Rating di legalita', risparmi e competitivita' per le imprese

 

Rating di legalità Il rating di legalità favorisce le imprese non solo nella partecipazione agli appalti, ma anche nei rapporti con banche e assicurazioni.

Rating legalita' - piu' peso all'Anac su finanziamenti e appalti

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L’art. 5 co. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 introduceva il rating di legalità delle imprese quale strumento per “promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali”. Il rating può essere richiesto dalle imprese che hanno almeno 2 milioni di euro di fatturato nell’esercizio antecedente alla richiesta e che siano iscritte da almeno due anni nel registro delle imprese.

I requisiti

Sono molto articolati i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese ed esaminati dall’Antitrust, che è competente al rilascio secondo un range da uno a tre “stellette” a seconda dei requisiti posseduti.

In particolare, ai fini del rilascio del rating minimo (una stelletta) le imprese devono dimostrare l’assenza di condanne di particolare gravità a carico dei vertici aziendali, la regolarità nel pagamento delle imposte e dei contributi, l’assenza di condanne per illeciti antitrust o per mancato rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, l’assenza di sanzioni ANAC, il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Sono premiate con migliori livelli di rating (due o tre stellette) le imprese in possesso del modello 231, o che abbiamo adottato processi di Corporate Social Responsibility,  o aderito a protocolli di legalità, oppure adottato strumenti idonei a prevenire la corruzione.

Vantaggi nella partecipazione alle gare

Lungi dall’essere un mero strumento di promozione dell’etica aziendale, il rating sta assumendo, sempre più, funzioni strutturali all’interno delle imprese e nei rapporti tra esse con il mondo esterno.

Oltre all’indubbio pregio di valorizzare e rendere noti al mercato i profili di legalità dell’impresa, il nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) prevede che il rating di legalità possa concorrere alla valutazione del progetto presentato ai fini della partecipazione all’appalto. L’art. 95 co. 13, infatti, prevede che le stazioni appaltanti indichino nel bando “i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità” dell’offerente.

Pertanto, non basta avere il rating per godere di un miglior punteggio tecnico, ma il possesso di un rating superiore ad una stelletta (e fino ad un massimo di tre) consente all’impresa di guadagnare un punteggio maggiore in relazione al numero di stellette posseduto. E’ frequente che la griglia di valutazione predisposta nella legge di gara preveda, appunto, l’attribuzione di premialità crescenti a seconda del miglior rating conseguito dall’impresa.

Benefici nei rapporti con banche e assicurazioni

Se questa premialità opera solo per le imprese che partecipano ad appalti pubblici, altrettanto rilevanti sono i benefici che il rating può spiegare in favore di tutte le imprese, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, in termini di contenimento dei costi assicurativi e bancari, nonché in caso di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il possesso del rating, nella versione minima di una stelletta, è l’attestazione della bontà dell’impresa sotto il profilo del rispetto della normativa penale, fiscale e contributiva, mentre rating superiori (da due a tre stellette) comprovano la messa in sicurezza dell’impresa grazie al rispetto di protocolli di legalità, all’adozione del modello di gestione 231, di strumenti di contrasto della corruzione o di processi di Corporate Social Responsibility.

La serietà dell’impresa così strutturata è una garanzia di affidabilità che le imprese stesse possono far valere nell’ambito dei rapporti con il sistema assicurativo e bancario, sollecitando un adeguato ritorno in termini di riduzione dei premi delle polizze assicurative necessarie per garantire le attività aziendali, nonché dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti bancari (art. 4 decreto 20 febbraio 2014, n. 57).

In sede di concessione di finanziamenti da parte delle pp.aa. il rating, infine, semplifica gli oneri dichiarativi a carico delle imprese, nonché consente di applicare sistemi premiali per l’attribuzione degli incentivi alle attività produttive (art. 3 cit. decreto 57).

Photo credit: Kiwiev

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