Umbria: nuovi criteri per i finanziamenti all'imprenditoria giovanile

 

Regione Umbria - immagine di F l a n k e rSono state approvate le nuove linee guida operative della Legge Regionale del 23 maggio 1995, n. 12, che prevede interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnica e finanziari volti ad agevolare l’imprenditoria giovanile in ambito di produzione di beni e fornitura di servizi. A seguito della proposta dell’assessore allo sviluppo economico, la Giunta ha stanziato per le Province di Perugia e di Terni un contributo annuo di 4 milioni di euro.

Le risorse, messe a disposizione dalla Giunta tramite Sviluppumbria, dovranno essere divise tra le due Province, che provvederanno ad erogarle in due tranche di pari valore, relative alle scadenze tecniche del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno.

A definire le modifiche specifiche alla L.R. 23 maggio 1995 è la Legge Regionale del 30 marzo 2011, n. 4, che stabilisce integrazioni al precedente documento in merito ai seguenti aspetti:

  • limiti d’età dei partecipanti;
  • riserva delle risorse destinate alle imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
  • entità dei contributi per gli interventi di agevolazioni alle imprese a prevalente composizione femminile.

Per quanto riguarda il primo punto, la L.R. 30 marzo 2011 prevede che l’età dei partecipanti sia compresa fra i 18 e i 35 anni. Tale norma stabilisce un innalzamento di 3 anni rispetto ai criteri originali.

Rispetto al secondo punto, la nuova legge fissa al 20% la riserva di risorse da destinare alle imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità. Per avere accesso a tale riserva, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • nel caso di imprese individuali, il titolare deve essere ammesso al trattamento di cassa integrazione o essere iscritto alle liste di mobilità;
  • nel caso di società di persone e di cooperative, la maggioranza numerica di soci - non inferiore al 60% della compagine sociale - deve essere ammessa al trattamento di cassa integrazione o essere iscritta alle liste di mobilità;
  • nel caso di società di capitali, le quote di partecipazione al capitale devono essere, per almeno i 2/3, di proprietà di soci ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità e gli organi di amministrazione devono essere costituiti, per almeno i 2/3, dagli stessi soggetti.

Relativamente all’ultimo punto, la legge stabilisce che una percentuale delle risorse, pari al 40%, sia destinata agli interventi agevolativi per le imprese a prevalente composizione femminile. Per essere inserite nelle graduatorie degli aventi diritto a tale riserva, si tiene conto dei seguenti requisiti specifici:

  • nel caso di imprese individuali, il titolare deve essere una donna;
  • nel caso di società di persone e di cooperative, la maggioranza numerica (non inferiore al 60% del totale) deve essere composta da donne;
  • nel caso di società di capitali, le quote di partecipazione al capitale sociale devono essere, per almeno i 2/3, di proprietà di donne, così come almeno i 2/3 degli organi di amministrazione devono essere costituiti da donne.

A margine dell’approvazione, la Giunta ha evidenziato la necessità di coinvolgere uniformemente l'intero territorio umbro, al fine di garantire equità di trattamento a tutti i soggetti interessati all’interno della Regione.

Legge Regionale del 23 maggio 1995, n. 12

Legge Regionale del 30 marzo 2011, n. 4

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