Dl Semplifica Italia: in Gazzetta la Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35

Rules - foto di GoeleConvertito in legge, con modificazioni, il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il nuovo pacchetto di norme è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sono 63 gli articoli che introducono semplificazioni per i cittadini e per le imprese, nella gestione della burocrazia, e per il mondo dell'economia in generale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

GURI n. 82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 69

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5

Testo del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  (in  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9
febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.».
(12A04078)

Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni


Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni



 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video fra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1


Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo, (( di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 )). Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione (( previsto )) dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte (( sono espressamente indicati )) il termine previsto dalla
legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.



Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni


Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni



                               Art. 2 


Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'» sono inserite le seguenti: «, ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,».



Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni


Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni



                               Art. 3 


Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di
verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2
e' sostituito dai seguenti:
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi
approvati nel corso dell'anno precedente, (( ivi compresi quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive medesime )), come valutati nelle relative
analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai
criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri
per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di
oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze
di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi
soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al
settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del (( codice
dell'amministrazione digitale, di cui al )) decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' ((
delle stesse )) in relazione alla tutela degli interessi pubblici
coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.».
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«dopo il comma 5-bis»;
b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».».
(( 3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni
pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i
tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e
la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle
amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti
proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel
programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31
dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi,
previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri
Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e
sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi
pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza
degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.
3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti
da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso
l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli
altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le
misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare,
assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilita' amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato, nel quadro
delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi
dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la
riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri
regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri
amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della
proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici,
tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di
riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma
di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le
metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei
risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese
e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie
di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo
25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni
alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di
semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo
all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al
presente articolo. ))



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 4 

Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con
disabilita' (( e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi
paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo
381 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per
le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai
benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,
sospeso o modificato.
(( 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su
tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al
comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni. ))
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i
verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza
dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento
delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo
2009, n. 18.
(( 4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le
persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a
carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo
minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse
patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle
evidenze scientifiche. ))
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione (( di spesa ))
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili, (( come integrata, da ultimo, )) dall'articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 5 


Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), del (( regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica )) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti
utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica e'
inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del ((
testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del (( testo unico di
cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale
d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione
delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni
anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche (( e
delle corrispondenti cancellazioni )) decorrono dalla data della
dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe
segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica
sicurezza (( e al comune di provenienza )).
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,
anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza
dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990.
(( 5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie,
qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione
anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le
conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre
il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. ))
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 6 


Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in
conformita' alle disposizioni (( del codice )) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti
di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937
del (( codice dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettera d).
(( 3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le
amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e
la certificazione camerale con la dicitura antimafia». ))



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                            (( Art. 6-bis 


Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via
telematica

1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via
telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a
una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita'
competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento
dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo
di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui
questa e' dovuta. ))



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                            (( Art. 6-ter 

Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche
amministrazioni con modalita' informatiche

1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di
pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i
privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente
nella causale di versamento».
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 7 


Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di
riconoscimento

1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del (( testo unico di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data,
corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare,
immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti
prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti
rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 8 

Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonche' norme sulla composizione della Commissione per l'esame di
avvocato

1. Le domande (( e i relativi allegati )) per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate
esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui
all'articolo 65 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con
la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto
previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel
comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina (( adottata
al livello dell'Unione europea )), all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (( Secondo le
disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita )) l'equivalenza
tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.».
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite
dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche
presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore.».



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 9 


Dichiarazione unica di conformita' degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, (( e, con riferimento agli impianti
termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del
predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del
2008, la dichiarazione di cui )) all'articolo 284, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 10 


Parcheggi pertinenziali

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e
l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,
solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli ((, ad
eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione
stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato
l'atto di cessione )).».



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                               Art. 11 

Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni
alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,
«bollino blu» e apparecchi di controllo della velocita'

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito
denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da
commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi
regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi presidenti, nei
riguardi:»;
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica
della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4,
lettera b-bis» sono soppresse.
2. (soppresso).
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i
titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte (( dalla lettera b) del
comma 1 del presente articolo )).
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono
sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da
individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;
b) la lettera c) e' (( abrogata )).».
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che
hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di
istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame
per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in
una o piu' imprese di trasporto italiane o (( di altro Stato
dell'Unione europea )) da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre
2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto. (( Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di
formazione )) previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
(( 6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono
esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni
da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come
individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di
trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e'
soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di
formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni
dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio
della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto
di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione
solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso
alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei
trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di
idoneita' professionale, possono essere designati a svolgere tali
funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato
articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei
trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4
del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una
sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e
non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su
strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che
intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in
possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa
di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che
cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Euro 5». ))
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73
del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in
concessione, ai sensi (( dell'articolo 30 del codice di cui al ))
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione,
distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo,
delle informazioni sul traffico e sulla viabilita', nonche' ogni
altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto
affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio (( delle
emissioni dei gas di scarico )) degli autoveicoli e dei motoveicoli
e' effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria
periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del (( Codice della
strada )).
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le
seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole:
«di cui al comma 1» sono soppresse.



Capo II

Semplificazioni per i cittadini



                           (( Art. 11-bis 


Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada
o su strade extraurbane principali

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
11 novembre 2011, n. 213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o
su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione
notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con
carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore di
impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo
destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui
all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive
modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis,
del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del
presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si
eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in
condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle
esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto,
oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.
Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del
Codice della strada, e successive modificazioni. ))



Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese



                               Art. 12 

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche (( e segnalazione certificata di inizio attivita' in
caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non
prevalente, con altre attivita' commerciali. ))

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate ((, comprese le organizzazioni dei produttori
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, )) possono
stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali,
per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa
per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle
imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per
l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti
partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti,
i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla
salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e
culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico,
con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
concernenti l'attivita' di impresa ((, compresa quella agricola, ))
secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni ((, agenzie per le imprese )) e Portale
nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni
intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata
in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi
della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle
imprese.
(( c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione
dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. ))
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
(( 4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma
2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio
congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita'
commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza. ))
5. Le Regioni (( e le province autonome di Trento e di Bolzano )),
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo
34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle
iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici (( e di tabacchi lavorati, )) per i
quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.



Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese



                           (( Art. 12-bis 


Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni

1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari
degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei
dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove
modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei
comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate
all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da
comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica
amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))



Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese



                               Art. 13 


(( Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ))

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: (( «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita
dalla legge, ha validita' annuale» ));
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle
seguenti: (( «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»
));
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono
sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita
dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.



Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese



                               Art. 14 


Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa ((
dell'Unione europea )), ai principi della semplicita', della
proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del
coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali,
regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali (( e le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, )) in base
ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) (( razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di
controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione
del sistema di gestione per la qualita' ISO )), o altra appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento
2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni ((, le province autonome di Trento e di Bolzano )) e
gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli (( in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, )) per i quali continuano a trovare
applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
(( 6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia,
le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento
unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui
all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e
successive modificazioni. ))



Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro



                               Art. 15 


Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal
lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;
c) al comma 4, le parole: «puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:
«e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo
comma la parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerga»;
d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.



Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro



                               Art. 16 


Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di
interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di
prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi
sociali inviano (( all'INPS le informazioni sui beneficiari
unitamente a quelle )) sulle prestazioni concesse, raccordando i
flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre
2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo
modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente,
unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome, (( ai
comuni )) e agli altri enti pubblici responsabili della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari,
ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
(( Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro
il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di
controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del
Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da
parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.
)) Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e
studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa spesa e la presa in carico della persona non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al
proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province
autonome, (( ai comuni )) e agli altri enti pubblici responsabili
della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari. (( L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte
all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere
distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla
previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione
delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro
il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e
assistenziali, riferita all'anno precedente.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del
presente articolo. ))
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola «INPS» e' sostituita dalle
seguenti: «ente erogatore»;
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito
dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione
sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti ((
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) )),
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche
all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di
osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato
accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.».
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le
seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla
medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono
inserite le seguenti: «, anche sensibili».
(( 6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti:
«alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per
irreperibilita',». ))
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.»;
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.».
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo
grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio
di cassazione».
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro



                               Art. 17 


Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE (( e
di documentazione amministrativa per gli immigrati ))

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale (( di cui agli articoli 38
e 38-bis del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma
3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il
lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi
legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro
nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.».
(( 4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo
unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti» sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano
efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le
modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita'
nell'acquisizione della documentazione. ))



Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro



                               Art. 18 


Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento
obbligatorio

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, (( del ))
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore
turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
(( 1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il
seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro,
l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale». ))
2. (( All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per
l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro». ))
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale»
sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede
legale dell'impresa »;
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede
legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede
d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il
collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita'
produttive dell'impresa procedente»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale
competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale
per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la
sede legale dell'impresa ». ))



Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro



                               Art. 19 


Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il primo periodo, (( e' inserito il seguente )): «Ai fini
del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato
di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione
si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2
diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».



Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici



                               Art. 20 


Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1.
Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del (( codice dell'amministrazione digitale, di
cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno
parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e'
verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6,
comma 10, del presente decreto.»;
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite
le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti
di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto
beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo
199-bis del presente codice.»;
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque
stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel
rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i
certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.»;
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
«Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli
interventi relativi ai beni culturali integrano il programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per
i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione
di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello
sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le
offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria
delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata
all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della
procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il
contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le
condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute
offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere
nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei
lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di
ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita'
professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di
capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.».
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, (( dopo le parole )): «In
aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in
caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,»;
b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori
eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari
esteri, con spese a carico del medesimo interessato ((; da essa
risultano )) i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative
all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei
lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari
italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i
subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano
ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in
lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione
certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in
lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato
italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la
trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga
piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare
riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari
esteri.».
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici



                               Art. 21 


Responsabilita' solidale negli appalti

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. (( Ove convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In
tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi
gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione
puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali
il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente
imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali )) ».



Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici



                               Art. 22 


Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti
di programma con le Societa' di gestione aeroportuali.

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle
seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono
soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il
Segretario del CIPE,».
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti
aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il
completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei
contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai
sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre
2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi
modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di
programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.



Sezione IV

Semplificazione in materia di ambiente



                               Art. 23 


Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre
gli oneri per le PMI (( e per gli impianti non soggetti alle citate
disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale )),
anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente (( e della
tutela del territorio )) e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese (( e degli impianti non
soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale )), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
(( 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. ))



Sezione IV

Semplificazione in materia di ambiente



                               Art. 24 


Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
«titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data» sono inserite
le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
«richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»;
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «e' rilasciata» a: «smaltimento
alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciata dalla
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e' inserita la
seguente «regionale»;
(( d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto
transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio,
devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita'
del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione
nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle
previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di
controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di
recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita'
equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»; ))
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel
rispetto della normativa (( dell'Unione europea )), le operazioni di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella
3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i
limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro
PCB/PCT.»;
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l'anno solare in corso.»;
(( f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale
potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di
dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi
disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del
settore»; ))
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da: «per
le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono
soppresse;
h) (( all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: ))
« (( 5 )). Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme
in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
«1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati
in mare su piattaforme off-shore;».



Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura



                               Art. 25 


Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito
della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )),
secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di
connettivita', anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle
entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure
di semplificazione previste dal presente comma sono definite con
apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei
confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse ((
anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e
l'aggiornamento )). Le modalita' operative per la consultazione del
fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche
amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi
pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma,
predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».



Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura



                               Art. 26 


Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuita' del
bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come
pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in
attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le
seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a
misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati (( o come tartufaie coltivate )).».



Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura



                               Art. 27 


Esercizio dell'attivita' di vendita diretta

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.».



Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura



                               Art. 28 


Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al
deposito temporaneo

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,
ancorche' (( effettuata )) percorrendo la pubblica via, non e'
considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata
unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti
in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a
dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la
movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di
cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui
e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito
temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di
cui gli stessi sono soci».



Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura



                               Art. 29 


Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai
fini della definizione e del perfezionamento dei processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le
norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei
casi di particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con
coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non
spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.



Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca



                               Art. 30 


Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di
ricerca industriale

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a
tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e
criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome
proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la
proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli
stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato
di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di
valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al
finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o
escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la
rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il
cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni
tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere
straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o
contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle
ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi
piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto
rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di
carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle
attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' sulla base di progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono
inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti
svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di
ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla
concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del
Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di
ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare
rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte,
attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito
rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono
effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di
garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di
specifici accordi con una o piu' imprese (( utilizzatrici finali ))
dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento
concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso
dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della
rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo
sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione
tecnica contiene una compiuta analisi delle principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato
della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e'
anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il
soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase
successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».



Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca



                               Art. 31 


Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, (( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma e'
sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».



Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca



                           (( Art. 31-bis 


Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute - GSSI

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati
dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle
capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di
realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla
valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche
gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di
risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di
base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale
denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a
decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle
risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4,
coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche
di alto livello nel campo delle scienze di base e
dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e
informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo
territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di
formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola
attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in
materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210,
come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi
di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione
internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto
scientifico e tecnologico, e cura altresi' attivita' di formazione
post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie
da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono
elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e
approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da
cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a
titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al
comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro
annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e,
quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate
alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea
copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la
scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della
valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante
decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))



Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca



                               Art. 32 


Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
spesa e di controllo nel settore della ricerca.

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non
ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto
dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'
essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di
utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della
ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma
870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli ((
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali». Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di
selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli
presentati da piccole e medie imprese ));
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreto (( adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 )), definisce i criteri di accesso
e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per
la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli interventi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
(( 3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione
e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di
esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico
delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))



Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca



                               Art. 33 


(( Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre
forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e
semplificazioni per la ricerca. ))

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari
di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali )), svolga la
relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, (( per il
periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra
forma similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell'attivita' di
ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare
di sovvenzione )) e la relativa retribuzione vengono regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La
retribuzione massima spettante al ricercatore (( rimane a carico
della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione
dell'Unione europea o internazionale )) e non puo' eccedere quella
prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di
ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti
pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari
di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali )), svolga la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 34 


Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli
edifici.

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 35 


Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e
conferimento di funzioni ai magistrati ordinari.

1. (( Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e'
abrogato. ))
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze (( e i poteri )), ivi
compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di
controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,
l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.»;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del
sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o
del revisore»;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per
azioni.».
(( 2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il
carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e
della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono
contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi
diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori
dei conti. ))
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive
apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del
termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o
conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente: «Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente
aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 36 


Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente:
«5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti
cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti;».



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 37 


Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese

1. (( Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda
di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria
che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre
mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata». ))



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 38 


Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i
depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al
disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in
ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione
che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di
legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi,
successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore (( della presente disposizione )),
anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e
dal comma 2-bis).».



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 39 


Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' (( abrogata )).



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 40 


Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva
per le imprese di panificazione di natura produttiva.

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 41 


Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande.

1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti (( dal
comma 6 dell'articolo 71 )) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59.



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 42 


Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli
interventi conservativi sui beni culturali.

1. All'articolo 31 del (( codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione
dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli
articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.».



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 43 


Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico.

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 (( del codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni ((
dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, sono
definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee ad
accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui
all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 44 


Semplificazioniin materia di interventi di lieve entita'

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, (( del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 )), e successive modificazioni, (( al fine di
precisare )) le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo
scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. (soppresso).



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 45 


Semplificazioni in materia di dati personali

1. (( Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo )) 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito
quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata
stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, (( previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, )) che specificano la tipologia dei
dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»;
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e'
abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a
19.8 e 26.



Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione



                               Art. 46 


Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal
Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti.

1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera
h), del (( codice del consumo, di cui al )) decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le
vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di
riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa
gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.



Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica



                               Art. 47 


Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245
definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo
prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate
dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga
banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita una cabina di regia per
l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli
interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di
regioni, province autonome ed enti locali. (( All'istituzione della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda
digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda
digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al
servizio delle «comunita' intelligenti» (smart communities),
finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in
settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema
educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale
modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al
fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale
(e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle
imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita
pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di
cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche
amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti
pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi
innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in
grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi
urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico
e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa
coerente con i cambiamenti in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire
la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni
debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive
modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per
effettuare i pagamenti con modalita' informatiche nonche' le
modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per
effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove
possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a
carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio
di attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine
di garantire la massima concorrenzialita' nel mercato delle
telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34,
comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi
all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in
modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete
fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto
della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio
di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione
correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali
servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza
sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita'
medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza
della rete. ))



Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica



                           (( Art. 47-bis 


Semplificazione in materia di sanita' digitale

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali e
regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche
cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica,
cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle
strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere
vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica



                           (( Art. 47-ter 


Digitalizzazione e riorganizzazione

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni
sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma
associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di
Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la
realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete
dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione
informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu'
di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,
che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata,
deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto
dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria
legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale
e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione
territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al
comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di
riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma
3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma
3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni
inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni
individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di
attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». ))



Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica



                          (( Art. 47-quater 


Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti
dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'indice e del loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale
e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili». ))



Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica



                        (( Art. 47-quinquies 


Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e
favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed
estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici,
ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei
propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e
garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma
3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta
elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i
servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta
giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel
sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei
servizi e dei canali telematici e della posta elettronica
certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al
principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di
escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica». ))



Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica



                          (( Art. 47-sexies 


Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:
«a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un
certificatore accreditato;». ))



Sezione II

Disposizioni in materia di universita'



                               Art. 48 


Dematerializzazione di procedure in materia di universita'

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e'
inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono
effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la
costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
(( 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1
e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale
degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la
veridicita' dei titoli autocertificati. ))
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea,
sostenuti dagli studenti universitari (( sono eseguite ))
esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano
conseguentemente i propri regolamenti.».
(( 1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive
modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli
1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per
l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come
supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
))
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Sezione II

Disposizioni in materia di universita'



                               Art. 49 


Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:
«durata» e la parola: «quadriennale» e' inserita la seguente:
«massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del
Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi
collegiali» e: «delle universita'» sono inserite le seguenti: «e
quelli monocratici elettivi»;
(( a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata; ))
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonche' compiti di tutorato e di
didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea (( o ))» sono
soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti
al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono gia'
inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute,
subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)»;
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli
articoli» e' inserita la seguente: «16,»;
(( f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: «,
anche» e' soppressa; ))
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di
chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore
concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le
seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al
costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo
indeterminato» e dopo la parola: «universita'» sono aggiunte le
seguenti: «e a soggetti esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'» sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono
sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di
ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica
tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano
in carica quattro anni»;
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le
seguenti: (( «di importo non inferiore a quello fissato con il
decreto di cui al comma 2» )), dopo le parole: «attivita' di
insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e
le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono
soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicita' dei
bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono
inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» e' inserita
la seguente: «7,».
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono
soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma
19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno
2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per
le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della
medesima legge. ))



Sezione III

Disposizioni per l'istruzione



                               Art. 50 


Attuazione dell'autonomia

(( 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti
delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita'
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini
di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione
dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo
e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima
corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei
limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i
posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa
accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definita la consistenza
numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base
della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta'
scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni
scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le
finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita'
previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le
finalita' dell'organico di rete.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica
la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013,
le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita'
di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))



Sezione III

Disposizioni per l'istruzione



                               Art. 51 


Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.



Sezione III

Disposizioni per l'istruzione



                               Art. 52 


Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

(( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i
seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere
produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di
quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle
regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai
sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei
giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare
la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e
relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che
le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere
adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum
funzionali e strutturali. ))
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.



Sezione III

Disposizioni per l'istruzione



                               Art. 53 


Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale
delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di
edilizia scolastica (( sulla base delle indicazioni fornite dalle
regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto
stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e
successive modificazioni )). La proposta di Piano e' trasmessa alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60
giorni.
(( 1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello
stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di
utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate. ))
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle
spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in
caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le
regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta'
pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole;
d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti
locali;
(( d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico
privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. ))
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle
esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate
le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine
di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni
di euro per l'anno 2012;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego
degli edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi
e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con
riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni
scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore
efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'



                               Art. 54 


Tecnologi a tempo determinato

1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei
anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere
attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di
ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del
titolo di laurea (( e di una )) particolare qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il
bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e
previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e
sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a
cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale
qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento
complessivo attribuito al personale della categoria D posizione
economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento
economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di
ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o
tecnico-amministrativo delle universita'.».



Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'



                               Art. 55 


Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il
trattamento economico e previdenziale del (( personale di ruolo ))
degli enti di ricerca stessi.



Sezione V

Disposizioni per il turismo



                               Art. 56 


Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

1. (( Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo )) 23 maggio 2011,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo
accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita'
((, senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica»;
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' (( abrogata )).
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso
agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, ((
secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita',
agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo
articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un
titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative
sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni )). Per l'avvio e per
la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere
promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per
finanziamenti a condizioni vantaggiose ((, senza nuovi o maggiori
oneri )) per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».



Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione



                               Art. 57 


Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del
sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata
non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in
materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23
agosto 2004, n. 239, (( sono rilasciati )) entro il termine di
centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle
concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la
competitivita' economica sui mercati internazionali, la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, promuove accordi di programma con le
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri (( per la
finanza pubblica )), per la realizzazione delle modifiche degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento
energetico del Paese (( e degli impianti industriali )).
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le
autorizzazioni ambientali (( gia' rilasciate ai gestori dei suddetti
stabilimenti )), in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
(( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano
anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad
uso energetico. ))
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto
possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice
della navigazione e all'articolo 60 (( del regolamento per
l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, )) e' fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante
«Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio
dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di
accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le
operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo (( non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).



Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione



                           (( Art. 57-bis 


Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei
settori dell'elettricita' e del gas naturale

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel
quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima
attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture
energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione
con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a
progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti
transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.
663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al
comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno biennale, nell'ambito
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93. ))



Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione



                               Art. 58 


Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del
presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.»;
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato,
l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.».



Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti



                               Art. 59 


Disposizioni in materia di credito d'imposta

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle
seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto»;
c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data di assunzione.»;
d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di
assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla
data di assunzione»;
e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo
delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e
modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa.»;
g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.



Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti



                               Art. 60 


Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta
acquisti»

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore
bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni, con riferimento ai (( cittadini italiani e di
altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri
)) in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti ((,
anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione
delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), )) come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in
carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla
partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo'
superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della
sperimentazione stessa.
(( 2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati
SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus
elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti
beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza. ))
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati



Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore



                               Art. 61 


Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi
sottoposti a intesa

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con
proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida
applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a
fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al
finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su
beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi
promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di
cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di
tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni
culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel
rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel
medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei
Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla
permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.



Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore



                               Art. 62 


Abrogazioni

A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o
restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.



Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore



                           (( Art. 62-bis 


Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. ))



Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore



                               Art. 63 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Inserire la tabella A, come sostituita dalla presente legge (n. 20
pagine in totale).



Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore



                                                           Allegato A 


Parte di provvedimento in formato grafico

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