Trento-Bolzano: fondi per i comuni veneti e lombardi confinanti con le province autonome

 

Dolomiti - immagine di LunardoApprovato il decreto per la ripartizione dei fondi per lo sviluppo dei Comuni siti in Veneto e Lombardia confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto promuove il finanziamento di progetti per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori interessati.

I Comuni possono concorrere al finanziamento, sia in forma singola che associata, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:

  • a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale, abitativo o educativo;
  • b) progetti che favoriscano l'occupazione giovanile o l'attività imprenditoriale giovanile;
  • c) progetti che favoriscano il turismo;
  • d) progetti che garantiscano la crescita complessiva dei territori di confine;
  • e) progetti che favoriscano lo sviluppo delle zone svantaggiate e delle aree montane, al fine di contrastare l'abbandono di tali aree;
  • f) progetti che garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle imprese;
  • g) progetti che valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema Paese;
  • h) progetti che dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con i piani regionali;
  • i) progetti che siano provvisti di un modello organizzativo innovativo, garante dell'aggregazione.

Per il 2011, primo anno di applicazione del decreto, le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2011.
Successivamente le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'Organismo di indirizzo (ODI) è incaricato di erogare i contributi ai soggetti beneficiari:

  • a) fino al 95% delle somme, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione dello stato di avanzamento degli interventi;
  • b) a saldo, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e del rendiconto delle spese sostenute.

L'ODI dovrà comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (entro il mese di marzo di ogni anno finanziario) le somme erogate a carico di ciascuna Provincia Autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A seguito di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà a svincolare gli importi precedentemente accantonati in via temporanea, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 gennaio 2011

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