Convenzioni CIP 6-92: disposizioni attuative per la risoluzione anticipata e le erogazioni

Energy icon - immagine di David VignoniE' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 23 giugno 2011 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri e i parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da combustibili fossili e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni, nonchè le modalità e tempistiche per le erogazioni.

Il provvedimento, registrato lo scorso 27 luglio alla Corte dei Conti, attua il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009.

GURI n. 185 del 10 agosto 2011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2011

Disposizioni attuative del decreto 2  dicembre  2009  ai  fini  della
risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti
alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di
energia. (11A10811)
 


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile,
vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e
l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti
rinnovabili e assimilate;
Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come
modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di
energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata
dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE)
viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in applicazione del
criterio del costo evitato;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09)
ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorita'
«propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per
la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione
anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si
risolvano le convenzioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre
2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi
per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6,
secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata
legge n. 99/09;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto
2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi
spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6
aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili
fossili;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre
2010 relativo alle modalita' di rateizzazione del corrispettivo
C

fossili

 di cui al decreto 2 agosto 2010; 
Vista la lettera della societa' Elettra Produzione Srl del 10
novembre 2010 con la quale e' richiesta la proroga del termine di
presentazione dell'istanza vincolante della risoluzione della
convenzione Cip 6 in essere per l'impianto di Sesca ai sensi del
decreto 2 agosto 2010, come modificato dal decreto 8 ottobre 2010, in
quanto l'eventuale risoluzione della convenzione Cip 6 dell'impianto
citato, alimentato anche a gas di processo, necessita di valutazioni
congiunte a quelle per la medesima scelta sull'impianto di Servola in
considerazione dell'esigenza di definizione unitaria della politica
industriale del gruppo societario nel cui contesto industriale gli
impianti in oggetto sono collocati;
Considerato che il numero di ore equivalenti, da impiegare nel
calcolo dei corrispettivi da liquidare per la risoluzione anticipata
delle convenzioni Cip 6 per gli impianti alimentati da combustibili
di processo o residui o recuperi di energia, deve essere individuato
anche in funzione della motivata esigenza di garantire la continuita'
di utilizzo dei suddetti combustibili;
Considerato che le problematiche emerse per alcuni impianti
rientrano in un quadro di criticita' industriale eccezionale, con
ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli
impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi
di energia sono inseriti in realta' industriali integrate, complesse
e strategiche;
Ritenuto opportuno concedere la proroga, richiesta da Elettra
Produzione Srl, dei termini per la risoluzione della convenzione Cip
6 relativa all'impianto di Sesca, tenuto conto del quadro di
criticita' industriale in cui l'impianto e' collocato e della
valutazione complessiva dell'impatto sulla realta' industriale
collegata, uniformando il termine a quello previsto per gli impianti
alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di
energia;
Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di rateizzazione del
corrispettivo da riconoscere a fronte della risoluzione anticipata
della convenzione Cip 6, prevista per gli impianti assimilati
alimentati da combustibili fossili dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 8 ottobre 2010, anche per gli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di
processo o residui o recuperi di energia;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire ai titolari di
convenzioni Cip 6 di raggiungere i necessari accordi nell'ambito del
contesto industriale in cui gli impianti in convenzione sono
collocati, prevedere una maggiore flessibilita' temporale per
presentare l'istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni Cip
6 rispetto a quanto previsto dall'analogo provvedimento relativo agli
impianti alimentati da combustibili fossili;
Ritenuto opportuno prevedere per gli impianti alimentati da
combustibili di processo o residui o recuperi di energia la
possibilita' di differire nel tempo, fino ad un periodo massimo
funzione della durata residua della convenzione, la risoluzione delle
convenzioni Cip 6, in ragione della complessita' tecnica e
dell'importanza strategica dei siti industriali in cui tali impianti
sono collocati, fatto salvo l'obbligo di presentare l'istanza
vincolante entro i termini previsti dal presente provvedimento;
Ritenuto opportuno, ai fini della definizione del numero di ore
equivalenti/anno, utilizzare come riferimento la media delle ore di
produzione degli ultimi sei anni di esercizio degli impianti,
sommando le ore di manutenzione straordinaria, eccedenti le ore di
manutenzione ordinaria, nell'anno in cui sono state svolte, e
scartando dal calcolo l'anno con il minor numero di ore di
funzionamento in modo tale da compensare l'effetto di eventuali
situazioni eccezionali;
Ritenuto opportuno aggiornare sulla base del tasso di inflazione
reale del 2009 il valore del costo evitato di impianto (CEI) gia'
previsto dal decreto 2 dicembre 2009, ai fini del calcolo del
corrispettivo riconosciuto a fronte della risoluzione volontaria
delle convenzioni Cip 6 in essere;
Ritenuto opportuno verificare che gli oneri derivanti dalla
risoluzione anticipata di ciascuna convenzione siano inferiori a
quelli che si realizzerebbero in caso di scadenza naturale della
convenzione anche nel caso di adesione all'opzione di rateizzazione o
di differimento della risoluzione;

Decreta:

Art. 1


Ambito di applicazione e corrispettivo riconosciuto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 7, del
decreto 2 dicembre 2009, definisce criteri e parametri per il calcolo
del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di
energia elettrica, alimentati da combustibili di processo o residui o
recuperi di energia e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che
aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni,
nonche' le modalita' e tempistiche per le erogazioni.
2. Il corrispettivo C

recuperi

 di cui all'articolo 4, comma 1,  del
decreto 2 dicembre 2009, e' riconosciuto dalla data di risoluzione
della convenzione e viene erogato dal GSE secondo quanto previsto
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui al comma 2:
a. il valore del parametro h (numero di ore equivalenti/anno), di
cui all'articolo 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009 per il
singolo impianto la cui convenzione e' oggetto di risoluzione e'
riportato nell'allegato 1 al presente decreto;
b. il parametro CEI di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 2
dicembre 2009 e' aggiornato con riferimento all'anno di decorrenza
della risoluzione della convenzione e calcolato, per il 2010, sulla
base del tasso di inflazione reale del 2009, ed e' pari a 22,1 €/MWh,
e per gli anni successivi sulla base di un tasso convenzionale di
inflazione pari al 2%.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 nonche' ai fini della
verifica di cui all'articolo 2, comma 5, il corrispettivo C

recuperi


e' calcolato dal GSE alla data di sottoscrizione del contratto di
risoluzione della convenzione Cip 6, alle condizioni previste dal
presente decreto, e permane cosi' valorizzato anche con riferimento
alle risoluzioni delle convenzioni differite ai sensi dell'articolo
2, comma 1, punto ii).


                               Art. 2 


Procedure per la risoluzione anticipata
delle convenzioni Cip 6

1. I titolari delle convenzioni Cip n. 6/92 aventi ad oggetto
impianti di produzione di energia elettrica assimilati alimentati da
combustibili di processo o residui o recuperi di energia presentano
al GSE istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione,
sulla base del modello di istanza predisposto dal GSE. Nell'istanza
di risoluzione l'operatore indica la data di efficacia della
risoluzione stessa che puo' essere:
i. il 1° giorno di ciascun mese tra luglio 2011 e dicembre 2011;
ii. il 1° gennaio di ogni anno compreso tra il 2012 e l'anno in
cui ricade la meta' del periodo residuo della durata della
convenzione rispetto al 1° gennaio 2012.
2. Nella presentazione dell'istanza vincolante di cui al comma 1,
l'operatore indica altresi' la modalita' di erogazione prescelta tra
quelle previste all'articolo 3.
3. Nel caso di cui al comma 1, punto i), l'operatore presenta al
GSE istanza vincolante di risoluzione della convenzione entro 20
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente
sulla base del relativo modello di istanza e di contratto predisposto
dal GSE entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del medesimo
decreto.
4. Nel caso di cui al comma 1, punto ii), l'operatore presenta al
GSE istanza vincolante di risoluzione della convenzione non prima di
120 giorni e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, esclusivamente sulla base del relativo modello di istanza e
di contratto predisposto dal GSE entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del medesimo decreto.
5. Al fine di verificare il rispetto della condizione di cui
all'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09, il GSE verifica le
istanze presentate ai sensi del comma 1 effettuando, per ciascun
impianto, secondo i parametri indicati nell'allegato 2, una
comparazione tra la stima degli oneri connessi alla durata residua
delle convenzioni e gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata
determinati ai sensi del presente decreto, anche in caso di
differimento della risoluzione entro i termini previsti al comma 1,
lettera ii). La medesima verifica e' effettuata in caso di opzione
per la modalita' di erogazione rateale di cui all'articolo 3, comma
2.
6. Solo per gli impianti per i quali risulta verificata
positivamente, ai sensi del comma 4, la convenienza per il sistema,
il GSE, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
procede alla sottoscrizione dei contratti di risoluzione anticipata
delle convenzioni Cip 6 e comunica al Ministero dello sviluppo
economico e all'Autorita' i dati, non appena disponibili, relativi ai
corrispettivi da erogare per ogni impianto e gli oneri connessi al
finanziamento.
7. Ai fini del dispacciamento, ferma restando la comunicazione
degli operatori prevista dal Codice di Rete, il GSE entro 5 giorni
dalla data di accoglimento dell'istanza di risoluzione della
convenzione, comunica a Terna l'elenco degli impianti che hanno
aderito alla risoluzione della convenzione e per ciascuno di essi la
data a partire dalla quale essa e' risolta.


                               Art. 3 


Modalita' di erogazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo C

recuperi

 di cui all'articolo 4, comma 1,  del
decreto 2 dicembre 2010, e' erogato dal GSE:
a) in un'unica soluzione, entro l'ultimo giorno del mese
successivo alla data di efficacia della risoluzione della
convenzione;
b) in rate annuali su richiesta dell'operatore.
2. Le rate annuali sono erogate al 31 dicembre di ciascun anno
residuo della convenzione. Per l'ultimo anno di convenzione
l'erogazione avviene al 30 giugno per le convenzioni in scadenza nel
primo semestre e al 31 dicembre per le convenzioni in scadenza nel
secondo semestre
3. Le rate annuali sono determinate, per ognuno degli anni residui
della convenzione, secondo la seguente formula:


Parte di provvedimento in formato grafico


dove:
i parametri i, P

conv

 ,  t,  G

n

  ,  G

anno,n_

  sono  quelli  definiti
dall'articolo 4, comma 1 del decreto 2 dicembre 2009;
i parametri h e CEI sono quelli definiti all'articolo 1, comma 3;
n e' il numero compreso tra 1 e il numero degli anni solari residui
della convenzione Cip n. 6/92 a partire dall'anno di risoluzione
della convenzione;
r e' il tasso di rateizzazione, convenzionalmente assunto costante
e pari al 5%.


                               Art. 4 


Disposizioni finali

1. I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto
sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili
ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A

3

 . 
2. A garanzia del pagamento di eventuali somme anche derivanti da
conguagli relativi al periodo antecedente alla data di efficacia
della risoluzione il titolare della convenzione Cip6 rilascia al GSE
almeno 30 giorni prima dell'erogazione del corrispettivo una
fideiussione bancaria a prima richiesta scritta per un importo pari
al 20% del corrispettivo C

recuperi

 , per una durata non  inferiore  a
18 mesi, il cui testo sara' predisposto dal GSE.
3. Resta ferma la facolta' dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas di effettuare ispezioni sugli impianti oggetto della
risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 di cui al presente
decreto, anche dopo la risoluzione stessa, al fine di verificare, per
gli anni trascorsi in vigenza della convenzione, il rispetto delle
condizioni che hanno dato titolo alle tariffe CIP6. A tal fine, il
GSE inserisce nello schema di contratto di risoluzione delle
convenzioni, preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo
economico, una specifica clausola contrattuale per la salvaguardia
degli eventuali effetti dei suddetti controlli.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto 2 dicembre 2009 in merito alla relazione annuale che il GSE
presenta al Ministero dello sviluppo economico circa i risparmi
effettivamente realizzati a seguito della risoluzione anticipata.
5. Con riferimento all'impianto di Sesca di proprieta' di Elettra
Produzione Srl, il termine per la presentazione dell'istanza
vincolante di risoluzione della convenzione Cip 6 e i tempi di
efficacia della risoluzione sono definiti secondo quanto previsto
all'articolo 2 del presente decreto. Si applicano, altresi', le
disposizioni del presente decreto in materia di erogazione del
corrispettivo C

fossili

 , di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
2 dicembre 2009, e di garanzie finanziarie. Restano ferme le
modalita' di calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione
anticipata della convenzione Cip 6 ai sensi del decreto 2 agosto
2010, come modificato dal decreto 8 ottobre 2010, nonche' le
modalita' di erogazione del corrispettivo C

fossili,es

   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.
6. Qualora il titolare della convenzione Cip 6 intenda mantenere in
vigore il contratto in essere con il fornitore dei combustibili di
processo o residui o recuperi di energia derivanti da attivita'
industriali, il titolare, ai fini di cui all'articolo 3, comma 5 del
decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, puo'
allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente decretouna dichiarazione unilaterale in tal senso.
7. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante del presente
decreto.
8. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte
dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra
in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.
Roma, 23 giugno 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 5, foglio n. 242


                                                           Allegato 1 

Numero di ore h di cui all'articolo 2, comma 3


|==================|=================|=================|
| Produttore | Impianto | Parametro h |
|==================|=================|=================|
| Api energia Spa | Falconara | 8.583 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Edison Spa | CET3 Piombino | 8.186 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Edison Spa | CET3 I Sezione | 8.070 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Edison Spa | CET3 II Sezione | 8.056 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Edison Spa | CET3 III Sezione| 8.113 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Elettra | Servola | 7.658 |
| produzione Srl | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Italiana | Cairo | 7.748 |
| coke Srl | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Isab energy Srl | Priolo Gargallo | 8.097 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Sarlux Srl | Sarroch | 7.991 |
|==================|=================|=================|





                                                           Allegato 2 

Procedura per la valutazione degli oneri di cui all'articolo 2, comma
5.

Per la valutazione degli oneri derivanti dalla convenzione Cip n.
6/92 in essere, il GSE tiene conto di tutti i costi associati alla
vigenza della convenzione ivi compresi gli oneri derivanti
dall'applicazione delle direttive comunitarie 2003/87/CE e 2009/28/CE
e gli oneri associati al rimborso dei certificati verdi, laddove ne
sussistono le condizioni.
Tali oneri associati alla vigenza delle convenzioni Cip 6 sono
attualizzati a un tasso di sconto annuo convenzionalmente assunto
costante e pari al 6%;
I suddetti costi sono confrontati con i costi connessi alla
risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 in essere, comprensivi
degli eventuali oneri finanziari per l'approvvigionamento di risorse
finanziarie da parte del GSE, corrispondenti a un tasso annuo
convenzionalmente assunto pari al tasso di rateizzazione r di cui
all'articolo 3, comma 3 del decreto.
La valutazione degli oneri derivanti dalla convenzione Cip n. 6/92 e'
effettuata dal GSE esclusivamente in base alla metodologia e ai
parametri di seguito indicati, vincolanti ai fini della medesima
valutazione nei confronti dei soggetti che hanno manifestato
l'interesse alla risoluzione anticipata della convenzione.
In particolare, i costi associati alla vigenza delle convenzioni Cip
n. 6/92 sono determinati dalla somma degli elementi di seguito
elencati:

a) Costo evitato di impianto e costo di evitato di esercizio,
manutenzione e spese generali connesse (CEI)
Per la determinazione di questa componente di costo (espresso in
euro), si fa riferimento alla quantita' di energia pari al prodotto
tra la potenza convenzionata netta dell'impianto e il numero di ore
indicate nell'allegato 1 al presente decreto. Tali quantitativi di
energia sono proporzionati, annualmente, su una quota pari al
rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di efficacia della
risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo di
vigenza della convenzione.
I costi relativi al CEI comprendono il costo evitato di impianto e il
costo evitato di esercizio, manutenzione, e spese generali. Ai fini
della determinazione dei costi associati al CEI, il valore 2010 della
tariffa di riferimento CEI e' incrementato gli anni successivi
secondo un tasso del 2%.

b) Riconoscimento degli oneri ETS ex direttiva 2009/29/CE
Il riconoscimento degli oneri ETS e' preso in considerazione
esclusivamente per il periodo successivo all'anno 2012.
L'ammontare associato al riconoscimento degli oneri derivanti
dall'applicazione della direttiva 2009/29/CE e' calcolato per le
quote necessarie alla copertura dell'intera produzione - stimata pari
al prodotto tra il numero di ore h, come indicate nell'allegato 1 al
presente decreto, e la potenza convenzionata netta moltiplicata per
un prezzo convenzionale PEUA - relativo ai titoli EUA - pari a 18 €/
tCO2, come assunto nella relazione tecnico-finanziaria al decreto
legge 20 maggio 2010, n. 72. I valori associati ai quantitativi di
energia sono proporzionati, annualmente, su una quota pari al
rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di efficacia della
risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo di
vigenza della convenzione.

c) Rimborso dei Certificati Verdi
Gli oneri associati al rimborso dei CV sono stati calcolati secondo
quanto stabilito in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 113/06, secondo la seguente formula
di rimborso:

Vm = Q x P + Q x P
IAFR IAFR GSE GSE

dove:


a) Q
GSE e' la quota di certificati verdi nella titolarita' del GSE,
posta pari a zero;
b) P
GSE e' il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi
nella titolarita' dei produttori da impianti IAFR;
c) Q
IAFR e' la quota di certificati verdi relativi alla produzione di
impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
d) P
IAFR e' il prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente
i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati
da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita
di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale
delle diverse tipologie di impianti IAFR.

Il valore P
IAFR e' determinato come differenza fra la media dei costi
medi di produzionedell'energia elettrica da fonti rinnovabili
ponderata per la produzione annuale effettiva di energia
elettrica degli impianti IAFR, differenziata per fonte, per cui
sono stati emessi i certificati verdi nell'anno 2008, pari a
113,6 €/MWh, e il prezzo medio di vendita dell'energia
elettrica sul mercato, per ogni anno a cui l'obbligo e' riferito,
posto pari al prezzo unico nazionale (PUN) dell'anno 2010 pari a
64,12 €/MWh, aumentato del tasso di aggiornamento del 2%
per gli anni successivi.


Tale prezzo e', poi, applicato moltiplicando per:

1. la produzione dell'energia elettrica, stimata pari al prodotto tra
il numero di ore h, come indicate nell'allegato 1 al presente
decreto, e la potenza convenzionata netta;

2. la quota percentuale d'obbligo prevista per l'anno in oggetto e
incrementata di 0,75 punti percentuali annui in maniera costante fino
al 2012. A partire dal 2013, la quota d'obbligo si riduce linearmente
in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per
l'anno 2012, fino ad annullarsi per l'anno 2015.I valori associati ai
quantitativi di energia sono proporzionati, annualmente, su una quota
corrispondente al rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di
efficacia della risoluzione della convenzione e i giorni totali annui
nel periodo di vigenza della convenzione.

Tale voce di costo viene applicata esclusivamente agli impianti che
nel 2009 non risultano cogenerativi ai sensi della delibera n. 42/02.
d) Differenza tra il costo evitato di combustibile riconosciuto ai
produttori (CEC) e i valori del ricavo da vendita sul mercato (Pz)
Tale differenza e' calcolata per ciascuna zona di mercato, in base ad
una stima della differenza dello scostamento percentuale tra il
valore del CEC e il valore del prezzo zonale orario. Tale differenza
e' applicata, ogni anno fino alla scadenza naturale della
convenzione, al prodotto tra il numero di ore h, come indicate
nell'allegato 1 al presente decreto, e la potenza convenzionata
netta. Il suddetto valore e' proporzionato, annualmente, su una quota
corrispondente al rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di
efficacia della risoluzione della convenzione e i giorni totali annui
nel periodo di vigenza della convenzione.
La suddetta differenza percentuale e' determinata, a partire
dall'anno 2010, assumendo il valore del CEC a conguaglio per il 2009,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio
2010, pari a 67,2 €/MWh e il prezzo delle singole zone per il 2010
determinato sulla base del valore medio degli ultimi tre anni del
rapporto tra il prezzo zonale e PUN, normalizzato al valore del PUN
per il 2010. La differenza e' incrementata annualmente del tasso di
aggiornamento del 2%.
In considerazione della progressiva entrata in esercizio degli
interventi di sviluppo per il potenziamento della capacita' di
interconnessione tra le isole maggiori e il continente previsti dal
gestore della rete di trasmissione nazionale, si considera un
allineamento progressivo del prezzo zonale MGP delle zone di mercato
delle isole con il prezzo zonale delle zone di mercato del continente
limitrofe alle isole. In particolare:

• a seguito della realizzazione dell'elettrodotto SA.PE.I, gia' reso
operativo, il prezzo MGP della Sardegna viene considerato allineato
con il prezzo della zona di mercato continentale confinante (Centro
Sud) a partire dal 2012;

• come conseguenza dell'incremento della capacita' di trasporto tra
la Sicilia e il continente, attraverso la realizzazione di una nuova
linea "Sorgente - Rizziconi" come previsto all'interno dei piani di
sviluppo pluriennali di Terna, il prezzo MGP della Sicilia viene
considerato allineato con il prezzo della zona di mercato
continentale confinante (Sud) a partire dal 2014.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012 il DECRETO 7 gennaio 2012 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato al fissato al 30 giugno 2012 i termini di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle convenzioni - di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 7 gennaio 2012

Disposizioni attuative del decreto 2  dicembre  2009  ai  fini  della
risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92  per  gli  impianti
alimentati da combustibili  di  processo  o  residui  o  recuperi  di
energia. (12A02496) 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili e assimilate; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare l'articolo 3, comma 12,  secondo  cui  ai  produttori  di
energia elettrica di cui alla  legge  n.  9/91,  art.  22,  comma  3,
ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi
GSE) viene  corrisposto  un  prezzo  determinato  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in  applicazione
del criterio del costo evitato; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e  sue  successive
modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge  n.  99/09)
ed in particolare l'articolo 30, comma 20,  secondo  cui  l'Autorita'
«propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per
la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori  che  volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla  risoluzione
anticipata  da  liquidare  ai  produttori  aderenti   devono   essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei  casi  in  cui  non  si
risolvano le convenzioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  dicembre
2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente  i  meccanismi
per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni  Cip  6,
secondo quanto disposto dall'articolo  30,  comma  20,  della  citata
legge n. 99/09; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2  agosto
2010  riguardante  i  parametri  per  il  calcolo  dei  corrispettivi
spettanti per la  risoluzione  anticipata  delle  convenzioni  Cip  6
aventi ad oggetto  impianti  assimilati  alimentati  da  combustibili
fossili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  8  ottobre
2010 relativo  alle  modalita'  di  rateizzazione  del  corrispettivo
 di cui al decreto 2 agosto 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  giugno
2011  riguardante  i  parametri  per  il  calcolo  dei  corrispettivi
spettanti per la  risoluzione  anticipata  delle  convenzioni  Cip  6
aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da  processo  o
residui o recuperi di energia; 
  Considerato  che  le  problematiche  emerse  per  alcuni   impianti
rientrano in un quadro di  criticita'  industriale  eccezionale,  con
ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli
impianti alimentati da combustibili di processo o residui o  recuperi
di energia sono inseriti in realta' industriali integrate,  complesse
e strategiche; 
  Ritenuto  di  dover  tener  conto  della   particolare   situazione
congiunturale  in  cui  debbono  attuarsi  le  scelte  dei   soggetti
imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali  relative  a  rilevanti
modifiche degli assetti societari e aziendali  nonche'  del  contesto
industriale in cui operano; 
  Ritenuto opportuno rivedere i termini per  la  presentazione  delle
domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo
scopo  di  consentire  la  piu'  ampia  partecipazione  dei  soggetti
interessati alla risoluzione anticipata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifica dei termini di presentazione delle istanze 
             di risoluzione anticipata delle convenzioni 
 
  1. Il termine finale di presentazione delle istanze di  risoluzione
anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 30 giugno 2012. 
  2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  cui  ai
decreti del Ministro dello sviluppo  economico  2  dicembre  2009,  2
agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011. 

        
      
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto e' inviato alla  registrazione  della  Corte
dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. 
    Roma, 7 gennaio 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera

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