Legge Stabilita' 2016 - definiti i criteri per i premi di produttivita'

 

Firmato dai ministri Padoan e Poletti il decreto che definisce i criteri per l'erogazione dei premi di produttività previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

Premi produttivita'

Legge Stabilita' 2016 – circolare Inps su esonero contributi per assunzioni

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Al fine di rendere operativa la norma, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente, i ministri dell’Economia e del Lavoro, Pier Carlo Padoan e Giuliano Poletti, hanno firmato ieri un decreto che disciplina alcuni aspetti dell'agevolazione. Nello specifico, il documento definisce:

  • i criteri di misurazione degli incrementi di produttività per l'erogazione di premi di risultato,
  • i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
  • il coinvolgimento paritetico dei lavoratori,
  • il deposito e il monitoraggio dei contratti.

La norma, lo ricordiamo, prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che arriva a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 euro. Le risorse necessarie all'attuazione dell'intervento, provenienti dalle corrispondenti riduzioni del Fondo per l’occupazione, sono pari a 344,7 milioni per il 2016, 325,8 milioni per il 2017, 320,4 milioni per il 2018, 344 milioni per il 2019, 329 milioni per l’anno 2020, 310 milioni per il 2021, 293 milioni per gli anni dal 2022 in poi.

Legge Stabilita' 2016 - esonero contributi per assunzioni e premi produttivita'

Criteri di misurazione per premi di risultato

Il decreto approvato stabilisce che i contratti collettivi aziendali o territoriali debbano prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere, relativamente ad un congruo periodo definito dall’accordo, nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o analoghi.

Partecipazione agli utili dell'impresa

Il decreto spiega poi che per "somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa" si intendono "gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del Codice Civile" e che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, fermo restando in rispetto delle condizioni, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori

Il decreto stabilisce, inoltre, che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, oltre che la realizzazione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Deposito e monitoraggio dei contratti

Infine, il decreto stabilisce che l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% sia subordinata al deposito del contratto, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione, e alla dichiarazione di conformità del contratto stesso, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Relativamente ai premi di risultato per il 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.

Decreto Interministeriale marzo 2016

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