Marche: Programma straordinario per la sicurezza dell'edilizia scolastica

 

Scuola - Foto di Valentina RedaelliIn attuazione della legge finanziaria regionale 2010, la Giunta ha approvato gli indirizzi e i criteri per la predisposizione del Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Le risorse stanziate per l'attuazione del piano ammontano a 3,3 milioni di euro.

Le tipologie di intervento ammissibili sono:

  1. adeguamento sismico;
  2. miglioramento sismico;
  3. nuova costruzione, previa demolizione o delocalizzazione degli edifici esistenti.

Tali interventi possono riguardare:

  • edifici scolastici di proprietà pubblica, comunale o provinciale;
  • edifici scolastici per i quali sia stata effettuata la verifica sismica ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della OPCM 3274/2003;
  • edifici scolastici nei quali l'intervento di messa in sicurezza è confinanziato dall'ente proprietario nella misura minima del 33% del contributo concesso;
  • edifici che ricadono nei Comuni collocati in zona sismica 1 e 2, ai sensi della nuova classificazione di cui alla deliberazione n. 1046/2003;
  • edifici scolastici i cui dati identificativi e descrittivi del loro status manutentivo sono inseriti nell'Anagrafe regionale degli istituti scolastici e sono stati oggetto degli accertamenti effettuati ai sensi dell'Intesa istituzionale n. 7/CU del 28.01.2009.

Per quanto riguarda l'entità dei contributi erogabili, valgono i seguenti limiti:

  1. euro 850/mq per interventi di adeguamento sismico;
  2. euro 400/mq per interventi di miglioramento sismico;
  3. euro 1.200/mq per interventi di nuova costruzione.

Alle Amministrazione provinciali spetterà la decisione in merito alla localizzazione degli interventi e la predisposizione degli elenchi degli edifici scolastici da inserire nel Programma straordinario sulla base dei seguenti criteri:

  • presenza di provvedimenti di chiusura parziale/totale dell'edificio adottati a seguito di accertamenti tecnico-strutturali;
  • gravità della situazione di rischio;
  • obiettivo sicurezza, inteso come indicatore della sicurezza raggiunta;
  • indicatore di efficacia, cioè il rapporto tra il costo dell'intervento e il numero degli studenti che usufruiscono dell'edificio oggetto dell'intervento;
  • indicatore di addizionalità, cioè il rapporto tra il costo dell'intervento e l'importo del cofinanziamento stanziato dall'Ente locale
  • cantierabilità dell'intervento;
  • interventi da cui segua un miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro pari ad almeno il 10% rispetto alle prestazioni precedenti l'intervento.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione del Programma si rimanda a quanto approvato con Deliberazione amministrativa n. 65 del 02 ottobre 2007.

Legge finanziaria 2010 - Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (art. 40)

Deliberazione amministrativa n. 65 del 02 ottobre 2007 - BUR n. 91 del 18.10.2007 p. 17328

Indirizzi e criteri per la predisposizione del Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - BUR n. 81 del 17.09.2010 p. 18346

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