DL 216-2011 Milleproroghe: in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 14-2012

Repubblica italiana, stemma - immagine di FlankerEntra in vigore oggi il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante la "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2012. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

GURI n. 48 del 27 febbraio 2012 - Supplemento Ordinario n. 36

LEGGE 24 febbraio 2012 , n. 14

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   29
dicembre 2011,  n.  216,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni   legislative.   Differimento   di   termini    relativi
all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031) 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il termine per l'esercizio della delega di cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge 4 novembre  2010,  n.  183,  limitatamente  agli
enti, istituti e societa' vigilati dal  Ministero  della  salute,  e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente  comma,  sono
compresi tra i principi e criteri  direttivi  per  l'esercizio  della
delega quelli di sussidiarieta' e di  valorizzazione  dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile. 
  3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011,  n.  148,  recante
delega al Governo per la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5  e'  inserito  il
seguente: 
    «5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del  6  aprile
2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine  di
cui al comma 2 per l'esercizio della  delega  relativamente  ai  soli
tribunali aventi sedi nelle  province  dell'Aquila  e  di  Chieti  e'
differito di tre anni». 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati (atto n. 4865): 
    Presentato dai Presidente del Consiglio dei  Ministri  (Monti)  e
dal Ministro dell'economia e delle finanze  (Monti)  il  29  dicembre
2011. 
    Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e  V
(bilancio,  tesoro  e  programmazione),  in  sede  referente,  il  30
dicembre 2011 con pareri del Comitato per  la  legislazione  e  delle
Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,  e
questioni regionali. 
    Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede  referente,  il  10,
11, 12, 17, 18, 19, 20 e 25 gennaio 2012. 
    Esaminato in aula il 23, 24, 25 e 26 gennaio 2012 ed approvato il
31 gennaio 2012. 
Senato della Repubblica (atto n. 3124): 
    Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari  costituzionali)  e
5ª (bilancio), in sede referente, il 31 gennaio 2012 con pareri delle
Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,  12ª,  13ª,
14ª e questioni regionali. 
    Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1°
febbraio 2012. 
    Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 2,  7,
8, 9, 13 e 14 febbraio 2012. 
    Esaminato in aula il 7 e  14  febbraio  2012  ed  approvato,  con
modificazioni, il 15 febbraio 2012. 
Camera dei deputati (atto n. 4865-B): 
     Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e V
(bilancio,  tesoro  e  programmazione),  in  sede  referente,  il  16
febbraio 2012 con pareri del Comitato per  la  legislazione  e  delle
Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,  XIV  e
questioni regionali. 
    Esaminato dalle Commissioni riunite, in  sede  referente,  il  21
febbraio 2012. 
    Esaminato in aula il 22 febbraio 2012 ed approvato il 23 febbraio
2012. 

        
      
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  29
                        DICEMBRE 2011, N. 216 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 4, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, compresa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri»; 
    dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    «4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per  l'ammissione
al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in  data  16  ottobre  2009,
relative alla selezione pubblica per l'assunzione di  825  funzionari
per  attivita'  amministrativo-tributaria  presso   l'Agenzia   delle
entrate, di cui all'avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª
serie speciale, n. 101 del 30  dicembre  2008,  e'  prorogata  al  31
dicembre 2012. In ottemperanza  ai  principi  di  buon  andamento  ed
economicita' della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle  dogane,
l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in funzione delle finalita' di  potenziamento  dell'azione  di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima  di  reclutare
nuovo      personale      con      qualifica      di      funzionario
amministrativo-tributario,  attingono,  fino   alla   loro   completa
utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei  candidati  che  hanno
riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel  rispetto
dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente»; 
    al  comma  5,  le  parole:  «e  successive  modificazioni»   sono
soppresse; 
    il comma 6 e' soppresso; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «6-bis.  Le  disposizioni  dell'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  si
applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico  degli
enti locali,  nonche'  di  personale  destinato  all'esercizio  delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma  3,  lettera  b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente  utili
coinvolti in  percorsi  di  stabilizzazione  gia'  avviati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, nei limiti  delle  risorse  gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal  fine  destinate,  a
decorrere dall'anno 2013. 
    6-ter. Con riferimento al personale  soprannumerario,  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di  avvalersi  delle
proroghe di cui ai commi  1,  2  e  4  del  presente  articolo,  deve
procedere  al   riassetto   organizzativo   e   funzionale   previsto
dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
a tal  fine  il  termine  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  per  l'INPS  e'  prorogato
all'atto  del   riassetto   organizzativo   e   funzionale   previsto
dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
    6-quater.  Per  le  esigenze  funzionali  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
la possibilita' di utilizzo temporaneo del contingente  di  personale
in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
secondo le modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita
fino al 31 dicembre 2015. 
    6-quinquies.  Al  fine  di  prorogare  gli  interventi   di   cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui all'articolo  33,  comma  1,
della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e'  aggiunta  la  seguente:
"Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"». 
    All'articolo 2: 
    al  comma  1,  le  parole:  «commissario.   straordinario»   sono
sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario». 
    Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis. - (Fondazione per la mutualita' generale negli sport
professionistici a squadre). - 1. Dal 1º luglio 2012, con  effetti  a
partire dalla stagione  sportiva  2012-2013,  la  Fondazione  per  la
mutualita' generale negli sport  professionistici  a  squadre  svolge
necessariamente le funzioni e i compiti ad essa  assegnati  ai  sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo le parole: «legge 23  dicembre  2009,  n.  191,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi  elettorali).  -
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2,  terzo  periodo,  della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per  le  consultazioni  elettorali  relative  al
rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre  2011,
e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 6: 
    al comma 2, la  parola:  «DPCM»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» e dopo le parole:
«25 marzo  2011,»  sono  inserite  le  seguenti:  «recante  ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «2-bis.  La  scadenza   dell'articolo   1-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti  adottati  ai  sensi
del medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012. 
    2-ter. Il termine per l'emanazione del  decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con
le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del
medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in
ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  in
applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo  stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello
nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del
lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplina
pensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento
medesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
    2-quater.  All'articolo   24,   comma   14,   lettera   c),   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno  59  anni
di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di eta'".
Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e  quarto  periodo,
del citato decreto-legge n. 201 del 2011,  in  materia  di  riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione,
limitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di
anzianita'  contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  la
predetta anzianita' contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamente
da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   di
astensione obbligatoria  per  maternita',  per  l'assolvimento  degli
obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa
integrazione guadagni ordinaria. 
    2-quinquies. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  il  Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  propone
al Ministro dell'economia e delle  finanze  di  disporre  con  propri
decreti,  annualmente,  tenuto  anche  conto  dei  provvedimenti   di
variazione delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico  dei
tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento  dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e
successive modificazioni,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui  ai
commi 2-quater e 2-decies del presente articolo  e  all'articolo  15,
comma 8-bis, del presente decreto.  L'attuazione  delle  disposizioni
del presente comma assicura maggiori entrate in misura non  inferiore
a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per  l'anno
2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2014. 
    2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo
29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere
al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche
con la vendita di immobili. 
    2-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 14, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    "e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano
essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai  sensi
dell'articolo 42,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entro
ventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  il
requisito    contributivo    per    l'accesso    al     pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo  1,  comma
6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni"; 
    b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro
per  l'anno  2013,  630  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,"  sono
sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per  l'anno  2013,
635 milioni di euro per l'anno 2014,". 
    2-octies. Agli oneri derivanti dal  comma  2-septies,  pari  a  5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2012, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali. 
    2-novies.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    2-decies. All'articolo 2,  comma  16-ter,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "Fino  al  31  dicembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012". 
    2-undecies. All'articolo  7-ter  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
    "14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo
periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti  pensionistici
erogati  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate
di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in  questione
decadono,  con  obbligo  di  integrale   restituzione   delle   somme
percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad  atti
costituenti  reato,  accertati  con  sentenza  definitiva.  All'onere
derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per  gli  anni
2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per  gli  anni
dal 2015 al 2020  e  42.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2"». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis. - (Clausola  di  salvaguardia).  -  1.  Qualora,  in
seguito all'inclusione dei lavoratori di cui  all'articolo  6,  comma
2-ter, tra i soggetti interessati  alla  concessione  del  beneficio,
risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24,  comma
15, secondo periodo, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori
domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari  dal  predetto
comma 2-ter  potranno  essere  prese  in  considerazione  dagli  enti
previdenziali, in deroga a quanto previsto  dal  medesimo  comma  15,
solo a condizione che, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive  non
pensionistiche a carico di tutti  i  datori  di  lavoro  del  settore
privato dovute alla gestione di cui all'articolo  24  della  legge  9
marzo 1989, n. 88, considerando  prioritariamente  i  contributi  per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo  al  Fondo  di
garanzia per il trattamento di fine rapporto di  cui  all'articolo  2
della legge 29 maggio  1982,  n.  297,  e  successive  modificazioni,
nonche' il contributo di cui all'articolo  25,  quarto  comma,  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla  copertura
finanziaria dei relativi oneri». 
    All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 26-sexies, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "sette mesi"». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1: 
    all'alinea,  le  parole:  «Al  decreto»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto»; 
    alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
    «0a) all'articolo 1476, commi  2  e  3,  le  parole:  "ufficiali,
sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti:    "A)    ufficiali,    B)    marescialli/ispettori,     C)
sergenti/sovrintendenti  e  D)  graduati/militari  di  truppa,  fermo
restando il numero complessivo dei rappresentanti"; 
    01a) all'articolo  1477,  comma  3,  le  parole:  "immediatamente
rieleggibili  una  sola  volta"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"rieleggibili due sole volte"»; 
    alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2015»; 
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
    «c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30  luglio  2011"
sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012"; 
    c-ter) all'articolo 2257,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
    "1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli  di
rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012"»; 
    al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a  carico
della finanza pubblica». 
    All'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. In esecuzione del  Programma  nazionale  triennale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al  comma  1,  nonche'  al
fine di favorire le azioni di  sviluppo  della  concorrenza  e  della
competitivita' delle imprese di pesca nazionali  e  per  il  sostegno
all'occupazione nel settore, nel  rispetto  dell'articolo  117  della
Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea,  e'
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro  per  l'anno  2012  per  il
completamento delle iniziative  attuate  dai  soggetti  di  cui  agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. 
    1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6  milioni  di
euro  per  l'anno  2012,  si  provvede   mediante   riduzione   degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di  parte  corrente  di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, dei programmi del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali». 
    Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis. - (Modifiche all'articolo 18 della legge  23  luglio
2009, n. 99, in materia di qualita' delle produzioni  agroalimentari,
della  pesca  e   dell'acquacoltura   e   per   il   contrasto   alla
contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici). - 1. Al  comma
1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  le  parole:
"anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2009-2012". 
    2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23  luglio  2009,  n.
99, dopo la parola: "AGEA" sono inserite le seguenti: "sulla base  di
apposite convenzioni all'uopo stipulate o"». 
    All'articolo 10: 
    al comma 2: 
    dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    le  parole:  «DPCM  25  febbraio  2011,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo
2011, recante ulteriore proroga  di  termini  relativa  al  Ministero
della salute,»; 
    le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»; 
    al comma 3: 
    le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti:
«libero-professionale»; 
    le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «ai   sensi   dell'articolo   15-duodecies   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  introdotto  dall'articolo  1
del»; 
    le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»; 
    al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo  2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini  relativa   al
Ministero della salute,»; 
    al comma 5, le parole: «La disposizione di cui  all'articolo  64»
sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione della disposizione di
cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, gia' prorogata dall'articolo 64, comma 1,»; 
    dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Al fine di completare  il  processo  di  riorganizzazione
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e  conseguire  l'adeguamento
strutturale  per  l'ottimizzazione   delle   funzioni   registrative,
ispettive e di farmacovigilanza, nonche' per  l'armonizzazione  delle
procedure di competenza  agli  standard  quantitativi  e  qualitativi
delle altre Agenzie regolatorie  europee,  le  procedure  concorsuali
autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo  34-bis,  comma  6,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2009,  n.  14,  non  ancora
avviate, possono essere bandite entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle  attivita'  di
cura, formazione e ricerca sulle  malattie  ematiche  svolte,  sia  a
livello  nazionale  che  internazionale,  dalla  Fondazione  Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa  prevista  per  ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione  prevista
nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma  250,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e
2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni,
al fine di dare continuita' ai progetti di ricerca e  alle  attivita'
soprattutto nei confronti di organismi e enti  internazionali.  Resta
fermo quanto previsto dal  citato  articolo  2,  comma  250,  per  la
destinazione delle risorse. 
    5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede: 
    a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica; 
    b)  quanto  a  2  milioni  di  euro,  mediante  riduzione   degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di  parte  corrente  di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute». 
    All'articolo 11: 
    al comma 1: 
    la lettera a) e' soppressa; 
    alla  lettera  b),  le  parole:  «dalla  seguenti  parole»   sono
sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»; 
    al comma 2, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
termine del 30 giugno 2012, di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo  9  maggio  2005,  n.  96,  come  modificato  dal
presente comma, e' prorogato al 31 dicembre 2012  per  gli  aeroporti
che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un
piano da cui  risultino,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento
di adeguati indici di solvibilita' patrimoniale.  Entro  il  predetto
termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei  sistemi
aeroportuali di interesse nazionale,  di  cui  all'articolo  698  del
codice della  navigazione.  All'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo,  le  parole:  "da
effettuare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo," sono soppresse»; 
    al comma 5: 
    al primo periodo, le parole: «31  marzo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge  15  luglio  2011,  n.
111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    il secondo periodo e' soppresso; 
    al comma 6, dopo  le  parole:  «al  comma  5»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del  31
marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  la  data  del  31
luglio 2012»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «6-bis. Il decreto  di  cui  all'articolo  23,  comma  7,  quarto
periodo, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli
di  valorizzazione  e  promozione  del  territorio   indicanti   siti
d'interesse turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport. 
    6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio  2009,  n.
99,  le  parole:  "dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"ventiquattro mesi". 
    6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: "31  dicembre  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2012". 
    6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:  "Per  gli  anni
2004-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni  2004-2012".
E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di  cui  al
primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011
dall'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
"2011", ovunque ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:  "2012".  Al
fine di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari  a  8  milioni  di
euro per l'anno 2012 e a 2 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    6-sexies. L'articolo 16, comma  8,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n.  111,  non  si  applica  alle  procedure  gia'  fatte  salve
dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, in data precedente all'entrata in vigore del  medesimo  comma  8,
successivamente  definite  con   la   sottoscrizione   di   contratti
individuali di lavoro che hanno  determinato  e  consolidato  effetti
giuridici decennali. 
    6-septies. All'articolo 22,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 marzo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio". L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' abrogato. 
    6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010,  di  cui  all'articolo
8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  e'
prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro  e  non  oltre
venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli  enti
territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia
e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno  a  far  fronte  agli
effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012  in  termini
di indebitamento netto per l'importo  del  valore  della  concessione
pari a  568  milioni  di  euro,  nell'ambito  del  proprio  patto  di
stabilita' interno e fornendo adeguati elementi di verifica,  nonche'
in termini di  fabbisogno  per  l'importo  di  140  milioni  di  euro
mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni  di
entrata ad essi spettanti». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). -  1.
All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
successive modificazioni, le  parole:  "proroga  di  due  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni". 
    2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, e' soppressa la seguente voce: "due anni -  articolo  145,  comma
46,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   e   successive
modificazioni". Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante  ulteriore  proroga  di
termini relativa al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  e'
soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni   -   Settore
funiviario". 
    3. Per gli impianti che  beneficiano  di  proroghe  richieste  ai
sensi  delle  disposizioni  previgenti,  e  non  ancora  scadute,  le
societa' esercenti possono  richiedere  un'ulteriore  concessione  di
proroga nel limite massimo di quattro  anni  in  relazione  a  quanto
disposto dal comma 1». 
    All'articolo 13: 
    al comma 1, la parola: «Presidenti» e' sostituita dalla seguente:
«presidenti»; 
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  All'articolo  2,  comma  3-bis,  del  decreto-legge   29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2012"»; 
    al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo  2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini  relativa   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»; 
    al comma 3, le parole: «2  aprile  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2012» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, per  la  gestione  del  Sistema  di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI),  la  competente
Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
diverse da quelle individuate  dal  contratto  in  essere  avente  ad
oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e  la  gestione
del relativo sito internet. A decorrere dal  medesimo  termine,  ogni
sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare  trasmette  alle  Camere  una  relazione  sullo  stato   di
attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto  attiene  alla
verifica  del  funzionamento  tecnico  del  sistema,  la   competente
Direzione del Ministero puo' avvalersi di DigitPA, secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  All'articolo  6,  comma  2,   lettera   f-octies),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al  1º  giugno  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012"»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; 
    b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli  anni  2010  e  2011",  le
parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e  2011"»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010,
2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012"; 
    c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni  2010  e  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012"; 
    d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
    «5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione  Campania,  le
societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di  accertamento
e riscossione  della  TARSU  e  della  TIA,  potranno  continuare  ad
avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),
numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In ogni caso  i  soggetti  affidatari,  anche  disgiuntamente,  delle
attivita' di accertamento e  riscossione  della  TARSU  e  della  TIA
continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi
contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi"»; 
    al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo  2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini  relativa   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»; 
    al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo  2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini  relativa   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo,
lacuale e portuale). -  1.  Le  concessioni  sul  demanio  marittimo,
lacuale   e   portuale,   anche   ad   uso    diverso    da    quello
turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e in  scadenza  entro  il  31  dicembre  2012,  sono
prorogate  fino  a  tale  data,  fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25». 
    All'articolo 14: 
    al  comma  1,  primo  periodo,  le   parole:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10,» e le parole: «DPCM  25  febbraio  2011,»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»; 
    al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo  2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini  relativa   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «2-bis.  E'  differita  al   1º   gennaio   2013   l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni, per le federazioni sportive e le  discipline  sportive
associate iscritte al Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),
comunque nel limite di  spesa  di  2  milioni  di  euro.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2012,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  relativa  al  Fondo
per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata,  da  ultimo,
dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad  esaurimento  di  cui
all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,   e   successive   modificazioni,   restano   chiuse,
limitatamente ai docenti che  hanno  conseguito  l'abilitazione  dopo
aver frequentato i corsi biennali abilitanti di  secondo  livello  ad
indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso  biennale
di  secondo  livello  finalizzato  alla  formazione  dei  docenti  di
educazione musicale delle  classi  di  concorso  31/A  e  32/A  e  di
strumento musicale nella scuola media della classe di concorso  77/A,
nonche' i corsi di laurea in scienze della formazione primaria  negli
anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011,  e'  istituita  una
fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sono  fissati  i
termini per l'inserimento nelle  predette  graduatorie  aggiuntive  a
decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. 
    2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80, possono fare valere  il  solo  titolo  di  riserva
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale. 
    2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29,  comma  9,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013  destinate
alla chiamata di professori di  seconda  fascia  sono  ripartite  nei
rispettivi esercizi tra tutte le universita' statali e le istituzioni
ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza  dal  limite  di  cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
quanto previsto in materia di assunzioni del  personale  dal  decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo  5,  comma  1,
lettera  b),  secondo  i  principi  e  criteri   direttivi   di   cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge  30  dicembre
2010,  n.  240,  sono  presi  in  considerazione  esclusivamente  per
graduare  le  rispettive  assegnazioni  senza   che   cio'   comporti
l'esclusione di alcuna universita'  nell'utilizzo  delle  risorse  ai
fini della chiamata di professori di seconda  fascia,  perequando  in
particolare  le   assegnazioni   alle   universita'   escluse   dalla
ripartizione del 2011. 
    2-sexies. Il termine per l'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998,  n.  407,  e  successive
modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore  delle
vittime del terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'
delle vittime del dovere e dei  figli  e  orfani  delle  vittime,  e'
prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine e' autorizzata la spesa  di
301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di
Pietrelcina). - 1. Il termine di cui al comma 5-bis  dell'articolo  7
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  relativo  agli
interventi in favore del comune  di  Pietrelcina,  e'  prorogato  per
l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000. 
    2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro  500.000  per  l'anno
2012,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7-quinquies,  comma
l,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  relativa  al  Fondo
per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata,  da  ultimo,
dall'articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 15: 
    al comma 1, secondo periodo, dopo le  parole:  «euro  10.311.907»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. E'  prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine  della
validita' della graduatoria adottata in attuazione  dell'articolo  1,
comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
    al comma 3, le parole:  «Sono  prorogate,  per  l'anno  2012,  le
disposizioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «E'  prorogata,  per
l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis.  All'articolo  5-bis,  comma  4,  del  decreto-legge   30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, le parole: "per l'anno  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2012". 
    3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000  euro  per
l'anno 2012, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
    3-quater.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la  sicurezza  e  la
salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il
31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi  di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da  adottare  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione
e  concessione  brevetti  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino  allo
stesso termine del 31 dicembre 2012 e  comunque  fino  alla  data  di
entrata in vigore del  regolamento,  non  possono  essere  rilasciate
nuove autorizzazioni e le relative attivita'  possono  essere  svolte
esclusivamente in base alle autorizzazioni  prorogate  ai  sensi  del
presente comma»; 
    al comma 4, le parole:  «regio  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n.
773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    al comma 5, le  parole:  «e'  prorogato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' ulteriormente prorogato»; 
    al  comma  7,  le  parole:  «stabilito  dall'articolo  23»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «indicato  nell'articolo  23»,  dopo  le
parole:  «25  marzo  2011,»  sono  inserite  le  seguenti:   «recante
ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri,» e le parole: «al 31  dicembre  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di due anni»; 
    al comma 8, le parole: «31 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2013»  e  le  parole:  «del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»; 
    dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  16-quater,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2012». 
    All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «sulla  base  verifiche»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sulla base di verifiche». 
    All'articolo 17: 
    al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»; 
    al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  «legge  27  febbraio
2009,  n.  14»  sono  aggiunte   le   seguenti:   «,   e   successive
modificazioni». 
    Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: 
    «Art.  18-bis.  -  (Funzionalita'   degli   organi   degli   enti
previdenziali soppressi). - 1. All'articolo 21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Gli organi di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli
enti soppressi ai  sensi  del  comma  1  possono  compiere  solo  gli
adempimenti connessi alla  definizione  dei  bilanci  di  chiusura  e
cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non  oltre
il 1º aprile 2012"». 
    All'articolo 19: 
    al comma 1: 
    alla lettera b), le parole: «centoventi giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto»; 
    alla lettera c), le parole: «centoventi giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto»; 
    alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto»; 
    alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 12,» sono inserite
le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto»; 
    alla lettera f), le parole: «dalla data  di  entrata  in  vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore»; 
    alla lettera g), le  parole:  «novanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto»; 
    alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto»; 
    alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; 
    alla lettera l), le  parole:  «novanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27  dicembre  2006,  n.
296" sono aggiunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre  2012,  per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88"». 
    All'articolo 20: 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «1-bis. Il termine per l'utilizzo delle  risorse  gia'  destinate
all'Agenzia  del   demanio,   quale   conduttore   unico   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli  e  piani
di gestione degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,  a  seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Le  relative
somme non impegnate entro il 31 dicembre  2011  sono  conservate  nel
conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento,
da parte delle amministrazioni statali  interessate,  dei  canoni  di
locazione relativi ai contratti gia' in essere,  ivi  inclusi  quelli
gia' stipulati dall'Agenzia del  demanio  alla  quale  subentrano  le
amministrazioni interessate a far data dal 1º gennaio 2012. 
    1-ter. Il termine di impegnabilita' delle  risorse  iscritte  nel
capitolo   1694   dello   stato   di   previsione    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'anno 2011  per
le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
    1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari  sui  saldi
di finanza pubblica conseguenti  all'attuazione  dei  commi  1-bis  e
1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro  per  l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
    «Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei
residui per l'anno 2011 sul Fondo per il  5  per  mille  del  gettito
dell'IRPEF, nonche' conservazione di somme iscritte nel  conto  della
competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione
del trattamento economico dei  ricercatori  non  confermati  a  tempo
indeterminato nel primo anno di attivita'». 
    All'articolo 21: 
    al comma 1, dopo le parole: «legge 24  dicembre  2007,  n.  244,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    al comma 2,  le  parole:  «dell'articolo  2  decreto-legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del decreto-legge»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino al termine di cui  al  comma  2,  le  tariffe  per  la
spedizione  postale  individuate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo  economico  21  ottobre  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 274 del  23  novembre  2010,  si  applicano  anche  alle
spedizioni di prodotti  editoriali  da  parte  delle  associazioni  e
organizzazioni senza  fini  di  lucro  iscritte  nel  Registro  degli
operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo  1,  comma
3, del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n.  46,  e  successive
modificazioni, e delle associazioni d'arma  e  combattentistiche.  In
tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge  n.  353  del  2003,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   46   del   2004.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 22: 
    al comma 1, dopo le parole: «legge 26  novembre  1993,  n.  489,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «1-bis. Il comma  9-ter  dell'articolo  40  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
    "9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla  data  del  31
dicembre 2011, risultino realizzate in misura  non  inferiore  all'80
per cento degli investimenti ammessi e a  condizione  che  le  stesse
siano completate entro il 31 dicembre 2012.  Per  gli  interventi  in
fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai  sensi  del
presente comma, l'agevolazione e' rideterminata  nel  limite  massimo
delle quote di contributi maturati per  investimenti  realizzati  dal
beneficiario  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione  del  presente  decreto.  Il  Ministero  dello   sviluppo
economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali
economie realizzate sulle apposite contabilita'  speciali  alla  data
del 31 dicembre 2012 sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato". 
    1-ter. Al fine di prorogare a tutto  il  2012  l'Accordo  per  il
credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti  il  16
febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  il
termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione
tra  il  Governo,  l'Associazione  bancaria  italiana  (ABI)   e   le
organizzazioni imprenditoriali firmatarie». 
    Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
    «Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d'autore). -  1.
All'articolo 239, comma 1, del codice della  proprieta'  industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo
sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto  2010,
n. 131, le parole: "e a quelli da essi  fabbricati  nei  cinque  anni
successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e  a  quelli
da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data"». 
    All'articolo 23: 
    al comma 1, dopo le parole:  «decreto  legislativo  17  settembre
2007,  n.  164,»   sono   inserite   le   seguenti:   «e   successive
modificazioni,»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012"; 
    b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il
Consiglio di amministrazione  riferisce  all'assemblea  convocata  ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito
alla   politica   adottata   in   materia   di   retribuzione   degli
amministratori con deleghe, anche in termini di  conseguimento  degli
obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla  parte  variabile
della stessa retribuzione"»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «.
Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011». 
    All'articolo 24: 
    al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,»  sono
inserite le  seguenti:  «e  successive  modificazioni,»,  le  parole:
«periodo tredicesimo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dodicesimo
periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre  2009,  n.  191,»  sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,». 
    All'articolo 25: 
    al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per  interventi
urgenti  ed  indifferibili»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   come
integrata, da ultimo, dall'articolo  33,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183». 
    Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
    «Art. 25-bis.  -  (Copertura  degli  indennizzi  riconosciuti  ai
soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia  a
misure limitative ai sensi dell'articolo 4  della  legge  6  febbraio
2009, n. 7). - 1. L'impegno di spesa  di  cui  all'articolo  4  della
legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' prorogato  alle  medesime  condizioni
per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo  3
della legge 6  febbraio  2009,  n.  7,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
    "1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia  successivamente
al 31 dicembre 2011"; 
    b) al numero 2), la parola: "2011" e' sostituita dalla  seguente:
"2012". 
    2.  Ai  fini  della  determinazione  della  misura   dell'acconto
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle  societa'  dovuto  per
l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo  3,
comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio  2009,  n.
7, introdotta dal comma 1 del presente articolo. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 26: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «legge  24  novembre
2006,  n.  286,»   sono   inserite   le   seguenti:   «e   successive
modificazioni,». 
    Dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente: 
    «Art. 26-bis. -  (Proroga  delle  disposizioni  in  favore  della
SVIMEZ). - 1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attivita' di
studio e di ricerca, nonche' di collaborazione con le amministrazioni
pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il  contributo
dello Stato  all'Associazione  per  lo  sviluppo  dell'industria  nel
Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo  51  della  legge  17  maggio
1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12
novembre 2011, n. 183, e' integrato di 500.000 euro. 
    2. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a
500.000 euro per l'anno 2012,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 27: 
    al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano»  e  la
parola: «efficientamento» e' sostituita dalle  seguenti:  «incremento
dell'efficienza». 
    Dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente: 
    «Art. 27-bis. - (Consorzio laghi prealpini).  -  1.  A  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  il  Consorzio  nazionale  per  i   grandi   laghi
prealpini, di cui all'articolo 21,  comma  12,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e'  soppresso  e,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato  articolo  21,
comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino -  Ente  autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente
succedono ad ogni effetto, ciascuno per la  parte  di  attivita'  che
sarebbe stata di rispettiva  competenza  prima  dell'istituzione  del
Consorzio nazionale,  a  quest'ultimo.  Con  decreti  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di
ambiente  che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
assegnazione, sono approvate  le  modifiche  statutarie  inerenti  la
composizione,  anche  in  deroga  all'articolo  6,   comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e
controllo, nonche' le modalita' di  funzionamento  dei  tre  consorzi
ricostituiti,  necessarie  per  accrescere  la  loro   funzionalita',
efficienza, economicita'  e  rappresentativita'.  I  presidenti  e  i
componenti gli organi di amministrazione  e  controllo  dei  consorzi
soppressi dall'articolo 21, comma 12, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continuano ad operare fino  alla  scadenza  naturale  dei  rispettivi
mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino - Ente  autonomo  per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del
lago  Maggiore",  "Consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per   la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago  d'Iseo"  e  "Consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo   per   la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago di  Como"  sostituiscono  rispettivamente,  ad  ogni  effetto  e
ovunque presenti, la denominazione "Consorzio nazionale per i  grandi
laghi prealpini"». 
    All'articolo 28: 
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per  interventi
urgenti  ed  indifferibili»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   come
integrata, da ultimo, dall'articolo  33,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in
campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la  Repubblica  di
San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il  31
dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato  ad  assicurare,
nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo  33,  comma
l, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad  interventi  di
sostegno  all'editoria  e   al   pluralismo   dell'informazione,   la
prosecuzione della fornitura  dei  servizi  previsti  dalla  apposita
convenzione con la RAI  -  Radiotelevisione  italiana  Spa,  comunque
entro il limite massimo di spesa gia' previsto per la  convenzione  a
legislazione vigente». 
    Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
    «Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per  l'incremento  di
efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di
montagna). - 1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012. 
    2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro  per
l'anno  2012,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica». 
    All'articolo 29: 
    al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,»  sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    al comma 3, le parole:  «decreto  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decreto-legge»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. L'abrogazione delle disposizioni  previste  dall'articolo
7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a  decorrere  dalla  data  di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle  lettere  gg-ter)  e
gg-quater) del medesimo comma 2»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011  e
2012"; 
    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La  detrazione
relativa all'anno  2012  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2013". 
    6-ter. Alla copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
    al comma 8, le parole: «31  marzo  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2012»; 
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis.  All'articolo  7,   comma   2,   lettera   gg-ter),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo  10
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le  parole:
"dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248," sono inserite le seguenti:  "e
la societa' Riscossione Sicilia Spa". 
    8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria
dell'area  previsto  dall'articolo  1,  comma  474,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' prorogato a dieci anni»; 
    al comma  9,  dopo  le  parole:  «decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le  seguenti:  «e
successive modificazioni,»; 
    al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
«nove mesi»; 
    dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
    «11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da
1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi. 
    11-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  5,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi»; 
    al  comma  12,  dopo  le  parole:  «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,»  sono  inserite  le  seguenti:
«recante  ulteriore  proroga  di  termini   relativa   al   Ministero
dell'economia e delle finanze,»; 
    dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    «12-bis. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine  di  pagamento
dell'imposta unica sulle  scommesse  ippiche  e  sulle  scommesse  su
eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito  al  20  dicembre
dello  stesso  anno  e  al  31  gennaio  dell'anno  successivo,   con
riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per  il  periodo
da settembre a novembre e per il mese  di  dicembre,  nonche'  al  31
agosto e al 30 novembre  con  riferimento  all'imposta  unica  dovuta
rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile  e  da  maggio  ad
agosto dello stesso anno. All'onere  derivante  dal  presente  comma,
pari a 4 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  autorizzazione  di  spesa  di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 
    al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.
212,»; 
    al comma  15,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «Genova»  sono
inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonche' nel territorio
del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»; 
    dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    «15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al  comma  15  e
con i  medesimi  termini  e  modalita',  e'  altresi'  disposta,  nei
confronti  dei  soggetti  interessati  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011  nel  territorio
della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei
termini degli adempimenti e dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre  2011
al 30 giugno 2012»; 
    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: 
    «16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "1º maggio 2011" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2011"; 
    b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2012". 
    16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di  cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23  del
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono  determinati  dalle
regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011. 
    16-quater. Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al
30 giugno 2012. 
    16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della  legge  30  dicembre
2010, n. 238, le  parole:  "al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20  gennaio
2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla  data  del  20
gennaio 2009". 
    16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: 
    "204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato,  in  via
continuativa e come oggetto esclusivo  del  rapporto,  all'estero  in
zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi  da  soggetti  residenti
nel  territorio  dello  Stato  concorrono  a   formare   il   reddito
complessivo: 
    a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo  eccedente
8.000 euro; 
    b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro.  Ai  fini
della  determinazione  della  misura  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno  2013  non  si  tiene
conto dei benefici fiscali di cui al presente comma". 
    16-septies.  Alla   copertura   degli   oneri   derivanti   dalle
disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per
l'anno 2013, si provvede: 
    a)  quanto  a  14  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo   delle
proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   10   milioni   di    euro,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera
b), della legge 25  marzo  1997,  n.  68,  come  rideterminata  dalla
Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997,  n.
440, e 17 maggio 1999, n. 144, come  rideterminate  dalla  Tabella  C
allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. 
    16-octies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    16-novies. Al fine di consentire la predisposizione  dei  bilanci
tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere  con  il
decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,
n. 335, e successive modificazioni, che  tengano  conto  della  nuova
disciplina prevista all'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, come modificato dal presente  decreto,  all'alinea  del
comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del  2011,
le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
    16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo
3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per
l'esaurimento dell'attivita' della Commissione tributaria centrale e'
differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi  pendenti  dinanzi  alla
predetta Commissione, la  predetta  disposizione  si  interpreta  nel
senso che,  con  riferimento  alle  sole  controversie  indicate  nel
predetto  comma  ed  in  presenza  delle  condizioni  previste  dalla
predetta disposizione,  nel  caso  di  soccombenza,  anche  parziale,
dell'amministrazione finanziaria nel  primo  grado  di  giudizio,  la
mancata riforma della decisione di primo grado nei  successivi  gradi
di  giudizio  determina  l'estinzione  della   controversia   ed   il
conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione. 
    16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la  percentuale  di
cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' stabilita dai comuni. 
    16-duodecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 26  novembre
2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, la parola: "2012" e'  sostituita  dalla  seguente:
"2013"; 
    b) al comma 5, e' abrogata la lettera  a);  nel  medesimo  comma,
alla  lettera  b),  le  parole:  "nel  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 2013". 
    16-terdecies. La possibilita'  per  le  imprese  assicurative  di
valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea  al  valore  di
iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilita',
e'  prorogata  fino  all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre  2009.  A  tal  fine  e  conseguentemente,
all'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che  non  adottano  i
principi  contabili  internazionali,"  sono  inserite  le   seguenti:
"diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma  2,  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209,"; 
    b) i commi 14, 15, 15-bis e  15-ter  sono  abrogati  a  far  data
dall'esercizio 2012; 
    c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti: 
    "15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione  di
turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e
fino all'entrata in vigore delle  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita'  di
assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di  debito
emessi o garantiti da  Stati  dell'Unione  europea  non  destinati  a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base  al  valore  di
iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio   o,   ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente  approvati
anziche' al  valore  desumibile  dall'andamento  del  mercato,  fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese  applicano
le disposizioni di  cui  al  presente  comma  previa  verifica  della
coerenza con  la  struttura  degli  impegni  finanziari  connessi  al
proprio portafoglio assicurativo. 
    15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo  91,  comma  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della  facolta'  di  cui  al
comma 15-quater, destinano  a  una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori
di mercato  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  al  netto  del
relativo onere fiscale. In caso  di  utili  di  importo  inferiore  a
quello della citata differenza, la riserva e'  integrata  utilizzando
riserve di utili  disponibili  o,  in  mancanza,  mediante  utili  di
esercizi successivi. 
    15-sexies.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1
e 2, del codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini  della  verifica  della
solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo  XV  del  medesimo
codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino  all'entrata  in  vigore
delle disposizioni di attuazione della citata  direttiva  2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono
tener conto del valore di iscrizione nel bilancio  individuale  delle
imprese di assicurazione italiane  dei  titoli  di  debito  emessi  o
garantiti  da  Stati  dell'Unione  europea  destinati   a   permanere
durevolmente  nel   proprio   patrimonio.   Gli   effetti   derivanti
dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili  con  altri
benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilita' corretta. 
    15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n.  209,  assicurano  la  permanenza  nel  gruppo  di
risorse finanziarie corrispondenti  alla  differenza  di  valutazione
conseguente all'applicazione del comma 15-sexies. 
    15-octies.  L'ISVAP  disciplina  con  regolamento   modalita'   e
condizioni  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui   ai   commi
15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi  restando  gli
effetti conseguenti all'esercizio  delle  opzioni  di  cui  ai  commi
15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile  pregiudizio
per la solvibilita' dell'impresa che si avvale delle  citate  opzioni
avuto riguardo alle  caratteristiche  specifiche  degli  impegni  del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa  oppure  alla  struttura
dei flussi di cassa attesi, puo' comunque attivare gli  strumenti  di
vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini
di  stabilita',  disposizioni  di  carattere  particolare  aventi  ad
oggetto   il   governo   societario,   i   requisiti   generali    di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove  la  situazione  lo
richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio"». 
    Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  29-bis.  -  (Liquidazione  dell'Ente   per   lo   sviluppo
dell'irrigazione  e  la  trasformazione  fondiaria  in  Puglia  e  in
Lucania). -  1.  All'articolo  21,  comma  11,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  le  parole:  "180  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:  "il  30
settembre 2012"; 
    b) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Fino  al
decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure
esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI"; 
    b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
",  che  mantiene  i  poteri  necessari  ad  assicurare  il  regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"». 
    Art.  29-ter.  -  (Proroga  del  Commissario  straordinario   per
l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5  del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009) - 1.
Il  termine  di  cui   all'articolo   8-quinquies,   comma   6,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  gia'  prorogato   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
    Art.  29-quater.  -  (Dirigenti  AGEA)  -  1.  L'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento  delle
nuove procedure concorsuali di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione  di  dirigenti,
e' autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi  dirigenziali  conferiti  ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del  decreto  legislativo  27  maggio
1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31  dicembre
2011, nel limite massimo di  tre  unita'.  All'onere,  pari  ad  euro
530.000, provvede l'AGEA  con  risorse  proprie.  Alla  compensazione
degli effetti finanziari sui saldi di  finanza  pubblica  conseguenti
all'attuazione del presente comma, pari a  300.000  euro  per  l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».   

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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

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