D. Lgs. 131-2010: Modifiche al Codice della Proprieta' industriale

Idea - Immagine di Meno25A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore dal 2 settembre 2010 il testo del decreto legislativo, approvato il 30 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, che interviene sulla normativa in materia di proprietà industriale al fine di favorire le attività di ricerca e innovazione.

Il decreto n. 131 del 13 agosto 2010, oltre a perseguire l'adeguamento della normativa italiana a quella internazionale, in particolare comunitaria, mira anche ad una maggiore protezione delle invenzioni nel settore delle biotecnologie, introduce la possibilità per i Comuni di utilizzare un marchio per valorizzare il patrimonio locale e stabilisce procedure più semplici per i brevetti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 , n. 131

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante  il
codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160)
 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, ed in particolare, l'articolo 19, comma 15, recante
delega al Governo per l'adozione delle disposizioni correttive o
integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del
citato codice della proprieta' industriale;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273;
VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante
attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ed in particolare
l'articolo 5 relativo al procedimento;
VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31;
VISTA la legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica ed
esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul
rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.
197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2007, recante la determinazione dei diritti sui brevetti e sui
modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14
giugno 2010;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
dell'8 luglio 2010;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati rilasciati rispettivamente in
data 27 luglio 2010 e 28 luglio 2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della difesa,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, della salute e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;


EMANA

il seguente decreto legislativo:


Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, e successive modificazioni, recante il codice della proprieta'
industriale, di seguito denominato: 'Codice', le parole: "ai fini
dei" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del".



                               Art. 2 

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 2, comma 3, del Codice, la parola: "seminconduttori"
e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori".



                               Art. 3 

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 3, comma 1, del Codice, la parola: "seminconduttori"
e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori".
2. All'articolo 3, comma 3, del Codice, la parola: "italia" e'
sostituita dalla seguente: "Italia".



                               Art. 4 

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 5, comma 2, del Codice, le parole: ", con riferimento
al marchio," sono soppresse.
2. All'articolo 5 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta'
protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta'
protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta'
essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono
nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione
necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si
estendono agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse
quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato
dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio
economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una
nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure
un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di
riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o
della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale
esportato sia destinato al consumo finale.".



                               Art. 5 

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 6 del Codice, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
" 1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la
presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la
prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la
presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento
dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o
mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di
fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere
effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.".



                               Art. 6 

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 8, comma 2, del Codice, dopo le parole: "da lui
prescelta" sono aggiunte le seguenti: ", sussistendo i presupposti di
cui all'articolo 21, comma 1".
2. All'articolo 8, comma 3, del Codice, dopo la parola: "registrati"
sono inserite le seguenti: "o usati".



                               Art. 7 

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 10, comma 3, del Codice, dopo la parola: "contrario"
sono inserite le seguenti: "alla legge,".



                               Art. 8 

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 11, comma 4, del Codice, le parole: "e quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza" sono soppresse.



                               Art. 9 

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 12 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Novita')

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il
marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi
per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in
forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione
del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso
del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della
diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non e' di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato
nell'attivita' economica, o altro segno distintivo adottato da altri,
se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita'
o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o
importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa
non e' di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato
o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto
di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per
prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita'
fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il
marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello
Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli
stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente
conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi
per la protezione della proprieta' industriale, per prodotti o
servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla
lettera e).
2. Nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), non toglie la novita'
il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se
si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullita'.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere e), d) ed e), le domande
anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto
riserva della conseguente registrazione.".



                               Art. 10 

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 13 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a
designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.".
2. All'articolo 13, comma 2, del Codice, le parole: "e all'articolo
12, comma 1, lettera a)," sono soppresse.
3. All'articolo 13, comma 4, del Codice, le parole: "comunque
servizio o abbia" sono sostituite dalle seguenti: "servizio o abbia
comunque".



                               Art. 11 

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 14 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Liceita' e diritti di terzi".



                               Art. 12 

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 19 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio,
anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal
patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del
relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo
sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello
effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle
attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi
pregressi dell'ente.".



                               Art. 13 

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 21 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche'
l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio.".



                               Art. 14 

(Modifiche all 'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice, la parola: "aziendale"
e' sostituita dalle seguenti: "di un sito usato nell'attivita'
economica o altro segno distintivo".



                               Art. 15 

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 24 del Codice, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
" 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e
registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo
protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n.
169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade
il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il
rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la
registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in
cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia
della registrazione internazionale in modo definitivo.".



                               Art. 16 

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 30, comma 1, del Codice, dopo le parole: "ingannare
il pubblico" sono inserite le seguenti: "o quando comporti uno
sfruttamento indebito della reputazione della denominazione
protetta".



                               Art. 17 

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 32 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Novita'".



                               Art. 18 

(Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30)

1. Dopo l'articolo 33 del Codice e' inserito il seguente:

"Art. 33-bis

(Liceita')

1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello
contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello
non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon
costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di
legge o amministrativa.
2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello
che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi
elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di
segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto
articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello
Stato.".



                               Art. 19 

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 34 del Codice il comma 5 e' abrogato.



                               Art. 20 

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 36, comma 2, del Codice, la parola: "finzione" e'
sostituita dalla seguente: "funzione".



                               Art. 21 

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 39, comma 1, del Codice, la parola: "piu" e'
sostituita dalla seguente: "piu'".



                               Art. 22 

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 42 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Limitazioni del diritto su disegno o modello" .



                               Art. 23 

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 43, comma 2, del Codice, la parola: "promosa" e'
sostituita dalla seguente: "promossa".



                               Art. 24 

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 44 del Codice i commi 2 e 3 sono abrogati.



                               Art. 25 

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 45, comma 1, del Codice, le parole: "invenzioni
nuove" sono sostituite dalle seguenti: "invenzioni, di ogni settore
della tecnica, che sono nuove e".
2. All'articolo 45, comma 3, del Codice, la parola: "concerna" e'
sostituita dalla seguente: "concerne".
3. All'articolo 45 del Codice 1 commi 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
"4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti
essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali,
comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione
consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta'
vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di
ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti,
nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per
l'uso di uno dei metodi nominati.".
4. All'articolo 45 del Codice dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine,
il seguente:
" 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.".



                               Art. 26 

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 46 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Novita'".
2. All'articolo 46, comma 3, del Codice, le parole: "di brevetto
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "di brevetto italiano"; le
parole: "o internazionali" e le parole: "e aventi effetto per" sono
soppresse.



                               Art. 33 

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 56 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi
diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a
decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei
brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il
brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di
limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o
con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la
decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o
la limitazione.".
2. All'articolo 56, comma 3, del Codice, dopo le parole: "di
opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a seguito della
procedura di limitazione.".



                               Art. 34 

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 57, comma 2, del Codice, le parole: "al deposito
della domanda ed alla concessione del brevetto europeo" sono
sostituite dalle seguenti: "alla domanda depositata o al brevetto
europeo concesso".
2. All'articolo 57, comma 5, del Codice, le parole: "un'invezione
ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "un'invenzione ovvero".



                               Art. 35 

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 58, comma 1, del Codice, la parola: "italia" e'
sostituita dalla seguente: "Italia".



                               Art. 36 

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo IO
febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 61 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 61"

(Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti
fitosanitari)

1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui
all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per
prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti
fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi
sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE)
n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.".



                               Art. 37 

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 64 del Codice, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di
impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi
aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in
regime di segretezza industriale, un equo premio per la
determinazione del quale si terra' conto dell'importanza
dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita
dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto
dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la
tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto
e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo'
essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di
lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al
rilascio del brevetto.".
2. All'articolo 64, comma 3, del Codice, le parole: "od acquistare"
sono sostituite dalle seguenti: "od acquisire" e dopo le parole: "del
canone" e' inserita la seguente: "o".
3. All'articolo 64, comma 4, del Codice, la parola: "amminisirazione"
e' sostituita dalla seguente: "amministrazione".



                               Art. 27 

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 47 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 47 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Divulgazioni non opponibili e priorita' interna".
2. All'articolo 47, comma 3, del Codice, le parole: "la sussistenza
del requisito della novita'" sono sostituite dalle seguenti: "lo
stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48".



                               Art. 28 

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 51, comma 1, del Codice, le parole: "la descrizione
e" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione, le rivendicazioni
e".
2. All'articolo 51, comma 3, del Codice le parole,: "le norme
previste nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "le norme
previste dall'articolo 162".



                               Art. 29 

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 52 del Codice il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si
intende debba formare oggetto del brevetto.".
2. All'articolo 52, comma 2, del Codice le parole: "dal tenore delle"
sono sostituite dalla seguente: "dalle".
3. All'articolo 52 del Codice dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
" 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal
brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un
elemento indicato nelle rivendicazioni.".



                               Art. 30 

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 53, comma 2, del Codice, dopo le parole: "la
descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni".
2. All'articolo 53, comma 4, del Codice, dopo le parole: "la
descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni".



                               Art. 31 

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 54, comma 1, dopo le parole: "al presunto
contraffattore." sono inserite le seguenti: "Salvo per quanto
disposto dall'articolo 46, comma 3,".



                               Art. 32 

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 55 del Codice le parole: "ne produce gli effetti ai
sensi della Convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "ne produce
gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande
Euro-PCT dalla Convenzione".



                               Art. 38 

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 68 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
ovvero in via sperimentale;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in
paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un
farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente
attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle
farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati, purche'
non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.".
2. All'articolo 68 del Codice, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
" 1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono
produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura
brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del
prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno
rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza,
della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche
di ogni eventuale proroga.".



                               Art. 39 

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 76, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le parole:
"della domanda iniziale" sono inserite le seguenti: "o la protezione
del brevetto e' stata estesa".
2. All'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo le parole: "del
brevetto stesso" sono aggiunte le seguenti: " , e nel caso previsto
dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni
conseguenti alla limitazione".
3. All'articolo 76, comma 3, del Codice, le parole: "dei diverso
brevetto" sono sostituite dalle seguenti: "del diverso brevetto".



                               Art. 40 

(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 79 del codice, i commi 2 e 3 del Codice sono
sostituiti dai seguenti:
" 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari
relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei
relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta'
di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una
riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del
contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e
non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.".
2. All'articolo 79 del Codice, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a
seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul
brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo
con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito
di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di
ciascuna delle limitazioni intervenute.".



                               Art. 41 

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 80, comma 6, del Codice, le parole: "al comma e'
concessa" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 e' concessa".



                               Art. 42 

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 81 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 81 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 81

(Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n.
349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro)

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della
legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico, con gli
stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato
complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto
al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso
oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono
dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata
legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra
la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto
con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in
commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare di protezione non puo' in
ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in
cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa
comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno
1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa
europea.
5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari
di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il
Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di
licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia.
6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per
l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce
contraffazione del relativo brevetto in conformita' alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.".



                               Art. 43 

(Inserimento della sezione IV-bis al capo II del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30)

1. Dopo la sezione IV del Codice e' inserita la seguente:

"Sezione IV-BIS

Invenzioni biotecnologiche

Art. 81-bis

( Rinvio)

1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali
spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni
biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla
Sezione IV bis.

Art. 81-ter

(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni
genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema
biologico;
b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si
utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su
materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e'
essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni
naturali quali l'incrocio o la selezione.
3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

Art. 81-quater

(Brevettabilita')

1. Sono brevettabili purche' abbiano i requisiti di novita' e
attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o
prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo
stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto,
lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo
stato naturale;
c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un
procedimento tecnico relativo a materiale biologico;
d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o
diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la
sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a
condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano
concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si
intende quello che soltanto l'uomo e' capace di mettere in atto e che
la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;
e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme
vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e
non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata,
dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata
varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro
ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo
le modalita' previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

Art. 81-quinquies

( Esclusioni)

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi
dalla brevettabilita':
a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi
del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli elementi del
corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un
gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e l'integrita'
dell'uomo e dell'ambiente;
b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla
dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela
della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' ed
alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' ai
principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al
commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia
la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato
dell'organismo donato e la finalita' della clonazione;
2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale
dell'essere umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di
cellule staminali embrionali umane;
4) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli
animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita'
medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche' gli
animali risultanti da tali procedimenti;
5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il,
cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione
dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche,
sociali ed economiche, ovvero aventi finalita' eugenetiche e non
diagnostiche;
c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene,
utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo
che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione
utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e
che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata;
ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel
caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali
all'invenzione.
2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento
tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Art. 81-sexies

(Estensione della tutela)

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale
biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate
proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati
mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o
differenziata e dotati delle stesse proprieta'.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un
procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato,
per effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al
materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a
qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico
direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in
forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1,
lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto
contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a
qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale
l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.

Art. 81-septies

( Limiti all'estensione della tutela)

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al
materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione
di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato
dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la
riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente
dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato
commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato
successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Art. 81-octies

(Licenza obbligatoria)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza
obbligatoria anche a favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione
protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo
sfruttamento di una varieta' vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione
biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le
procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto
compatibili.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del
brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno
diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in
mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla
dimostrazione, da parte del richiedente:
a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o della
privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza
contrattuale;
b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un progresso
tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto
all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta' vegetale
protetta.".



                               Art. 44 

(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 84, comma 3, del Codice, la parola: "inverzione" e'
sostituita dalla seguente: "invenzione".



                               Art. 45 

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 85 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. Alla rubrica dell'articolo 85 del Codice la parola:
"brevettazzione" e' sostituita dalla seguente: "brevettazione".



                               Art. 46 

(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 96, comma 5, del Codice, dopo le parole: "comma 1"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", lettera a)".



                               Art. 47 

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, la parola:
"trattisi" e' sostituita dalla seguente: "trattasi".
2. All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, le parole: "non
presenta i requisiti richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "e i
relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e
la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a)".



                               Art. 49 

(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 100, comma 1, del Codice, la parola: "conferiniento"
e' sostituita dalla seguente: "conferimento".
2. All'articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice, la parola:
"entita" e' sostituita dalla seguente: "entita'".



                               Art. 50 

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 115 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 115

( Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico,
di cui al comma 3.
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con
le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di
licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative
alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del
compenso in caso di opposizione.
3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque
momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto
di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per
l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono
servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi
terapeutici o per la produzione di medicinali.
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si
pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle
licenze.
5. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo
per il titolare del diritto di mettere a disposizione del
licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione
necessario.
6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".



                               Art. 51 

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 119, comma 2, del Codice, la parola: "solanto" e'
sostituita dalla seguente: "soltanto".



                               Art. 52 

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 120, comrna 6, del Codice, la parola: "ci" e'
sostituita dalla seguente: "di".
2. All'articolo 120 del Codice, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
" 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente
articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo
anche proposte in via cautelare.".



                               Art. 53 

(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 140)

1. All'articolo 121, comma 2-bis, del Codice, le parole: "articolo
114" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 144".



                               Art. 54 

(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 122, comma 4, del Codice, sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "in quanto titolari di esso".



                               Art. 55 

(Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 128 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 128

(Consulenza tecnica preventiva)

1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva
prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si
propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale
competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del
medesimo articolo, in quanto compatibili."



                               Art. 56 

(Modifica dell'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 129 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 129

(Descrizione e sequestro)

1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente
alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione
dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata
violazione e la sua entita'. Sono adottate le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione,
autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui
al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando
eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al
titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o
di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la violazione di un diritto di proprieta' industriale, finche'
figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito
da o per la medesima.
4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati
dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.
Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e
dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente
o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di
discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne
il risultato.".



                               Art. 57 

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 130 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)

1. La rubrica dell'articolo 130 del Codice e' sostituita dalla
seguente: "Esecuzione di descrizione e sequestro".



                               Art. 58 

(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 140)

1. All'articolo 131 del Codice, i commi 1-ter ed 1-quater sono
abrogati.



                               Art. 48 

(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 99 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo
detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui
all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo
abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse
siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.".



                               Art. 65 

(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 139, comma 5, del Codice, la parola: "trascritti" e'
sostituita dalle seguenti: "iscritti nel registro dei brevetti
europei o trascritti".



                               Art. 66 

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 142, comma 4, del Codice, le parole:
"dell'invenzione" sono sostituite dalle seguenti: "di esso".



                               Art. 67 

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
" 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono
atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e
modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta'
industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".



                               Art. 68 

(Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35)

1. L'articolo 145 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 145

( Consiglio nazionale anticontraffazione)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di
contrasto della contraffazione a livello nazionale.
2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui
designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra
amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un
rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del
Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero
della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione
pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio
puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi
trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche'
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e
le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti
e marchi.
4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.".



                               Art. 59 

(Modifica dell'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 132 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 132

(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio
cautelare e il giudizio di merito)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133
possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di
registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al
pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia
stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio
di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori
alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai
fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del
giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di
cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue,
il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini
dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre una
consulenza tecnica.".



                               Art. 60 

(Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 133, comma 1, del Codice, le parole: "dell'uso del
nome a dominio aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'uso
nell'attivita' economica del nome a dominio".



                               Art. 61 

(Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 135, comma 1, del Codice, la parola: "alti" e'
sostituita dalla seguente: "altri":
2. All'articolo 135, comma 2, del Codice, le parole: "istituita con
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono soppresse.
3. All'articolo 135, comma 3, del Codice, la parola: "preidente" e'
sostituita dalla seguente: "presidente".



                               Art. 62 

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 136, comma 1, del Codice, le parole: "i documenti di
cui il ricorrerte" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti di
cui il ricorrente".
2. All'articolo 136, comma 4, del Codice, le parole: "scadenza del
termine cli deposito" sono sostituite dalle seguenti: "scadenza del
termine di deposito".
3. All'articolo 136, comma 10, del Codice, le parole: "ed anche da un
tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "o da un mandatario
abilitato con la partecipazione anche di un tecnico".
4. All'articolo 136, comma 14, del Codice, dopo le parole: "o in
parte" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e adotta i provvedimenti
conseguenti".



                               Art. 63 

(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 137, comma 11, del Codice, le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 10" e le parole: "alla
destribuzione di tale ricavato" sono sostituite dalle seguenti: "alla
distribuzione di tale ricavato".



                               Art. 64 

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 138, comma 3, del Codice, le parole: "articolo 195"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 196".



                               Art. 69 

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 146, comma 4, del Codice dopo le parole: "e'
proposta" sono inserite le seguenti: "davanti alla sezione
specializzata del Tribunale competente per territorio".



                               Art. 70 

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 147 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
" 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi
notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto
previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati,
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di
commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti
pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da
attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici
o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel
decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.".
2. All'articolo 147 del Codice, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
" 3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in
ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per
tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente
codice.".



                               Art. 71 

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 148 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di
deposito".
2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: "Le domande di
brevetto e di registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le
domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione"; dopo le
parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le seguenti: "di primo
deposito"; le parole: "L'irricevitilita'" sono sostituite dalle
seguenti: "L'irricevibilita'".
3. All'articolo 148, comma 2, del Codice dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente: " e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia
ovvero un mandatario abilitato.".
4. All'articolo 148 del Codice, il comma 4 del e' sostituito dal
seguente:
" 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto
pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del
domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione e'
consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce
quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.".
5. All'articolo 148, comma 5, del Codice, dopo secondo periodo e'
inserito il seguente: "La traduzione puo' essere dichiarata conforme
al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.".
6. All'articolo 148 del Codice, dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:
" 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei
documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La
traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata
su richiesta.".



                               Art. 72 

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "una copia delle
descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" sono
sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che
definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,
nonche' da una copia degli eventuali disegni".



                               Art. 73 

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005.
n. 30)

1. All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: "una copia della
descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana" sono
sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che
definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,
nonche' da una copia degli eventuali disegni".



                               Art. 74 

(Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 155, comma 1, del Codice, la parola: "prezzo" e'
sostituita dalla seguente: "presso".



                               Art. 75 

(Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 156, comma 1, lettera d), del Codice, le parole: "13
maggio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "13 maggio 1977".



                               Art. 76 

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 157, comma 1, del Codice, le parole: "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".



                               Art. 77 

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 158, comma 3, lettera c), del Codice, le parole:
"contro la decisione di registrare il marchio" sono sostituite dalle
seguenti: "contro la decisione relativa alla registrazione del
marchio".



                               Art. 78 

(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 159 del Codice, i commi 2 e 5 sono abrogati.



                               Art. 79 

(Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 160, comma 1, lettera b), del Codice la parola:
"esprinia" e' sostituita dalla seguente: "esprima".
2. All'articolo 160, comma 3, del Codice, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: " a) la descrizione e le rivendicazioni di cui
all'articolo 51;".
3. All'articolo 160 del Codice, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
" 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con
un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere
seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere
presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento
del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.".



                               Art. 81 

(Modifica dell'articolo 162 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 162 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 162

(Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile
al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto
in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare
l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la
descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma
3, soltanto se:
a) il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di
deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della
domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito
internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi
dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977,
ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura
in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di
Budapest';
b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la
domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui
dispone il depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di
deposito e il numero di registrazione del deposito.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere
comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di
deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata
accessibilita' al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo
53, commi 3 e 4.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4,
l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il
rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e'
rilasciato solo ad un esperto indipendente:
a) a partire dalla data di accessibilita' al pubblico ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;
b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito
della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di
quest'ultima.
4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna
per la durata degli effetti del brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico
depositato o di materiali da esso derivati; e
b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di
materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno
che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci
esplicitamente a tale impegno.
5. L'esperto designato e' responsabile solidalmente per gli abusi
commessi dal richiedente.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente
articolo non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito
riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle
stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione
firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e'
oggetto del nuovo deposito e' identico a quello oggetto del deposito
iniziale.".



                               Art. 82 

(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 163, comma 1, del Codice, le parole: "che ha
rilasciato il brevetto di base" sono soppresse.
2. All'articolo 163, comma 2, lettera d), del Codice, le parole:
"numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data".



                               Art. 83 

(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice, la parola:
"cartteristiche" e' sostituita dalla seguente: "caratteristiche".
2. All'articolo 164, comma 2, del Codice, le lettera g) e' soppressa.
3. All'articolo 164, comma 3, del Codice, le parole: "al comma 2,
lettere b), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2,
lettere d) ed e)," ; le parole: "comma 2, lettere c) e g)," sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c),".



                               Art. 84 

(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 166, comma 1, del Codice, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
" a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del
regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e
occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione
dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;".



                               Art. 85 

(Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 169, comma 2, del Codice, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:"Il documento di cessione del diritto di priorita'
puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione
ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).".
2. All'articolo 169 del Codice, dopo comma 5 sono inseriti i
seguenti:
" 5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata presentata
al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di
utilita' puo' essere presentata anche successivamente entro il
termine di 16 mesi dalla data della prima priorita' rivendicata.
Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i dati di una
precedente dichiarazione di priorita', fermo restando che, ove tale
correzione modifichi la data della prima priorita' rivendicata, e
questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il
termine decorre dalla data effettiva di tale priorita', anziche' da
quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita' che
non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda
di disegno e modello o di marchio, puo' essere presentata entro il
successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi
per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.
5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una
precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque depositata
nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di
brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita'.".



                               Art. 86 

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 170, comma 1, lettera a), del Codice le parole: "12,
comma 1, lettera a), " sono soppresse.
2. All'articolo 170, comma 1, del Codice, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: "b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli
45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata
con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso
qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base
delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio.".
3. All'articolo 170, comma 1, lettera e), del Codice, dopo le parole:
"articolo 31" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 33-bis".
4. All'articolo 170, comma 1, lettera d), del Codice, le parole:
"consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 3-bis e seguenti".
5. All'articolo 170 del Codice, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
" 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una
Commissione consultiva composta da:
a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la
presiede;
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di
varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente
in materia di privative per nuove varieta' vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di
varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria,
designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e'
richiesta la designazione di un supplente.
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate
dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di cui al comma 1, lettera e).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti
possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo
gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere
chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per
l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.
3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo'
sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o
i loro rappresentanti.
3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle
sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche'
dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del
richiedente.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della
proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali,
comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.".



                               Art. 87 

(Inserimento di disposizioni in materia di invenzioni
biotecnologiche)

1. Dopo l'articolo 170 del Codice e' inserito il seguente:

"Art. 170-bis

(Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della
brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire
quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo'
richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le
biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o
vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto
della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine,
consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di
importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo
biologico dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere
corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo
e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale
materiale, in base alla normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o
organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una
dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi
riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o
comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e
di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio
2003, n. 224.
5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte
dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio
nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale,
avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo
economico, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio
della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,
riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di
bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di
origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo
consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della
ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di
produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse
proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente
biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da
parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale
attivita' agricola.
7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilita'
dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle
dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di
riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita' di cui agli
articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la
domanda.".



                               Art. 88 

(Inserimento di disposizioni penali in materia di invenzioni
biotecnologiche)

1. Dopo l'articolo 170-bis del Codice e' inserito il seguente:

"Art. 170-ter

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di
brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine
umana, essendo a conoscenza del fatto che esso e' stato prelevato
ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne
puo' disporre, e' punito e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella
dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta
falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale
o vegetale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 100.000 di euro.
3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza
materiale biologico contenente microrganismi o organismi
geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il
rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000
di euro.
4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente
articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate
nella loro entita', tenendo conto, oltre che dei criteri di cui
all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."



                               Art. 89 

(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 173, comma 8, del Codice, le parole: "e a depositare
i disegni non acclusi" sono soppresse.
2. All'articolo 173, comma 10, del Codice, dopo la parola:
"registrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' le raccolte dei
titoli di proprieta' industriale e le raccolte delle domande".
3. All'articolo 173, comma 10, del Codice le parole: "delle domande,
delle descrizioni e dei singoli disegni ad essa allegati" sono
sostituite dalle seguenti: "degli atti e dei documenti in essi
contenuti".



                               Art. 80 

(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 161, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale facolta' puo' essere esercitata dal
richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla
concessione del brevetto.".



                               Art. 97 

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 183, comma 1, del Codice, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame
delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione
non possono decidere sulle opposizioni suddette.".



                               Art. 98 

(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 185, comma 2, del Codice, l'alinea e' sostituito dal
seguente:
" 2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a
seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di
concessione, e contengono:".
2. All'articolo 185, comma 2, lettera d), del Codice dopo la parola:
"nome" sono inserite le seguenti: "dell'inventore o".
3. All'articolo 185, comma 3, del Codice, le parole: "raccolti in
registri" sono sostituite dalle seguenti: "riuniti in apposite
raccolte." Ed infine e' aggiunto il seguente periodo: "Tutti i
riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel
Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea
od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.".



                               Art. 99 

(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 186 del Codice, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
" 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti
per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a disposizione
gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, i fascicoli
inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza,
salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.".
2. All'articolo 186, comma 3, del Codice, dopo le parole:
"descrizioni" sono inserite le seguenti: " , delle rivendicazioni".
3. All'articolo 186, comma 8, del Codice, le parole: "e le
trascrizioni avvenute," sono sostituite dalle seguenti: "le
trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma
6,".
4. All'articolo 186, comma 9, del Codice, dopo le parole: "Il
Bollettino" sono inserite le seguenti: "e' reso disponibile in forma
telematica e".



                              Art. 100 

(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 187, comma 1, del Codice, dopo la lettera f) sono
aggiunte le seguenti:
" f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a
seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".



                               Art. 90 

(Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 175 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita'
di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio
italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i
motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla
registrazione.".



                               Art. 91 

(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 176 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso
gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di
inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata entro
il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione,
ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento
passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la
cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma
2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta
la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de
l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques
Internationales.".
2. All'articolo 176, comma 2, alinea, del Codice, le parole: "deve
contenere a pena di inammissibilita'" sono sostituite dalle seguenti:
"e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a
pena di inammissibilita'".
3. All'articolo 176, comma 5, del Codice, le parole: "lettere d) ed
e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)".



                               Art. 92 

(Modifiche all 'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30)

1. All'articolo 178 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
" 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo
176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la
ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli
articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al
richiedente ]a registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi
dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle
parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione
del presente Codice.".
2. All'articolo 178 del Codice, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
" 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che
abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e
4, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie
deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.".
3. All'articolo 178, comma 4, del Codice, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".



                               Art. 93 

(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 179, comma 1, del Codice dopo le parole: "legge 28
aprile 1976, n. 424" sono inserite le seguenti: "oppure in uno Stato
estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano,".



                               Art. 94 

(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
" e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del
presente codice.".
2. All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)".
3. All'articolo 180 del Codice, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
" 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza
la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al
quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio
comunitario o una azione di revoca di una registrazione
comunitaria.".



                               Art. 95 

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 181, comma 1, lettera d), dopo la parola: "domanda"
sono inserite le seguenti: "o la registrazione".



                               Art. 96 

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 182 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 182
(Ricorso)

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di
opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge
l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine
di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare
ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".



                              Art. 101 

(Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 188, comma 2, del Codice, dopo la lettera b) e'
inserita la seguente: " b-bis) sentenze di cui all'articolo 197,
comma 6;".



                              Art. 102 

(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 189, comma 1, del Codice, dopo la lettera g) e'
aggiunta la seguente: " g-bis) sentenze di cui all'articolo 197,
comma 6.".



                              Art. 103 

(Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: "Su richiesta"
sono sostituite dalle seguenti: "Salva diversa previsione del
regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta" e dopo
le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della
comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine
scade successivamente, ovvero la rifiuta".



                              Art. 104 

(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 192 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 192

(Continuazione della procedura)

1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale non
abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e' ripresa su
richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine
comporti la perdita del diritto di proprieta' industriale o altra
conseguenza.
2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere
presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o
dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia
stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di
aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine
precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il
pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura
nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 6 aprile 2007.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile al
termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini
riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la
presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo
per la presentazione del documento di priorita', al periodo per
l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai
sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di
mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai
termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui
all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione
in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in
data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.".



                              Art. 105 

(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 193, comma 1, del Codice, la parola: "impedimento" e'
sostituita dalla seguente: "inosservanza".
2. All'articolo 193, comma 2, del Codice, le parole: "dalla data di
cessazione dell'impedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza".
3. All'articolo 193, comma 5, del Codice, le parole: "per la
rivendicazione del diritto" sono soppresse.



                              Art. 106 

(Mdifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 195, comma 1, del Codice, le parole: "in duplice
esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la
dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," sono soppresse.



                              Art. 107 

(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 196, comma 1, alinea, del Codice, dopo le parole: "al
comma 2" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 195".
2. All'articolo 196, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
" a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c)
ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui
al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate
le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto
dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione
rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita'
competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza,
una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta
concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con
l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia
dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da
un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica
competente;".



                              Art. 108 

(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 197 del Codice il comma l e' abrogato.
2. All'articolo 197 del Codice il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di
proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che
pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta'
industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono
essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.".



                              Art. 109 

(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1 All'articolo 198, comma 1, del Codice, dopo le parole: "o di
topografia" sono inserite le seguenti: ", qualora dette domande
riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del
Paese".
2. All'articolo 198, comma 1, del Codice, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le disposizioni previste dal presente comma non si
applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi
internazionali ratificati con legge nazionale.".
3. All'articolo 198, comma 3, del Codice, le parole: "del servizio
militare brevetti" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio
brevetti e proprieta' intellettuale".
4. L'articolo 198, comma 4, del Codice, e' sostituito dal seguente:
" 4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino
invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche
ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente
delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella
sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei
disegni allegati alle domande.".
5. All'articolo 198, comma 22, del Codice, la parola: "invenzione" e'
sostituita dalle seguenti: "invenzione, modello o topografia".



                              Art. 110 

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 200, comma 2, del Codice, le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 1".
2. All'articolo 200, comma 5, del Codice, le parole: "al comma 15"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e seguenti".
3. All'articolo 200, comma 8, del Codice, le parole: "al comma 14"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e 7".



                              Art. 113 

(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 204, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Esse possono certificare la conformita' delle
traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente
dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".



                              Art. 114 

(Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 207, comma 1, lettera e) del Codice, la parola:
"alla" e' sostituita dalla seguente: "alle".



                              Art. 115 

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 208 del Codice, il comma le sostituito dal seguente:
" 1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'
dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del
Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque
anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta'
intellettuale.".



                              Art. 116 

(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 209, comma 1, del Codice, le parole: "o i domicili
professionali oppure la sede" sono sostituite dalle seguenti: "in
Italia che puo' consistere anche nella sede".



                              Art. 117 

(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 217, comma 1, del Codice, dopo la lettera p) e'
aggiunta, in fine, la seguente:
" p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai
relativi aggiornamenti.".



                              Art. 118 

(Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 221 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e'
esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il
termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del
provvedimento all'interessato.".



                              Art. 119 

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 224, comma 2, del Codice, le parole: "dall'articolo
30" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 39".



                              Art. 120 

(Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 227 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 227

(Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'
industriale)

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il
mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda,
trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di
rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi
precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in
corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i
modelli di utilita' e i disegni e modelli, ove gia' maturati alla
fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione oppure
maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro
quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta'
vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui
all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della
privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il
mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il
pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un
diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto
di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la
decadenza del diritto di proprieta' industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei
validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in
cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino
dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento
previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230
sulla regolarizzazione.".



                              Art. 121 

(Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 229, comma 1, del Codice, le parole: "Il diritto
previste" sono sostituite dalle seguenti: "II diritto previsto".
2. Nell'articolo 229, comma 2, del Codice, le parole: "o ad un
ricorso accolto" sono soppresse.



                              Art. 111 

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 201, comma 3, del Codice, le parole: "con esclusione
delle procedure aventi carattere giurisdizionale" sono soppresse.



                              Art. 112 

(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 203, comma 1, lettera c), del Codice, le parole: "la
residenza ovvero" sono soppresse e le parole: "il requisito della
residenza in Italia non e' richiesto se" sono sostituite dalle
seguenti: "il requisito del domicilio professionale in Italia non e'
richiesto se"
2. All'articolo 203, comma 4, del Codice, le parole: "nel comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 3 e" e le parole:
"residenza ovvero" sono soppresse.



                              Art. 129 

(Abrogazioni)

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, relativo alla
attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e' abrogato.
2. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove
varieta' vegetali, e' abrogato.
3. I commi da 10 a 13 dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n.
99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia, sono abrogati.



                              Art. 130 

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse
umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Galan, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano



                              Art. 122 

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 230, comma 1, del Codice, le parole: "di cui
all'articolo 223" sono soppresse.
2. All'articolo 230, comma 2, del Codice, le parole: "entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 135, comma 1".
3. All'articolo 230 del Codice, il comma 3 e' abrogato.



                              Art. 123 

(Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 239 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 239

(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633,
comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente
alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di
pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o
commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001,
prodotti realizzati in conformita' con le opere del disegno
industriale allora in pubblico dominio non rispondono della
violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita'
anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o
acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei
cinque anni successivi a tale data e purche' detta attivita' si sia
mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.".



                              Art. 124 

(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
" 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il
mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita'
vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono
considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali
dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo
25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.".



                              Art. 125 

(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)

1. L'articolo 243 del Codice e' sostituito dal seguente:

"Art. 243

(Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici
di ricerca)

1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre
con un'universita' o con una pubblica Amministrazione avente tra i
suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono soggette alla
disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente
Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al
momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche' in
dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.".



                              Art. 126 

(Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. Dopo l'articolo 243 del Codice e' inserito il seguente:

"Art. 243-bis

(Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e
delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una
relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione
IV-bis, del presente Codice.".



                              Art. 127 

(Modifiche di denominazione)

1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle
attivita' produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro
dello sviluppo economico.
2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle
politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.



                              Art. 128 

(Norme transitorie)

1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione
e annotazione e le istanze, anche se gia' depositate al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
trattate secondo le disposizioni in esso contenute.
2. Gli articoli 120 e 122 del Codice si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo.

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