DPR 168/2010: Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

Stemma Nazionale della Repubblica Italiana - immagine di FlankerIn Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010 n. 168 recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il provvedimento entra in vigore il prossimo 27 ottobre.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

  • il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  • la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
  • i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonchè la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

GURI n. 239 del 12 ottobre 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 , n. 168

Regolamento in  materia  di  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.133. (10G0189) 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 29 aprile 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2010 
  Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  di
seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi  pubblici
locali  di  rilevanza  economica,  di  seguito  denominati   «servizi
pubblici locali». 
  2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano
ferme l'autonomia  gestionale  del  soggetto  gestore,  la  piena  ed
esclusiva proprieta'  pubblica  delle  risorse  idriche,  nonche'  la
spettanza esclusiva alle  istituzioni  pubbliche  del  governo  delle
risorse  stesse,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   1-ter,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento: 
    a) il servizio di  distribuzione  di  gas  naturale,  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
    b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di  cui  al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004,
n. 239; 
    c) il servizio di trasporto  ferroviario  regionale,  di  cui  al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
    d) la gestione delle farmacie  comunali,  di  cui  alla  legge  2
aprile 1968, n. 475; 
    e) i servizi strumentali all'attivita' o al  funzionamento  degli
enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                 Misure in tema di liberalizzazione 
 
  1. Gli enti locali verificano la realizzabilita'  di  una  gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando  l'attribuzione
di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto  dalla  legge,
ai casi in cui,  in  base  ad  una  analisi  di  mercato,  la  libera
iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo  criteri  di
proporzionalita',  sussidiarieta'  orizzontale   ed   efficienza,   a
garantire un servizio  rispondente  ai  bisogni  della  comunita',  e
liberalizzando in  tutti  gli  altri  casi  le  attivita'  economiche
compatibilmente  con   le   caratteristiche   di   universalita'   ed
accessibilita' del servizio. 
  2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera  quadro  che
illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti  del  sistema  concorrenziale  e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento  di  un
regime di esclusiva del servizio. 
  3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287. 
  4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti  degli  enti  locali;
essa e' comunque effettuata prima di procedere al conferimento  e  al
rinnovo della gestione dei servizi. 
  5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono,  ove
necessario,  gli  obblighi  di  servizio  pubblico,   prevedendo   le
eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti  i  servizi
stessi, tenendo conto dei proventi  derivanti  dalle  tariffe  e  nei
limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo. 
  6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
  7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
         Norme applicabili in via generale per l'affidamento 
 
   1.  Le  procedure  competitive  ad  evidenza  pubblica,   di   cui
all'articolo  23-bis,  comma  2,  sono  indette  nel  rispetto  degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza definiti dalla  legge,  ove  esistente,
dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di  essa,  dagli
enti affidanti. 
  2. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica di  cui  all'articolo
23-bis, comma 2, lettera  a),  sempre  che  non  vi  siano  specifici
divieti previsti dalla legge. 
  3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale  dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito: 
    a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo  delle  reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
delle offerte dei concorrenti; 
    b)  assicura  che   i   requisiti   tecnici   ed   economici   di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle  caratteristiche  e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto  della  gara
garantisca  la  piu'  ampia  partecipazione  e  il  conseguimento  di
eventuali economie di scala e di gamma; 
    c) indica, ferme restando le discipline  di  settore,  la  durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
investimenti; 
    d) puo' prevedere l'esclusione di  forme  di  aggregazione  o  di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
di riferimento; 
    e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia; 
    f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei  beni
di  cui  all'articolo  10,  comma  1,   e   per   la   determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza
o della cessazione anticipata della gestione ai  sensi  dell'articolo
10, comma 2; 
    g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine  di  garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure
aventi  ad  oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio   e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla  gestione
del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: 
    a) i criteri di valutazione delle offerte basati  su  qualita'  e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
prezzo delle quote societarie; 
    b) il socio privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2; 
    c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione  del  socio
privato alla cessazione della gestione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
           Parere dell'Autorita' garante della concorrenza 
                            e del mercato 
 
  1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai
fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4,
se il valore economico del servizio oggetto  dell'affidamento  supera
la somma complessiva di 200.000,00 euro annui. 
  2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per
i  servizi  relativi  al  settore  idrico,  l'ente   affidante   puo'
rappresentare specifiche condizioni  di  efficienza  che  rendono  la
gestione  «in  house»  non  distorsiva   della   concorrenza,   ossia
comparativamente non svantaggiosa per  i  cittadini  rispetto  a  una
modalita' alternativa di gestione dei servizi  pubblici  locali,  con
particolare riferimento: 
    a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi  a  tal  fine
qualsiasi trasferimento non riferito  a  spese  per  investimenti  da
parte dell'ente affidante o altro ente pubblico; 
    b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento  degli
utili per l'intera durata dell'affidamento; 
    c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media  di
settore; 
  3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si  tiene  espressamente
conto  delle  condizioni  rappresentate  ai  sensi  del  comma  2   e
dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilita' del
suo legale rappresentante. 
  4. L'effettivo rispetto delle condizioni  di  cui  al  comma  2  e'
verificato annualmente dall'ente affidante, che invia  gli  esiti  di
tale verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato.
In caso negativo, anche su  segnalazione  della  medesima  Autorita',
l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al  conferimento  della
gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                     Patto di stabilita' interno 
 
  1. Al patto di stabilita' interno sono assoggettati gli  affidatari
«in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo  23-bis,
commi 3 e 4. 
  2. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei  soggetti
indicati  al  comma  1  al  cui  capitale  partecipano,  dei  vincoli
derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  3. Le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto  di
stabilita' interno dei soggetti di cui al comma 1  sono  definite  in
sede di attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2,
lettera  h),  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e   successive
modificazioni, in materia di bilancio consolidato. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                 Acquisto di beni e servizi da parte 
          delle societa' «in house» e delle societa' miste 
 
   1. Le societa' «in house» e le  societa'  a  partecipazione  mista
pubblica  e  privata,  affidatarie  di   servizi   pubblici   locali,
applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni  di  cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni. 
  2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c),  del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio  privato  e'  avvenuta  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b).  Restano  ferme  le  altre
condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e  3),  del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Assunzione di personale da parte 
          delle societa' «in house» e delle societa' miste 
 
  1. Le societa' a partecipazione  pubblica  che  gestiscono  servizi
pubblici  locali  adottano,  con  propri  provvedimenti,  criteri   e
modalita' per il reclutamento del personale  e  per  il  conferimento
degli  incarichi  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il
presente articolo non si applica alle  societa'  quotate  in  mercati
regolamentati. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
               Distinzione tra funzioni di regolazione 
                       e funzioni di gestione 
 
   1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
  2. Il divieto di cui al comma  1  opera  anche  nei  confronti  del
coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
pubblico locale. 
  3.  Non  possono  essere  nominati   amministratori   di   societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
partecipazione al capitale della stessa societa'. 
  4. I componenti della commissione di gara per  l'affidamento  della
gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
possono  svolgere  alcun'altra  funzione   o   incarico   tecnico   o
amministrativo relativamente alla gestione del  servizio  di  cui  si
tratta. 
  5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di
amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati
componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici
locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
  6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
  7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di
astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 
  8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'  partecipata
dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
locale stesso. 
  9. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai  commi  precedenti  si
applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  10. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i  casi  in
cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente
locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di  servizio
nonche' ogni eventuale aggiornamento e  modifica  dello  stesso  sono
sottoposti,  secondo  modalita'  definite  dallo  statuto   dell'ente
locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli  articoli
234 e seguenti del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni. Restano  ferme  le  disposizioni  contenute
nelle discipline di settore vigenti alla data di  entrata  in  vigore
del presente regolamento. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Principio di reciprocita' 
 
  1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati  membri  dell'Unione
europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad
evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per
l'affidamento di omologhi servizi. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                Cessione dei beni in caso di subentro 
 
  1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale  o  in
caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per  la  prosecuzione  del  servizio,  come  individuati,  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante,  a  titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami. 
  2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al
comma  1  non  sono  stati  interamente  ammortizzati,   il   gestore
subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi  tra  le
parti  stipulati  prima   dell'entrata   in   vigore   del   presente
regolamento. 
  3. L'importo di cui al comma  2  e'  indicato  nel  bando  o  nella
lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
della cessazione anticipata della gestione. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                     Tutela non giurisdizionale 
 
  1. I contratti di servizio e, se  emanate,  le  carte  dei  servizi
concernenti la gestione  di  servizi  pubblici  locali  prevedono  la
possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti  che  lamenti
la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che
avviene  entro  trenta  giorni  successivi   al   ricevimento   della
richiesta. 
  2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 e' avviata secondo
lo schema-tipo di formulario  di  cui  all'allegato  A  del  presente
regolamento. 
  3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  461,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' quelle contenute  nelle
discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono
o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8,  9,  escluso  il  primo
periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 
    b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte  in  cui
individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per  l'affidamento  e
l'aggiudicazione; 
    c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte  in  cui
individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per  l'affidamento  e
l'aggiudicazione. 
  2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri  provvedimenti,  che
fanno  riferimento  al  comma  7  dell'articolo   113   del   decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti  al  comma  1
dell'articolo 3 del presente regolamento. 
  3. All'articolo 18,  comma  3-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,  la
parola «esclusivamente» e' soppressa. 
  4. Per il trasporto pubblico  locale  il  presente  regolamento  si
applica in quanto compatibile con  le  disposizioni  del  regolamento
(CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. 
  5. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative
norme di attuazione. 
  6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalita'  attuative
del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni  e
per la coesione territoriale  promuove  la  stipula  di  un  apposito
protocollo d'intesa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 397 

        
      
                                                           Allegato A 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

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