Ilva: pubblicato il decreto-legge 207-2012 Salva-Taranto

Ilva - foto di Antonio SepranoDopo la firma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano entra in vigore il decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012 - più noto come decreto Salva-Taranto - contenente disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Il testo, fa sapere il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, "rafforza il ruolo dell’autorizzazione integrata ambientale e dei piani di risanamento delle grandi industrie, a cominciare dall’acciaieria Ilva di Taranto".

Con il decreto, il Governo ha esteso a tutte le imprese di interesse strategico nazionale con più di 200 addetti gli impegni al disinquinamento, compresi il ricorso a sanzioni e l’adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria in caso di inadempienza.
Per Clini, si tratta non solo di "una risposta responsabile all'emergenza innescata dalla situazione dell’Ilva", ma di "una via replicabile in analoghi casi ove si ravvisino gravi violazioni ambientali e condizioni di pericolo per la salute pubblica".

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012 , n. 207

Disposizioni urgenti a  tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale. (12G0234) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 7 agosto  2012,  n.  129,  convertito  dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26  luglio
2012  per  interventi  urgenti  di  bonifica,  ambientalizzazione   e
riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e   del   mare   in   data   26   ottobre   2012,   prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di  cui  alla  comunicazione  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con  il  quale  si  e'
provveduto al riesame  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011,  rilasciata  alla  Societa'  ILVA
S.p.A. per l'esercizio dello  stabilimento  siderurgico  ubicato  nei
comuni di Taranto  e  di  Statte,  disponendo,  ai  fini  della  piu'
rigorosa protezione della salute e dell'ambiente,  l'applicazione  in
anticipo  della  decisione  di  esecuzione   n.   2012/135/UE   della
Commissione, del 28 febbraio  2012,  che  stabilisce  le  conclusioni
sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT)  da  impiegare  per  la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE; 
  Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale  e  il  Piano
operativo assicurano l'immediata  esecuzione  di  misure  finalizzate
alla tutela della salute ed alla protezione  ambientale  e  prevedono
graduali ulteriori interventi sulla base di un  ordine  di  priorita'
finalizzato al risanamento progressivo degli impianti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  assicurare  che,  in  presenza   di   stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale,  qualora  vi  sia  una
assoluta  necessita'  di  salvaguardia   dell'occupazione   e   della
produzione, il  Ministro  dell'ambiente  possa  autorizzare  mediante
autorizzazione integrata ambientale  la  prosecuzione  dell'attivita'
produttiva di uno  o  piu'  stabilimenti  per  un  periodo  di  tempo
determinato non superiore a  36  mesi  e  a  condizione  che  vengano
adempiute le prescrizioni contenute  nella  medesima  autorizzazione,
secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di  assicurare
la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della  salute  secondo  le
migliori tecniche disponibili; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni per assicurare la piena  attuazione  delle  prescrizioni
della sopracitata  autorizzazione,  volte  alla  immediata  rimozione
delle condizioni di criticita' esistenti che possono  incidere  sulla
salute,  conseguendo  il  sostanziale  abbattimento  delle  emissioni
inquinanti; 
  Considerato che la continuita' del funzionamento  produttivo  dello
stabilimento  siderurgico  Ilva  S.p.A.  costituisce  una   priorita'
strategica di interesse nazionale, in considerazione  dei  prevalenti
profili  di  protezione  dell'ambiente  e  della  salute,  di  ordine
pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 novembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso  di  crisi
  di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale 
 
  1. In caso  di  stabilimento  di  interesse  strategico  nazionale,
individuato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
quando  presso  di  esso  sono  occupati  un  numero  di   lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento  di  integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora  vi
sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e  della
produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' autorizzare, in  sede  di  riesame  dell'autorizzazione
integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  per
un periodo di  tempo  determinato  non  superiore  a  36  mesi  ed  a
condizione  che  vengano  adempiute  le  prescrizioni  contenute  nel
provvedimento di riesame della medesima  autorizzazione,  secondo  le
procedure ed i termini ivi indicati, al fine di  assicurare  la  piu'
adeguata tutela dell'ambiente e  della  salute  secondo  le  migliori
tecniche disponibili. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, le misure  volte  ad  assicurare  la
prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad  ogni
effetto  quelle  contenute  nel   provvedimento   di   autorizzazione
integrata  ambientale,  nonche'   le   prescrizioni   contenute   nel
provvedimento di riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione
degli articoli 29-octies,  comma  4,  e  29-nonies  e  29-decies  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. 
  3. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  29-decies  e
29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dalle
altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative
contenute nelle normative di settore,  la  mancata  osservanza  delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e'  punita
con sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del
fatturato della societa' risultante dall'ultimo  bilancio  approvato.
La sanzione e' irrogata, ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1  trovano  applicazione  anche
quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia  adottato  provvedimenti   di
sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In  tale
caso i provvedimenti di sequestro  non  impediscono,  nel  corso  del
periodo   di   tempo   indicato   nell'autorizzazione,    l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare riferisce  semestralmente  al  Parlamento  circa  l'ottemperanza
delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei  casi
di cui al presente articolo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
           Responsabilita' nella conduzione degli impianti 
 
  1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane  in  capo  ai
titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
1, comma 1, la gestione e la responsabilita' della  conduzione  degli
impianti  di   interesse   strategico   nazionale   anche   ai   fini
dell'osservanza  di  ogni  obbligo,  di  legge  o  disposto  in   via
amministrativa,   e   ferma   restando   l'attivita'   di   controllo
dell'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 3 
 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
  26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. Controlli e garanzie 
 
  1. L'impianto siderurgico della societa'  ILVA  S.p.A.  di  Taranto
costituisce stabilimento di interesse strategico  nazionale  a  norma
dell'articolo 1. 
  2. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata  in  data  26
ottobre 2012 alla societa'  ILVA  S.p.A.  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  prot.  n.
DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del  27  ottobre  2012,  contiene  le
prescrizioni  volte  ad  assicurare  la  prosecuzione  dell'attivita'
produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA  S.p.A.
di Taranto a norma dell'articolo 1. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa  nel  possesso
dei beni dell'impresa ed e' in  ogni  caso  autorizzata,  nei  limiti
consentiti dal provvedimento di cui al  comma  2,  alla  prosecuzione
dell'attivita' produttiva  nello  stabilimento  ed  alla  conseguente
commercializzazione dei prodotti per un periodo  di  36  mesi,  ferma
restando  l'applicazione  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
presente decreto. 
  4. Entro 10 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle  prescrizioni
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro della salute, un Garante,  di  indiscussa
indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di  vigilare  sulla
attuazione delle disposizioni del  presente  decreto.  Se  dipendente
pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
definito  il  compenso  del  Garante  in  misura  non   superiore   a
duecentomila euro lordi  annui.  Si  applica  l'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  6. Il Garante, avvalendosi, senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  nell'ambito  delle  competenze  proprie  dell'Istituto  e
sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni
e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli
enti  interessati  devono  tempestivamente  fornire,  segnalando   al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  al  Ministro  della  salute
eventuali  criticita'  riscontrate  nell'attuazione  della   predetta
autorizzazione  e  proponendo  le   idonee   misure,   ivi   compresa
l'eventuale   adozione   di    provvedimenti    di    amministrazione
straordinaria anche in considerazione degli articoli 41  e  43  della
Costituzione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a  200  mila
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 432, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui  alla
delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio  2012.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

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