Ministero del Lavoro: progetti di occupazione e formazione in azienda per i lavoratori sospesi

 
Formazione professionale - foto di DidoundpPubblicato il decreto con cui il Ministero del Lavoro consente ai i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro di utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attivita' produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.
Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa, le modalita' di svolgimento.
 
Possono essere utilizzati nei suddetti progetti i seguenti lavoratori:
  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;
  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;
  • lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;
  • lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
  • lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo con il Ministero del lavoro - Direzione generale tutela condizioni di lavoro, e, la' dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalita' di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni o province autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.
 
Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione e' riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

Inoltre l'INPS provvede, comunque, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui e' titolare il lavoratore medesimo.

Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del calcolo dell'importo del premio assicurativo INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.

Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l'importo del premio assicurativo INAIL e' calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell'accordo, inoltra apposita comunicazione all'INAIL, che provvede all'applicazione del
suddetto premio.
 
I fondi disponibili sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per l'anno 2010, provenienti dalle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Decreto interministeriale 18 dicembre 2009
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