Sicilia: la UE approva il regime del Credito di imposta per nuovi investimenti delle imprese

 
Commissione EuropeaLa Commissione europea ha autorizzato, sulla base delle norme sugli aiuti di Stato del trattato CE, un regime d’agevolazioni nella forma di crediti d’imposta destinato a sostenere investimenti elle imprese in Sicilia, che dovrebbe stimolare, secondo quanto previsto in uno studio a supporto del disegno di legge regionale che regolamenterà l'agevolazione, investimenti per circa 2,4 miliardi di euro fra il 2009 e il 2013.

Gli aiuti di Stato sono destinati a promuovere lo sviluppo delle regioni più povere comprendono sovvenzioni dirette per gli investimenti e agevolazioni fiscali a favore delle imprese.  La Sicilia è ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto regione con un tenore di vita anormalmente basso e una grave forma di sottoccupazione.

Inoltre, la Commissione ha valutato il progetto di aiuto (regime d'agevolazioni nella forma di crediti d'imposta) in base agli orientamenti per gli aiuti a finalità regionale 2007-2013 ed è giunta alla conclusione che l’aiuto costituirà un incentivo per le imprese a effettuare nuovi investimenti in Sicilia.

Nello specifico, come si desume dal Disegno di legge regionale n. 239 “Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”, la Regione concede, entro il 31  dicembre 2013,  un contributo  in favore di progetti di investimento  iniziale, come definiti dagli orientamenti in materia  di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle  artigiane,  operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano, entro  il  termine del 31 dicembre 2015, nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo  agevolabile:

  • per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni,
  • e per le altre imprese così determinato:
    - microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
    - piccole  imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non  superiore ad euro un milione;
    - medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

I contributi spettano anche alle imprese che effettuano nuovi investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli e nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, esclusi i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5q, autocarri derivati da  autovetture motoveicoli e simili, di mobili e macchine ordinarie di ufficio destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio regionale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (detto costo non comprende le spese di manutenzione).

La locazione finanziaria di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di  completamento  del progetto di investimento per  le  imprese  di grandi dimensione e per tre anni per le PMI.

Per le grandi imprese,  come  definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di  investimento in attivi immateriali  derivanti  da  trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto  di  diritti  di  brevetto,  licenze, Know-how o conoscenze  tecniche  non  brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della  spesa di investimento totale ammissibile per il progetto. 

I  beni  immateriali  devono  essere utilizzati  esclusivamente  nella  struttura  produttiva  in  cui  sono  realizzati  gli  investimenti  rilevanti  ai  fini dell'agevolazione,  essere  considerati  ammortizzabili, essere acquistati  da  terzi  a  condizioni  di mercato, figurare all'attivo e restare  nello  stabilimento  del  beneficiario  dell'agevolazione  per   un  periodo  di  almeno  cinque anni  per le imprese  di  grandi  dimensione  e  di  tre  anni per le PMI.

I  terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25% del costo complessivo  del progetto d'investimento iniziale proposto.   

Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:  

  1. per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato  CE  in  prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate  in  zone agricole svantaggiate85% dei  massimali  di  intensità di aiuto  previsti  dagli  Orientamenti comunitari  per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione europea  n. C 319 del 27 dicembre 2006); 
  2. negli altri casi: 80% dei massimali di intensità  di  aiuto  previsti  rispettivamente per le grandi, medie  e  piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità  regionale  per  il periodo 2007-2013, dalla tabella  di  cui  all'Allegato  II  al   Regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del  Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al  Fondo europeo  per  la   pesca'  e,  per  le  PMI  operanti  nel  settore  della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo  e forestale 2007-2013', se il prodotto trasformato  rientra tra quelli di cui all'Allegato I del Trattato CE,  e  dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il  periodo  2007-2013, se il prodotto trasformato  non  rientra  tra quelli di cui al predetto Allegato I.

E' previsto un credito di imposta anche per stimolare i processi di concentrazione delle imprese.

Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dal disegno di legge, le risorse finanziarie impegnate per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:

  • 1,5 miliardi di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;
  • 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Per   fruire  del  contributo  le  imprese presentano un'istanza, il cui modello  è  approvato con apposito  provvedimento,  indicante i propri elementi  identificativi,  il  settore di appartenenza, il limite di intensità di aiuto  utilizzabile, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti  ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena  di    disconoscimento   del   beneficio,   ad   avviare   la  realizzazione degli investimenti, successivamente alla  data  di  accoglimento  dell'istanza stessa e comunque  entro  sei  mesi dalla predetta data.

Il credito di imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti  eseguiti  in  ciascun  periodo  d'imposta,  va  indicato  nella dichiarazione dei redditi relativa  all'anno  di maturazione  ed  è utilizzabile  esclusivamente in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche  ed  integrazioni,  a  decorrere dalla data di  sostenimento  dei  costi. I  soggetti  comunque ammessi ai benefici  di  cui  alla  presente  legge,  indicano nella dichiarazione  annuale  dei  redditi  relativa all'esercizio in cui sono  effettuati  gli  investimenti, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati,  l'ammontare  del  contributo  utilizzato  in  compensazione,  nonché  ogni  altro elemento ritenuto utile  indicato  nelle  istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.  L'istanza dovrà essere inoltrata in via telematica.

Per l'operatività dello strumento e per vedere i fondi che esattamente saranno stanziati (stimati inizialmente in circa 40-60milioni di euro l'anno) si attende ora la conversione in legge del testo presentato alla Commissione Europea.

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