Decreto MSE 24-09-2010: Procedura concessione agevolazioni sui Contratti di Sviluppo

 

Business icon - immagine di TeetaweepoCriteri, condizioni e modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione di Contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. E' quanto contenuto nel decreto del 24 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in attuazione del DL n. 112/2008. L'investimento minimo del contratto oscilla tra 12 e 30 milioni di euro, in base alla tipologia del programma.

Il provvedimento è articolato in 32 articoli, nell'ambito dei seguenti 4 Titoli:

  • Titolo I Procedura per la concessione di agevolazioni agli investimenti;

  • Titolo II Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE;

  • Titolo III Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE;

  • Titolo IV Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,

e provvede, secondo l'articolo 43 del DL n. 112/2008, "Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa", a:

  • individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

  • affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

  • stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

  • disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità, per la suddetta Agenzia, di chiedere al MSE l'indizione di conferenze di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990, a cui partecipano:

    - tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso,

    - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.,

    - senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione.

    All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero adotta, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:

  1. programma di sviluppo industriale, un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III del decreto, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;

  2. programma di sviluppo turistico, un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;

  3. programma di sviluppo commerciale, un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva per il territorio di riferimento.

I beneficiari delle agevolazioni, concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento, sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti.
In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

Decreto MSE 24 settembre 2010 - GURI n. 300 del 24 dicembre 2010, Supplemento Ordinario n. 285

Trattato CE

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