Fondo per l'occupazione di giovani e donne L. 214-2011: in Gazzetta il decreto del 5 ottobre 2012

Occupazione femminile - foto di Victor1558Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012 che istituisce il 'Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne', in attuazione della legge 214/2011. Le risorse stanziate ammontano a 232 milioni di euro, di cui oltre 196 milioni per l'anno 2012 e 36 milioni per il 2013.

Il Fondo finanzia due tipologie di interventi:

  • a) incentivi del valore di 12mila euro per la trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne in contratti a tempo indeterminato e per la stabilizzazione di persone assunte con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro;
  • b) incentivi del valore di 3mila euro per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro, elevabili a:
    - 4mila euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013;
    - 6mila euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.

Gli incentivi saranno corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 5 ottobre 2012

Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  dicembre
2011, n. 214, di  istituzione  del  Fondo  per  il  finanziamento  di
interventi  a  favore  dell'incremento  in  termini  quantitativi   e
qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. (12A10916) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  24,  comma  27,  primo  e   secondo   periodo,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  che  prevede  l'istituzione
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un  Fondo
per il  finanziamento  di  interventi  a  favore  dell'incremento  in
termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle
donne; 
  Visto, inoltre, il terzo periodo del comma 27 del sopracitato  art.
24, laddove dispone che con decreti del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del Fondo; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, che indica, come azione prioritaria, l'instaurazione di  rapporti
di lavoro piu' stabili e che ribadisce  il  rilievo  prioritario  del
lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  15  dicembre  2006,   n.   1998/2006,
regolamento  della  commissione   relativo   all'applicazione   degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti  di  importanza  minore  «de
minimis»; 
  Visto l'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44; 
  Ritenuto, pertanto, al fine di promuovere,  in  via  straordinaria,
l'occupazione dei  giovani  e  delle  donne  nel  peculiare  contesto
dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di
lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, di istituire il  Fondo  di
cui al suindicato art. 24, comma 27, del  decreto-legge  n.  201  del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  214  del  2011,
individuando, per l'anno 2012 e 2013, gli interventi straordinari  in
favore dei giovani e delle donne; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, il Fondo di cui all'art. 24, comma 27, del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 (d'ora in avanti Fondo). 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria,  l'occupazione  dei
giovani e  delle  donne  nel  peculiare  contesto  dell'attuale  fase
economica, incentivando la creazione di rapporti di  lavoro  stabili,
ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'art.  24,  comma
27, del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - nel limite di  spesa  di
euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per  l'anno
2013, a valere sul Fondo di cui all'art. 1  del  presente  decreto  -
sono individuati come segue: 
    a)  incentivi  alla  trasformazione   dei   contratti   a   tempo
determinato  di  giovani  e  di   donne,   in   contratti   a   tempo
indeterminato, nonche' all'incentivazione delle stabilizzazioni,  con
contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' di
progetto, o delle  associazioni  in  partecipazione  con  apporto  di
lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con
riferimento a contratti in essere o cessati da non piu' di sei mesi e
mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale, purche' di durata  non  inferiore  alla  meta'  dell'orario
normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8  aprile
2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni; 
    b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e
di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto
legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale. 
  2. Le somme di cui al comma  1  sono  trasferite  all'INPS  per  il
finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un
incentivo del  valore  di  12.000  euro  per  ogni  trasformazione  o
stabilizzazione indicata al medesimo art. 2,  comma  1,  lettera  a),
avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale e sino al  31  marzo  2013.  L'incentivo  e'
riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'art.  2,  comma  1,
per i contratti, stipulati ai sensi del art. 2, comma 1,  lettera  a)
del presente decreto, con giovani di eta' fino a 29 anni e con donne,
indipendentemente dall'eta' anagrafica, fino ad un massimo  di  dieci
contratti per ciascun datore di lavoro. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), del presente  decreto  -  con  incremento  della  base
occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino  a
29 anni e di donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica,  fino  ad
un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro,  avvenuta
a partire dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l'Inps  corrisponde,  nei
limiti delle risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  presente
decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato: 
    a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a  tempo  determinato
supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo  determinato  avvenute  a
partire dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013; 
    b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a  tempo  determinato
supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo  determinato  avvenute  a
partire dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013. 

        
      
                               Art. 5 
 
  1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4  del  presente  decreto
sono  corrisposti  dall'INPS  in  base  all'ordine   cronologico   di
presentazione delle domande da parte  dei  datori  di  lavoro  a  cui
l'Istituto attribuisce un numero di  protocollo  informatico  e  sono
erogati ai medesimi datori di lavoro in  un'unica  soluzione  decorsi
sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni  di
cui all'art. 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'art. 4, nei limiti
delle risorse di cui all'art. 2, comma 2. 
  2. Gli incentivi cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto  sono
erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel  rispetto
delle previsioni di cui al regolamento  (CE)  15  dicembre  2006,  n.
1998/2006, regolamento della  commissione  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di  importanza  minore
«de minimis». 
  3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2,  sono  erogate  all'INPS,
previa  richiesta,  mediante   acconto   del   settanta   per   cento
dell'ammontare complessivo e  la  rimanente  quota  viene  erogata  a
seguito di presentazione  di  apposita  rendicontazione  delle  somme
complessivamente riconosciute ai datori di lavoro. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 ottobre 2012 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Fornero           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

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