiva degli investimenti.

Per capire la portata della novità introdotta dal decreto Salva-conti, è bene sottolineare che finora i tax credit 4.0, a differenza del “cugino” 5.0, non hanno previsto nessun sistema di certificazione ex-ante dell’ammontare degli investimenti preventivati da ciascuna impresa. L'unica certificazione preventiva prevista finora è stata quella sulla tipologia di investimenti del tax credit R&S, ma solo in termini qualitativi (in breve, si deve certificare preventivamente che le spese che si intende portare in deduzione siano davvero ammissibili). Nulla, invece, per quanto concerne l'ammontare degli investimenti.

Adesso invece il governo ha deciso di cambiare musica, mutuando il sistema di verifiche ex-ante previsto per Transizione 5.0, estendendolo anche a 4.0, in modo da tenere maggiormente sotto controllo la spesa pubblica. A dettare la nuova linea è, nello specifico, l’articolo 6 del DL 39-2024 recante “Misure per il monitoraggio di transizione 4.0”. “Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta - si legge infatti nel decreto - le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del” DL 39/2024, “la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione”. Comunicazione che poi dovrà essere anche aggiornata, una volta completati gli investimenti.

In aggiunta, il DL prevede una comunicazione telematica di completamento degli investimenti anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL).

Le altre misure del DL salva-conti: la stretta su superbonus e ACE

Il focus del DL 39/2024 resta però il superbonus che, “alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022”, continua a gravare pesantemente sui conti pubblici

In tale contesto il decreto ha previsto l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. 

Una disposizione che nei giorni passati aveva suscitato numerose critiche, dal momento che sotto la scure era finita anche la ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, che hanno portato il governo a fare dietrofront sul tema. In questa maniera anche per il 2024 gli interventi di ricostruzione del sisma che beneficiano del superbonus potranno continuare a godere del sistema dello sconto in fattura e della cessione del credito, nel limite massimo però di 400 milioni di euro per il 2024. Raggiunto tale importo, infatti, la deroga sul sisma verrà sospesa.

Stop anche all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

A queste misure, si affianca poi la norma che collega i crediti d’imposta ad eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’erario. La nuova misura mira infatti ad “evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti” dello Stato, disponendo “la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

L'ultimo giro di vita del DL salva-conti riguarda infine l’Aiuto alla crescita economica (ACE), per il quale - spiega sempre Giorgetti - viene disposta una limitazione alla cessione del credito "perché abbiamo iniziato a notarne un utilizzo fraudolento". In tale contesto il decreto riduce ad una la possibilità di cessione ed estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, ampliando anche i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Consulta il DL 39/2024 - GURI n. 75 del 29.03.2024

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