Manovra 2024: per le imprese arriva l’obbligo di assicurazione sui rischi catastrofali

 

Foto di Mikhail Nilov da PexelsNel corso del 2024 tutte le imprese dovranno stipulare assicurazioni contro i rischi causati da catastrofi naturali, per evitare sanzioni fino a mezzo milione di euro e conseguenze negative in caso di richiesta di incentivi pubblici. E’ questa la misura probabilmente più importante della Manovra 2024 in materia di calamità, che si affianca ai contributi per l'alluvione in Emilia e alle nuove risorse stanziate per i terremoti del 2009 e del 2016.

Cosa prevede la legge di bilancio 2024?

A distanza di qualche settimana dall’approvazione in via definitiva del DDL sul ricostruzione post calamità, anche la legge di bilancio 2024 interviene, dunque, su un tema tristemente attuale come quello dei risarcimenti alle imprese in caso di calamità naturali come alluvioni, terremoti o frane, solo per citarne alcuni.

Con la nuova Finanziaria, infatti, anche l’Italia si avvia ad ampi passi verso la diffusione di un sistema assicurativo sulle catastrofi, che da un lato mira a tutelare le imprese garantendo, ad esempio, l’erogazione delle risorse in tempi più rapidi, e dall’altro a dare una boccata di ossigeno ai conti pubblici ormai impossibilitati a sostenere in maniera completa i costi per risarcimenti e ricostruzioni pubbliche e private.

Alla norma sulle assicurazioni si affiancano altre misure, quali il credito d’imposta e i finanziamenti agevolati destinati alle imprese danneggiate dall'alluvione di maggio 2023, nonché una serie di risorse dirette ai territori terremotati del 2009 e del 2016.

Danni da calamità: d’ora in avanti le imprese devono avere un’assicurazione

Per quanto concerne le assicurazioni contro le calamità, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia (tenute all’iscrizione nel relativo Registro) la Manovra 2024 ha istituito l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

In particolare la polizza - specifica il comma 104 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 -  deve prevedere:

  • un eventuale scoperto (cioè la percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, che rimane a carico del contraente) o franchigia (cioè l’obbligo per il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro a fronte di un premio più contenuto) non superiore al 15% del danno;
  • l’applicazione di premi proporzionali al rischio. 

Tali valori potranno essere aggiornati con decreto MEF-MIMIT che potrà stabilire anche ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Per vincolare alla stipula delle assicurazioni da parte delle imprese, la norma prevede anche un sistema di sanzioni. Da un lato, infatti, in caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro. Dall’altro il comma 102 prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Considerando la rivoluzione copernicana rappresentata dalla norma, che di fatto mira a introdurre in Italia un sistema di natura pubblico-privata per il risarcimento dei danni da calamità naturali, la Manovra 2024 assegna anche un ruolo a SACE. 

Al fine di contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni da catastrofi, infatti, i commi 108-110 autorizzano SACE a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50% degli indennizzi a cui le Assicurazioni sono tenute a fronte in caso di calamità, nel limite però di:

  • 5 miliardi di euro per l’anno 2024;
  • e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore al maggiore fra 5 miliardi di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del “Fondo a copertura delle garanzie concesse per il sostegno alla liquidità delle imprese” (istituito dall’articolo 1, comma 14, del DL 23/2020), creata appositamente dal 1° gennaio 2024, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro ed alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione a SACE (al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative).

Su tutto interviene poi in ultimo lo Stato. Il comma 109 prevede infatti che sulle obbligazioni di SACE, derivanti dalle coperture prima indicate, venga accordata di diritto la garanzia dello Stato (esplicita, incondizionata, irrevocabile) a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE con gestione separata.

Vale la pena sottolineare che, come già accennato, tale obbligo assicurativo non si applica agli imprenditori agricoli per i quali, infatti, resta ferma la disciplina del “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità” stabilita dall’articolo 1, commi 515 della Manovra 2022.

I contributi per la ricostruzione privata dell’alluvione di maggio 2023

Tra le altre misure in materia di catastrofi si segnalano poi il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dopo l'alluvione di maggio 2023, trattati dai commi 435-442 dell’articolo 1 della legge di bilancio.

Da un lato, infatti, viene disciplinata l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata destinati a finalità come: 

  • la riparazione/ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo; 
  • i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali;
  • i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
  • i danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; 
  • i danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
  • la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive.

Ebbene, in questi casi la Manovra 2024 ha previsto che i contributi siano erogati direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di: 

  • 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;  
  • 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

Per quanto concerne invece i contributi di importo superiore a quelli indicati prima, la Manovra ha stabilito che essi possano essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato (sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo). In particolare la Manovra ha disposto che, per l’erogazione di tali finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere – ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata riconosciuti in base alla procedura prevista dall’art. 20-septies, comma 4, del D.L. 61/2023 – finanziamenti agevolati:  

  • della durata massima di 25 anni;  
  • assistiti dalla garanzia dello Stato;  
  • nel limite massimo di 700 milioni di euro.

Manovra 2024: le misure per terremoti e rischio sismico

Infine si segnalano gli interventi per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016.

La prima misura prevede l'istituzione di un Fondo da 13,5 milioni di euro per il periodo 2024-2026, per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, prevedendo altresì complessivi 600.000 euro per il periodo 2024-2026 per i medesimi territori.

Come spiega poi il Commissario al sisma del 2016, Guido Castelli, la Manovra 2024 da un lato ha confermato le misure agevolative per cittadini, comuni e imprese del cratere, “che consentano loro di vivere e operare in questa fase di transito verso la normalità”. Dall’altro è intervenuta sul fronte della ricostruzione pubblica con un finanziamento aggiuntivo di un miliardo e mezzo di euro.

Tra le altre misure si cita, infine, l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva di 285 milioni di euro per il periodo 2024-2028.

Consulta il testo della legge di bilancio 2024 - L. 213/2023

Foto di Mikhail Nilov da Pexels

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