Fondo straordinario della Presidenza del Cdm: 20 milioni di euro contro il rischio sismico

Edificio scolastico - Foto di Una giornata uggiosa '94Con Ordinanza n. 3879 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010, sono state stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri con risorse pari a 20 milioni di euro per il 2010. La somma sarà destinata ad adeguare gli edifici scolastici esistenti per prevenire il rischio sismico ed a sostituirli, laddove necessario, con nuovi immobili.

Le risorse per il 2010 sono così ripartite tra le Regioni:

  • Abruzzo: 723.818 euro;
  • Basilicata: 463.710 euro;
  • Calabria: 1.485.334 euro;
  • Campania: 3.239.168 euro;
  • Emilia-Romagna: 1.621.313 euro;
  • Friuli Venezia Giulia: 548.017 euro;
  • Lazio: 2.136.717 euro;
  • Liguria: 334.564 euro;
  • Lombardia: 656.388 euro;
  • Marche: 895.266 euro;
  • Molise: 282.952 euro;
  • Piemonte: 258.252 euro;
  • Provincia Autonoma di Bolzano: 100.000 euro;
  • Provincia Autonoma di Trento: 151.676 euro;
  • Puglia: 1.102.461 euro;
  • Sardegna: 100.000 euro;
  • Sicilia: 2.734.805 euro;
  • Toscana: 1.307.304 euro;
  • Umbria: 558.360 euro;
  • Valle d'Aosta: 101.973 euro;
  • Veneto: 1.197.920 euro.

Ogni Regione dovrà comunicare al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, il piano degli interventi di adeguamento antisismico o di nuova costruzione che prevede di realizzare.

Laddove tali piani non dovessero pervenire entro l'8 agosto 2010, le risorse saranno assegnate ad altre regioni in regola con la scadenza fissata.

                            IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla
realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, che ha ripartito tra regioni e province
autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a
finanziamento ed ha individuato le relative procedure di
finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
marzo 2010, n. 3864, che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2009 e le riassegnazioni dell'annualita'
2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art.
2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato
le relative procedure di finanziamento;
Considerato che, bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto
Fondo per l'annualita' 2010 destinate agli interventi previsti
dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le
predette finalita';
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di utilizzazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di
conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del
sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico.
2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le
province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa
all'annualita' 2010. Per le risorse finanziarie relative agli anni
successivi si provvedera' con successive ordinanze che potranno tener
conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome,
delle effettive disponibilita' finanziarie e degli eventuali
aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle
scuole esistenti.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti
dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
 Art. 2 

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728.
2. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone
e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli
interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1,
comma 3, che intende realizzare, con indicazione di: priorita'
attribuita, regione, comune, provincia, classificazione attuale,
classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno
di costruzione, volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4,
indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato
sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,
costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale
richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario,
soggetto attuatore, eventuale documentazione di supporto alla
richiesta, parere favorevole del direttore dell'ufficio scolastico
regionale.
3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 2, le
regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota
assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie
aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui
al comma 4 del presente articolo.
4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano
rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro
la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un
apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile.
 Art. 3 

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate
secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio del 31 marzo 2010, n. 3864.
2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui
all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa
ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di
pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei
decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, sono state assegnate, alle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, le risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

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