Cosa prevede l’accordo sul regolamento europeo sulle attività di rating ESG

ESG - Foto di Alena Koval da PexelsConsiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento riguardante le attività di rating ambientali, sociali e di governance (ESG), che mira a rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.

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I rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di una società o di uno strumento finanziario, valutando la sua esposizione ai rischi di sostenibilità e il suo impatto sulla società e sull'ambiente. Si tratta di uno strumento che avrà un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati dei capitali e sulla fiducia degli investitori in prodotti sostenibili.

La proposta di regolamento sulle attività di rating ESG è stata presentata dalla Commissione europea il 13 giugno 2023 e riguarda:

  • autorizzazione e supervisione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di fornitori terzi di rating e punteggi ESG;
  • separazione delle attività per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi;
  • requisiti organizzativi proporzionati e fondati su principi;
  • requisiti minimi di trasparenza per il pubblico su metodologie e obiettivi di rating e informazioni più dettagliate per gli abbonati e le società valutate;
  • trasparenza delle commissioni e l'obbligo di renderle eque, ragionevoli e non discriminatorie;
  • possibilità per i fornitori di paesi terzi di operare sul mercato dell'UE.

Il testo è oggetto del negoziato tra le istituzioni europee, che il 5 febbraio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento. 

Cosa prevede l’accordo sul regolamento europeo sulle attività di rating ESG

Il Consiglio e il Parlamento hanno chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esclusioni applicabili. L'accordo chiarisce anche il campo di applicazione territoriale del regolamento, stabilendo che cosa significa operare nell'UE.

In base all’accordo e attraverso una modifica del Sustainable Finance Disclosure Regulation, se gli operatori del mercato finanziario o i consulenti finanziari divulgano i rating ESG nell'ambito delle loro comunicazioni di marketing, saranno tenuti a includere informazioni sulle metodologie utilizzate in tali rating sul loro sito web. 

L'accordo chiarisce inoltre che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e di governance e prevede la possibilità di fornire rating E, S e G separati. Tuttavia, se viene fornito un unico rating, la ponderazione dei fattori E, S e G dovrebbe essere esplicita.

I fornitori di rating ESG stabiliti nell'UE dovranno ottenere un'autorizzazione da parte dell'ESMA, mentre quelli stabiliti al di fuori dell'UE che desiderano operare in Unione Europea dovranno ottenere l'approvazione dei loro rating ESG da un fornitore di rating ESG autorizzato dall'UE.

L’accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio precede un regime di registrazione più leggero, temporaneo e facoltativo di tre anni per le piccole imprese e i gruppi che forniscono rating ESG, in base al quale i piccoli fornitori di rating ESG che optano per il regime semplificato saranno esentati dal pagamento delle commissioni di vigilanza dell'ESMA. Ciò non toglie il rispetto di alcuni principi generali di organizzazione e di governance, oltre a requisiti di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti. 

Tali fornitori saranno comunque soggetti ai poteri dell’ESMA di richiedere informazioni e condurre indagini e ispezioni in loco. All’uscita da questo regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno rispettare tutte le disposizioni delineate nel regolamento, compresi i requisiti in materia di governance e commissioni di vigilanza.

Per i piccoli fornitori di rating ESG, l'accordo prevede inoltre che, se le condizioni sono soddisfatte, l'ESMA potrebbe decidere di esonerare un fornitore da alcuni dei requisiti, ma solo in casi debitamente giustificati e in base alla natura, scala e complessità dell'attività svolta e la natura e la gamma dell'emissione dei rating ESG.

L’accordo introduce in linea di principio la separazione tra business e attività, con la possibilità per i fornitori di rating ESG di non costituire un’entità giuridica separata per determinate attività, a condizione che vi sia una chiara separazione tra le attività e che pongano in essere misure per evitare potenziali conflitti di interessi. Tuttavia, tale deroga non si applicherebbe ai fornitori di rating ESG che svolgono attività di consulenza, attività di audit e attività di rating del credito. I fornitori di rating ESG possono tuttavia sviluppare parametri di riferimento se l’ESMA ritiene che siano state messe in atto misure sufficienti per affrontare i conflitti di interessi.

L'accordo politico provvisorio dev’essere ora approvato dal Consiglio e dal Parlamento prima di essere adottato formalmente. A quel punto, sarà applicato 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

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