Dl 52-2012: in Guri le disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

Cutting moneyAl via la Spending Review. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012 relativo ai tagli alla spesa pubblica è entrato in vigore. Il testo normativo fa chiarezza su quelle che sono le scelte dell’esecutivo in merito agli ambiti pubblici maggiormente interessati dalle limitazioni e dalle strategie di risparmio: a stringere la cinghia saranno tutte le PA, gli enti locali e le società totalmente pubbliche, ma anche Garante della Privacy, Antitrust e Agcom; esenti, invece, Camera, Senato, Quirinale e Consulta tutelate da un'autonomia costituzionale che nemmeno l'emergenza-spesa pubblica può intaccare.

Il Decreto, nella prima parte (artt. 1-6), definisce tutte le norme organizzative di per la revisione dei costi pubblici, tra cui la nomina del commissario di programma, Enrico Bondi.

La seconda parte (artt. 7-16), invece, detta norme sostanziali su alcuni elementi che possono favorire il contenimento della spesa:

  • parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto;
  • dati in tema di acquisizioni di beni e servizi;
  • attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico;
  • acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza;
  • mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  • aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  • semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;
  • misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia.

GURI n. 106 del 8 maggio 2012

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012 , n. 52

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica.
(12G0074) 
Capo I

Norme organizzative
 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,   nell'ambito
dell'azione del Governo volta all'analisi  ed  alla  revisione  della
spesa pubblica, di  emanare  disposizioni  per  la  razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando  la  qualita'
delle  procedure  di  acquisto   centralizzato   ed   incrementandone
significativamente l'utilizzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il
Parlamento, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 


				 
                                Emana 

 

				 
                     il seguente decreto-legge: 

 
                               Art. 1 

 

				 
  Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica 

 
  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche  volte
all'analisi e al riordino  della  spesa  pubblica,  e'  istituito  un
Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e composto dal Ministro delegato  per  il  programma  di
Governo,  dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  vice
Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario  alla  Presidenza  del
Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei  Ministri.  Il
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio  decreto  puo'
modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attivita'
di indirizzo e  di  coordinamento,  in  particolare,  in  materia  di
revisione dei programmi di  spesa  e  dei  trasferimenti  a  imprese,
razionalizzazione   delle   attivita'   e   dei   servizi    offerti,
ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto
di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso  degli  immobili  e  nelle
altre  materie  individuate  dalla  direttiva  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012. 

        
      
Capo I

Norme organizzative
                               Art. 2 

 

				 
Commissario straordinario per la razionalizzazione  della  spesa  per
                     acquisti di beni e servizi 

 
  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica  ed  ai
fini di coordinamento della finanza pubblica, di  perequazione  delle
risorse  finanziarie  e  di  riduzione  della  spesa  corrente  della
pubblica  amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle  relative
procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti
con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare
un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di  definire
il livello di spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  per  voci  di
costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario  svolge  anche
compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento  dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e  servizi  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,   anche   in   considerazione   dei   processi    di
razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi'  con  il
Ministro delegato per il programma  di  governo  per  l'attivita'  di
revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni. 
  2.  Tra  le  amministrazioni  pubbliche  sono  incluse   tutte   le
amministrazioni, autorita', anche  indipendenti,  organismi,  uffici,
agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e  gli  enti  locali,
nonche' le  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  e
indiretta  e  le  amministrazioni  regionali  commissariate  per   la
redazione  e  l'attuazione  del  piano  di  rientro   dal   disavanzo
sanitario. 
  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la
Presidenza della Repubblica, il Senato della  Repubblica,  la  Camera
dei deputati e la Corte costituzionale. 
  4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle
regioni, salvo quanto previsto  dal  comma  2,  il  Commissario,  nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e di  leale  collaborazione,
formula   proposte   al   Presidente   della   regione   interessata,
comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  le
disposizioni di cui al presente  decreto  costituiscono  principi  di
coordinamento della finanza pubblica. 

        
      
Capo I

Norme organizzative
                               Art. 3 

 

				 
                Organizzazione e programma di lavoro 

 
  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  nomina
del Commissario straordinario stabilisce: 
    a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo; 
    b)  l'indennita'  del  Commissario,  comunque  non  superiore  al
trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente
generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il
Commissario nell'esercizio delle sue  funzioni  e  prestano  la  loro
opera a titolo gratuito, fatto salvo il  solo  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute, a carico  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    d) gli uffici, il  personale  e  i  mezzi  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle  finanze
dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni. 
  2.  Il  Commissario  presenta  entro  15  giorni  dalla  nomina  un
programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo
1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni  mensili  del
Commissario. 

        
      
Capo I

Norme organizzative
                               Art. 4 

 

				 
                       Relazione al Parlamento 

 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  da  lui
delegato riferisce semestralmente  al  Parlamento  sull'attivita'  di
razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto. 
  2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei
conti. 

        
      
Capo I

Norme organizzative
                               Art. 5 

 

				 
                               Poteri 

 
  1.  Il  Commissario  ha  diritto  di  corrispondere  con  tutte  le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di  diritto  pubblico  e  di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la  collaborazione
per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il  Commissario
ha il potere  di  chiedere  informazioni  e  documenti  alle  singole
amministrazioni e alle societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti  delle  stesse,
ispezioni a cura dell'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  e  del
Dipartimento   della   Ragioneria   generale    dello    Stato.    Le
amministrazioni pubbliche  e  le  societa'  a  totale  partecipazione
pubblica che  svolgono  compiti  di  centrale  di  committenza  hanno
l'obbligo di trasmettere i dati e  i  documenti  richiesti,  nonche',
comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario. 
  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  4,  il
Commissario ha il potere di definire, per voci di costo,  il  livello
di  spesa  per  acquisti  di  beni   e   servizi   da   parte   delle
amministrazioni pubbliche. 
  3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al  Consiglio
regionale interessato  le  norme  di  legge  o  di  regolamento  o  i
provvedimenti amministrativi di carattere generale,  che  determinano
spese o voci di costo  delle  singole  amministrazioni,  che  possono
essere oggetto  di  soppressione,  riduzione  o  razionalizzazione  e
propone  a  tale  fine  i  necessari  provvedimenti   amministrativi,
regolamentari e legislativi. 
  4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per
rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri
nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle
situazioni distorsive. 
  5. Su proposta del Commissario, il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro da questi  delegato  o,  per  le  Regioni,  il
Presidente della Regione interessata  possono  adottare  le  seguenti
misure: 
    a)  sospensione,  revoca  o  annullamento  d'ufficio  di  singole
procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche  per  ragioni
di opportunita'; 
    b) introduzione di obblighi informativi a carico delle  pubbliche
amministrazioni  finalizzati  alla   trasparenza   ed   all'effettivo
esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al
Commissario ai sensi del comma 1. 
  6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai  fini
di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.  15,
al Presidente della Corte dei conti, il quale , per  quanto  riguarda
le  regioni,  li  comunica  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte medesima. 
  7.  Il  Commissario  segnala  alle  amministrazioni  le  misure  di
razionalizzazione  della  spesa   e   fissa   un   termine   per   il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del  termine
il  Consiglio   dei   Ministri   puo'   autorizzare,   nel   rispetto
dell'articolo  120  della   Costituzione,   l'esercizio   di   poteri
sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. 
  8.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione   dei   compiti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
Capo I

Norme organizzative
                               Art. 6 

 

				 
                         Requisiti di nomina 

 
  1. Il Commissario opera in piena autonomia e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone  provenienti  da
settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita',  di
notorie esperienza e capacita'. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 7 

 

				 
Parametri di prezzo qualita' per l'espletamento  delle  procedure  di
                              acquisto 

 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  le  amministrazioni  pubbliche  nell'indizione  o
nell'effettuazione delle  proprie  procedure  di  acquisto  applicano
parametri  prezzo-qualita'  migliorativi  di   quelli   eventualmente
individuati in modo specifico nei  bandi  di  gara  pubblicati  dalla
Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili. 
  2. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  la  Consip  puo'  pubblicare  sul  sito  internet
individuato nei  bandi  medesimi  quale  profilo  del  committente  i
parametri applicabili ai sensi del comma 1. 
  3.  Le  acquisizioni  effettuate  dalle  amministrazioni  pubbliche
tramite  il  ricorso  ad  una  centrale  di  committenza   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e
la qualita' delle convenzioni stipulate da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  nonche'  i
parametri di cui al comma 1. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 8 

 

				 
           Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi 

 
  1. Al fine di garantire  la  trasparenza  degli  appalti  pubblici,
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e  le
informazioni  comunicati   dalle   stazioni   appaltanti   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano  la  ricerca  delle
informazioni    anche    aggregate    relative    all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto
di fornitura. 
  2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio,  analisi  e  valutazione
della  spesa  pubblica,  nonche'  delle  attivita'   strumentali   al
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione, l'Osservatorio dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture trasmette,  con  cadenza  semestrale,  al
Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip  S.p.A.
i dati di cui al comma 1. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 9 

 

				 
Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso  sistema
                             informatico 

 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione,
a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione  in
modalita'  ASP  (Application  Service   Provider)   delle   pubbliche
amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si  avvalgono  di
Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 10 

 

				 
Acquisizioni di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi  informativi
    automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza 

 
  1.  Il  parere  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del   decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo per le  centrali
di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per  le
acquisizioni di beni e servizi. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 11 

 

				 
         Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

 
  1.  All'articolo  11,  comma  10-bis,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  sono  aggiunte  in  fine,  le
seguenti parole: "e nel caso di  acquisto  effettuato  attraverso  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207". 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 12 

 

				 
Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente
                          piu' vantaggiosa 

 
  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:
"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le
offerte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza
dei documenti prodotti.". 
  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:
"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le
offerte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza
dei documenti prodotti". 
  3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per  le
quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi  contenenti
le offerte tecniche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 13 

 

				 
     Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi 

 
  1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e  servizi  degli
enti  locali,  ove  i  beni  o  i  servizi  da  acquistare  risultino
disponibili mediante strumenti informatici  di  acquisto,  non  trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  8  giugno
1962, n. 604. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 14 

 

				 
Misure  in  tema  di  riduzione  dei  consumi   di   energia   e   di
            efficientamento degli usi finali dell'energia 

 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sulla  base   delle
indicazioni  fornite  dall'Agenzia  del  demanio,   adottano   misure
finalizzate   al   contenimento   dei   consumi    di    energia    e
all'efficientamento degli usi finali della stessa,  anche  attraverso
il ricorso ai contratti di servizio energia di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  al  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 15 

 

				 
                        Copertura finanziaria 

 
  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del
presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012  e  a  euro  78
mila nell'anno 2013, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del
1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre  2011,
n. 183. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Capo II

Norme sostanziali
                               Art. 16 

 

				 
                          Entrata in vigore 

 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
  in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
  osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 maggio 2012 


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