Legge 92-2012: in Gazzetta Ufficiale il testo con la Riforma del Lavoro

Employee - foto di ForeadIn vigore dal prossimo 18 luglio le "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Il testo della Legge n. 92/2012 di conversione del Ddl Fornero è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 136 della GURI.

Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
           flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore 
 
  1.  La  presente  legge  dispone  misure  e  interventi  intesi   a
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico,  in  grado  di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita'  e  qualita',
alla crescita sociale ed economica e alla  riduzione  permanente  del
tasso di disoccupazione, in particolare: 
    a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e
ribadendo il rilievo  prioritario  del  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale  forma  comune
di rapporto di lavoro; 
    b) valorizzando  l'apprendistato  come  modalita'  prevalente  di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
    c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un
lato contrastando l'uso improprio e  strumentale  degli  elementi  di
flessibilita'  progressivamente   introdotti   nell'ordinamento   con
riguardo   alle   tipologie   contrattuali;   dall'altro    adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di  riferimento  la
disciplina  del  licenziamento,  con  previsione   altresi'   di   un
procedimento giudiziario  specifico  per  accelerare  la  definizione
delle relative controversie; 
    d) rendendo piu' efficiente, coerente  ed  equo  l'assetto  degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione  e  di  rafforzamento   dell'occupabilita'   delle
persone; 
    e) contrastando usi elusivi di obblighi  contributivi  e  fiscali
degli istituti contrattuali esistenti; 
    f) promuovendo una maggiore inclusione  delle  donne  nella  vita
economica; 
    g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di  tutela  del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni in  caso  di  perdita  del
posto di lavoro; 
    h) promuovendo modalita' partecipative di  relazioni  industriali
in conformita' agli indirizzi assunti in sede  europea,  al  fine  di
migliorare il processo competitivo delle imprese. 
  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi  e
delle misure di cui alla presente legge e di  valutarne  gli  effetti
sull'efficienza  del  mercato  del  lavoro,  sull'occupabilita'   dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di  uscita  nell'impiego,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
in collaborazione con le altre  istituzioni  competenti,  un  sistema
permanente di monitoraggio  e  valutazione  basato  su  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la  partecipazione  delle  organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori. 
  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno
annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al  comma
1. Il sistema assicura altresi' elementi  conoscitivi  sull'andamento
dell'occupazione   femminile,   rilevando,   in    particolare,    la
corrispondenza dei livelli retributivi al  principio  di  parita'  di
trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di  cui
ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione  ovvero
per eventuali correzioni delle misure e degli  interventi  introdotti
dalla presente legge, anche  alla  luce  dell'evoluzione  del  quadro
macroeconomico,  degli  andamenti  produttivi,  delle  dinamiche  del
mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendenti della riforma,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerca  scientifica,  a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca  italiani  ed  esteri.  I  risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali. 
  5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i  dati  individuali
anonimi, relativi ad eta', genere,  area  di  residenza,  periodi  di
fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi
corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione  spettante,  stato  di
disoccupazione,  politiche  attive  e  di  attivazione  ricevute   ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto  e
del monitoraggio. 
  6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da  1  a  5  non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica  ed
e'  effettuata  con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  7. Le disposizioni della presente legge, per  quanto  da  esse  non
espressamente previsto,  costituiscono  principi  e  criteri  per  la
regolazione dei rapporti di lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2,  del  medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui  all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo. 
  8. Al fine  dell'applicazione  del  comma  7  il  Ministro  per  la
pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione,   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei  dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche,  individua  e   definisce,   anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi  di
armonizzazione  della  disciplina  relativa   ai   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche. 
  9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente: 
  «01. Il contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Il  requisito  di  cui  al  comma  1  non   e'   richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,  di  durata  non
superiore  a  dodici  mesi,  concluso  fra  un  datore  di  lavoro  o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia  nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto
di  somministrazione  a  tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di  cui  al  precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi  in
cui l'assunzione a tempo determinato o la  missione  nell'ambito  del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di  un  processo  organizzativo  determinato  dalle  ragioni  di  cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per  cento  del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, le parole:  «le  ragioni  di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al  comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di  carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 
    d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il contratto a tempo determinato  di  cui  all'articolo  1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»; 
    e) all'articolo 5,  comma  2,  le  parole:  «oltre  il  ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo  giorno»
e le parole: «oltre  il  trentesimo  giorno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»; 
    f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di  lavoro  ha
l'onere  di  comunicare  al  Centro  per  l'impiego  territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente  fissato,  che
il rapporto continuera' oltre tale  termine,  indicando  altresi'  la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali da adottare  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione»; 
    g) all'articolo 5,  comma  3,  le  parole:  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta  giorni»  e  le  parole:  «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma  1-bis,
possono prevedere,  stabilendone  le  condizioni,  la  riduzione  dei
predetti periodi, rispettivamente,  fino  a  venti  giorni  e  trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito  di
un  processo  organizzativo  determinato:  dall'avvio  di  una  nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o  di  un  servizio  innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento  tecnologico;  dalla
fase  supplementare  di  un  significativo  progetto  di  ricerca   e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva,  ai  sensi
del precedente periodo, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  provvede  a  individuare  le
specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo  precedente,
operano le riduzioni ivi previste»; 
    i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «;  ai  fini  del  computo  del  periodo
massimo di trentasei mesi si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di
missione  aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i
medesimi soggetti, ai sensi  del  comma  1-bis  dell'articolo  1  del
presente  decreto  e  del  comma  4  dell'articolo  20  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato». 
  10.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»; 
    b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; 
    c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato. 
  11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n.  183,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)  ai  licenziamenti  che  presuppongono  la  risoluzione  di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro  ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di  lavoro,  ai  sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.
368, e successive modificazioni. Laddove si  faccia  questione  della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo  6,  che  decorre  dalla  cessazione  del
medesimo contratto,  e'  fissato  in  centoventi  giorni,  mentre  il
termine di cui al  primo  periodo  del  secondo  comma  del  medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»; 
    b) la lettera d) e' abrogata. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si  applicano  in  relazione  alle  cessazioni  di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013. 
  13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della  legge
4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi
prevista ristora per intero il  pregiudizio  subito  dal  lavoratore,
comprese  le  conseguenze  retributive  e  contributive  relative  al
periodo compreso fra la scadenza  del  termine  e  la  pronuncia  del
provvedimento  con  il   quale   il   giudice   abbia   ordinato   la
ricostituzione del rapporto di lavoro. 
  14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 
  15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al  31  dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai  sensi  del
comma 14, nella  formulazione  vigente  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato,  di  cui  al
decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) previsione di  una  durata  minima  del  contratto  non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 5»; 
    b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le  parole:  «2118  del
codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2118  del  codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare  applicazione  la
disciplina del contratto di apprendistato»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il numero complessivo di apprendisti che un  datore  di  lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente  per  il  tramite  delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo  20  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2  rispetto  alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita'  di  assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di  somministrazione  a
tempo determinato di  cui  all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di  lavoro  che  non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero  inferiore  a  tre,  puo'  assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui  al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per  le  quali
trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 agosto 1985, n. 443»; 
    d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'assunzione  di  nuovi  apprendisti  e'  subordinata  alla
prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  al  termine  del  periodo  di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione,  di
almeno il 50 per cento  degli  apprendisti  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso  durante  il  periodo  di  prova,  per
dimissioni o per licenziamento per  giusta  causa.  Qualora  non  sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di  un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente  comma  sono  considerati  lavoratori  subordinati  a  tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si  applicano  nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro  dipendenze  un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'». 
  17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le   figure   professionali   dell'artigianato   individuate    dalla
contrattazione  collettiva  di  riferimento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i  profili  professionali  caratterizzanti  la  figura
dell'artigiano  individuati  dalla   contrattazione   collettiva   di
riferimento». 
  18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167, come sostituito  dal  comma  16,  lettera  c),  del  presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento  alle  assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle  assunzioni  con  decorrenza
anteriore alla predetta data continua  ad  applicarsi  l'articolo  2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge. 
  19. Per un periodo di  trentasei  mesi  decorrente  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  la  percentuale  di  cui  al
primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,  introdotto  dal
comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella  misura
del 30 per cento. 
  20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis) condizioni e modalita'  che  consentono  al  lavoratore  di
richiedere  l'eliminazione  ovvero   la   modifica   delle   clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»; 
    b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni  di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di  cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,  e'
riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso». 
  21.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  37»  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni  caso  essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e  con
soggetti con meno di ventiquattro anni di  eta',  fermo  restando  in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro
il venticinquesimo anno di eta'»; 
    b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Prima dell'inizio della  prestazione  lavorativa  o  di  un
ciclo integrato di prestazioni  di  durata  non  superiore  a  trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a  comunicarne  la  durata  con
modalita'  semplificate  alla  Direzione  territoriale   del   lavoro
competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e  la  semplificazione,  possono  essere  individuate
modalita'  applicative  della  disposizione  di  cui  al   precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita'  di  comunicazione  in  funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.
124»; 
    c) l'articolo 37 e' abrogato. 
  22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano  compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di  produrre  effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  23.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e  rappresentanti  di
commercio, i rapporti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,  di  cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura  civile,  devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati  dal
committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.  Il  progetto
deve essere  funzionalmente  collegato  a  un  determinato  risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione  dell'oggetto
sociale  del  committente,  avuto  riguardo  al   coordinamento   con
l'organizzazione  del  committente  e  indipendentemente  dal   tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo  svolgimento  di  compiti  meramente  esecutivi  o
ripetitivi, che possono essere individuati dai  contratti  collettivi
stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale»; 
    b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      «b)  descrizione  del  progetto,  con  individuazione  del  suo
contenuto caratterizzante e  del  risultato  finale  che  si  intende
conseguire»; 
    c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  63  (Corrispettivo)  -  1.  Il   compenso   corrisposto   ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla  quantita'  e
alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che  la  regola,
non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo  specifico  per
ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso  sulla  base  dei  minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle  mansioni  equiparabili
svolte  dai  lavoratori   subordinati,   dai   contratti   collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,  su  loro
delega, ai livelli decentrati. 
  2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,  il  compenso
non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di  estensione   temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione,  alle  retribuzioni  minime
previste dai contratti collettivi nazionali  di  categoria  applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il  cui  profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del  collaboratore
a progetto»; 
    d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole:  «o  del  programma  o
della fase di esso» sono soppresse; 
    e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine  per
giusta causa. Il  committente  puo'  altresi'  recedere  prima  della
scadenza del  termine  qualora  siano  emersi  oggettivi  profili  di
inidoneita'  professionale  del   collaboratore   tali   da   rendere
impossibile la realizzazione  del  progetto.  Il  collaboratore  puo'
recedere prima della scadenza del  termine,  dandone  preavviso,  nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto  individuale  di
lavoro»; 
    f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e  3,  le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse; 
    g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a  progetto,  sono
considerati  rapporti  di  lavoro  subordinato  sin  dalla  data   di
costituzione  del  rapporto,  nel  caso  in   cui   l'attivita'   del
collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella  svolta  dai
lavoratori  dipendenti  dell'impresa  committente,  fatte  salve   le
prestazioni  di   elevata   professionalita'   che   possono   essere
individuate dai contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale». 
  24. L'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso  che  l'individuazione  di  uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di  validita'  del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato. 
  25. Le disposizioni di cui  ai  commi  23  e  24  si  applicano  ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono
considerate, salvo che sia  fornita  prova  contraria  da  parte  del
committente, rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
    a)  che  la  collaborazione  abbia  una  durata  complessivamente
superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare; 
    b) che il corrispettivo derivante da tale  collaborazione,  anche
se  fatturato  a  piu'  soggetti  riconducibili  al  medesimo  centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80  per  cento  dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore  nell'arco
dello stesso anno solare; 
    c) che il collaboratore  disponga  di  una  postazione  fissa  di
lavoro presso una delle sedi del committente. 
  2.  La  presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  qualora  la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
    a)  sia  connotata  da  competenze  teoriche  di  grado   elevato
acquisite attraverso  significativi  percorsi  formativi,  ovvero  da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti  esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita'; 
    b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da  lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo  imponibile  ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui  all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
  3. La presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  altresi'  con
riferimento alle  prestazioni  lavorative  svolte  nell'esercizio  di
attivita'  professionali  per   le   quali   l'ordinamento   richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali  qualificati  e  detta  specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  sentite
le parti sociali. 
  4. La presunzione di cui al  comma  1,  che  determina  l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo,  ivi  compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1,  si  applica  ai  rapporti
instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,  al  fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni  si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione. 
  5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si  configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un  terzo  del
collaboratore, il quale,  nel  caso  in  cui  la  legge  gli  imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,  ha  il  relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente». 
  27. La disposizione concernente le  professioni  intellettuali  per
l'esercizio  delle  quali  e'   necessaria   l'iscrizione   in   albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3  dell'articolo  61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta  nel
senso che l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del
titolo VII del  medesimo  decreto  riguarda  le  sole  collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita'  professionali  intellettuali  per  l'esercizio  delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi  professionali.  In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi  professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare  l'esclusione  dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. 
  28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Qualora  l'apporto  dell'associato   consista   anche   in   una
prestazione di lavoro, il numero degli  associati  impegnati  in  una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel  caso  in  cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto  coniugale,  di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro  il  secondo.  In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il  rapporto
con tutti  gli  associati  il  cui  apporto  consiste  anche  in  una
prestazione di lavoro si considera  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato». 
  29. Sono fatti salvi, fino alla loro  cessazione,  i  contratti  in
essere che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli  75  e  seguenti  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  30. I rapporti di associazione in  partecipazione  con  apporto  di
lavoro instaurati o attuati  senza  che  vi  sia  stata  un'effettiva
partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o  dell'affare,
ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552  del
codice civile, si  presumono,  salva  prova  contraria,  rapporti  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione  si
applica,  altresi',  qualora  l'apporto  di  lavoro  non  presenti  i
requisiti di cui  all'articolo  69-bis,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto  dal  comma
26 del presente articolo. 
  31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, il comma 2 e' abrogato. 
  32.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  70  (Definizione  e  campo  di  applicazione).  -   1.   Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non  danno  luogo,  con  riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare,  annualmente  rivalutati  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel  corso  di  un  anno
solare, nei confronti  dei  committenti  imprenditori  commerciali  o
professionisti, le attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma
possono essere svolte a favore di  ciascun  singolo  committente  per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi
del presente comma. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: 
    a)  alle  attivita'  lavorative  di   natura   occasionale   rese
nell'ambito  delle  attivita'  agricole   di   carattere   stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
    b) alle attivita' agricole svolte a favore  di  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte  da
soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei
lavoratori agricoli. 
  3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli  previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese  di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di  cui
all'articolo 72 sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del
reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno»; 
    b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole:  «carnet  di  buoni»
sono  inserite  le  seguenti:  «orari,  numerati  progressivamente  e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono  aggiunte
le  seguenti:  «,  tenuto  conto  delle  risultanze  istruttorie  del
confronto con le parti sociali»; 
    c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La  percentuale  relativa  al  versamento  dei  contributi
previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  in   funzione   degli   incrementi   delle   aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS». 
  33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente  disciplina,  dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di  cui  all'articolo  72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data  di
entrata in vigore della presente legge e comunque  non  oltre  il  31
maggio 2013. 
  34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, il  Governo  e  le  regioni  concludono  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  un  accordo  per   la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) revisione della disciplina dei tirocini  formativi,  anche  in
relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo; 
    b)  previsione  di  azioni  e  interventi  volti  a  prevenire  e
contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita'; 
    c) individuazione degli elementi  qualificanti  del  tirocinio  e
degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
    d) riconoscimento di  una  congrua  indennita',  anche  in  forma
forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 
  35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di  cui
alla lettera d) del comma  34  comporta  a  carico  del  trasgressore
l'irrogazione di una sanzione  amministrativa  il  cui  ammontare  e'
proporzionato  alla  gravita'  dell'illecito  commesso,   in   misura
variabile da  un  minimo  di  1.000  a  un  massimo  di  6.000  euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.
689. 
  36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n.  604,
e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  comunicazione  del   licenziamento   deve   contenere   la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato». 
  38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni,  la  parola:  «duecentosettanta»  e'
sostituita dalla seguente: «centottanta». 
  39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38  del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti  intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
  40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7. - 1. Ferma  l'applicabilita',  per  il  licenziamento  per
giusta causa e per giustificato motivo  soggettivo,  dell'articolo  7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di  lavoro  avente  i  requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo  comma,  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  deve   essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di  lavoro  alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro  deve
dichiarare l'intenzione di  procedere  al  licenziamento  per  motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo  nonche'  le
eventuali misure di assistenza  alla  ricollocazione  del  lavoratore
interessato. 
  3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la  convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio  di  sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile. 
  4. La comunicazione contenente l'invito  si  considera  validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore  indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio  formalmente  comunicato
dal  lavoratore  al  datore  di  lavoro,  ovvero  e'  consegnata   al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  5. Le  parti  possono  essere  assistite  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da  un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,  ovvero  da
un avvocato o un consulente del lavoro. 
  6. La procedura di cui al presente articolo, durante  la  quale  le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso,  si
conclude  entro  venti  giorni  dal  momento  in  cui  la   Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,
fatta salva  l'ipotesi  in  cui  le  parti,  di  comune  avviso,  non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al  raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al  comma  3,  il  datore  di  lavoro  puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. 
  7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede  la  risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le  disposizioni  in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere
previsto, al  fine  di  favorirne  la  ricollocazione  professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276. 
  8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile  anche  dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal
giudice per la determinazione  dell'indennita'  risarcitoria  di  cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile. 
  9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore  a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo'  essere
sospesa per un massimo di quindici giorni». 
  41.  Il   licenziamento   intimato   all'esito   del   procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dal  comma  40  del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo  e'  stato  avviato,  salvo  l'eventuale
diritto del  lavoratore  al  preavviso  o  alla  relativa  indennita'
sostitutiva; e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,  l'effetto  sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Gli  effetti  rimangono
altresi' sospesi in  caso  di  impedimento  derivante  da  infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato. 
  42. All'articolo 18 della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Tutela   del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
    b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: 
  «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita'  del
licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3  della
legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero  intimato  in  concomitanza  col
matrimonio  ai  sensi  dell'articolo  35  del   codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento  di
cui all'articolo 54, commi 1,  6,  7  e  9,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.   151,   e   successive   modificazioni,   ovvero   perche'
riconducibile ad altri  casi  di  nullita'  previsti  dalla  legge  o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo
1345 del codice civile, ordina al datore di  lavoro,  imprenditore  o
non imprenditore, la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto  di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale  che
sia il numero dei  dipendenti  occupati  dal  datore  di  lavoro.  La
presente disposizione  si  applica  anche  ai  dirigenti.  A  seguito
dell'ordine di reintegrazione,  il  rapporto  di  lavoro  si  intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in  cui  abbia
richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del  presente  articolo.
Il  regime  di  cui  al  presente  articolo  si  applica   anche   al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. 
  Il giudice, con  la  sentenza  di  cui  al  primo  comma,  condanna
altresi' il datore di lavoro al risarcimento  del  danno  subito  dal
lavoratore per  il  licenziamento  di  cui  sia  stata  accertata  la
nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata  all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno  del  licenziamento
sino  a  quello   dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di  altre
attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del  risarcimento  non
potra'  essere  inferiore  a  cinque  mensilita'  della  retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre,  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali. 
  Fermo restando il diritto al risarcimento del danno  come  previsto
al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta'  di  chiedere  al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di
lavoro,  un'indennita'  pari  a   quindici   mensilita'   dell'ultima
retribuzione  globale  di  fatto,  la  cui  richiesta  determina   la
risoluzione del rapporto di lavoro,  e  che  non  e'  assoggettata  a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a  riprendere  servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione. 
  Il giudice, nelle ipotesi in cui  accerta  che  non  ricorrono  gli
estremi del giustificato  motivo  soggettivo  o  della  giusta  causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto  contestato
ovvero perche' il fatto rientra tra  le  condotte  punibili  con  una
sanzione conservativa  sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
collettivi ovvero dei codici  disciplinari  applicabili,  annulla  il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto  quanto  il  lavoratore  ha   percepito,   nel   periodo   di
estromissione, per lo  svolgimento  di  altre  attivita'  lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto  percepire  dedicandosi  con  diligenza
alla ricerca di  una  nuova  occupazione.  In  ogni  caso  la  misura
dell'indennita' risarcitoria  non  puo'  essere  superiore  a  dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore  di  lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal  giorno  del  licenziamento  fino  a  quello  della
effettiva reintegrazione, maggiorati  degli  interessi  nella  misura
legale  senza  applicazione  di  sanzioni  per  omessa  o   ritardata
contribuzione, per un  importo  pari  al  differenziale  contributivo
esistente  tra  la  contribuzione  che  sarebbe  stata  maturata  nel
rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento  di  altre
attivita' lavorative. In  quest'ultimo  caso,  qualora  i  contributi
afferiscano ad  altra  gestione  previdenziale,  essi  sono  imputati
d'ufficio  alla  gestione  corrispondente  all'attivita'   lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi  al
datore  di  lavoro.  A  seguito  dell'ordine  di  reintegrazione,  il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non  abbia
ripreso servizio  entro  trenta  giorni  dall'invito  del  datore  di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. 
  Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta  che  non  ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della  giusta  causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di  lavoro
con effetto dalla data del licenziamento  e  condanna  il  datore  di
lavoro al pagamento  di  un'indennita'  risarcitoria  onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di  fatto,  in  relazione
all'anzianita'  del  lavoratore  e  tenuto  conto  del   numero   dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita'  economica,  del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di  specifica
motivazione a tale riguardo. 
  Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per
violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,  comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive  modificazioni,
della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge,  o  della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica  il  regime  di  cui  al  quinto
comma,  ma  con   attribuzione   al   lavoratore   di   un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla  gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di  dodici  mensilita'  dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica  motivazione  a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base  della  domanda  del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
  Il giudice applica la medesima disciplina di cui  al  quarto  comma
del presente articolo nell'ipotesi  in  cui  accerti  il  difetto  di
giustificazione del licenziamento  intimato,  anche  ai  sensi  degli
articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica  o  psichica
del lavoratore, ovvero che il  licenziamento  e'  stato  intimato  in
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'
altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti
la manifesta insussistenza del fatto posto a base  del  licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del predetto  giustificato  motivo,  il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale  ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra  il
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al
quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la  ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.
604, e successive modificazioni. Qualora,  nel  corso  del  giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore,  il  licenziamento
risulti  determinato  da  ragioni  discriminatorie  o   disciplinari,
trovano  applicazione  le  relative  tutele  previste  dal   presente
articolo. 
  Le disposizioni dei commi dal quarto al  settimo  si  applicano  al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,  che  in  ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale  ha
avuto luogo il licenziamento  occupa  alle  sue  dipendenze  piu'  di
quindici lavoratori o piu' di cinque se  si  tratta  di  imprenditore
agricolo,  nonche'  al  datore  di   lavoro,   imprenditore   o   non
imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa  piu'  di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel  medesimo  ambito
territoriale occupa piu' di  cinque  dipendenti,  anche  se  ciascuna
unita' produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge  tali
limiti, e in ogni caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore  e  non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
  Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui  all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente  svolto,
tenendo  conto,  a  tale  proposito,  che  il  computo  delle  unita'
lavorative fa riferimento all'orario  previsto  dalla  contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i  parenti  del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e  in  linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali  di  cui  all'ottavo
comma non incide su  norme  o  istituti  che  prevedono  agevolazioni
finanziarie o creditizie. 
  Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata  entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il  rapporto  di  lavoro  si  intende
ripristinato  senza  soluzione  di  continuita',  con   diritto   del
lavoratore alla retribuzione maturata  nel  periodo  precedente  alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»; 
    c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 
  43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.  183,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'inosservanza  delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia  di  limiti  al
sindacato di  merito  sulle  valutazioni  tecniche,  organizzative  e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce  motivo  di
impugnazione per violazione di norme di diritto». 
  44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola:  «Contestualmente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 
  45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi  della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono  essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». 
  46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il  comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza  della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni. In  caso  di  violazione  delle  procedure  richiamate
all'articolo 4, comma 12, si  applica  il  regime  di  cui  al  terzo
periodo del settimo comma  del  predetto  articolo  18.  In  caso  di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica  il
regime di cui al quarto comma  del  medesimo  articolo  18.  Ai  fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive
modificazioni». 
  47. Le disposizioni  dei  commi  da  48  a  68  si  applicano  alle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti  nelle
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e  successive  modificazioni,  anche  quando  devono  essere  risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. 
  48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di
cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale  in  funzione  di
giudice del  lavoro.  Il  ricorso  deve  avere  i  requisiti  di  cui
all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il  ricorso  non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti
costitutivi. A seguito della presentazione  del  ricorso  il  giudice
fissa con decreto l'udienza di comparizione  delle  parti.  L'udienza
deve essere fissata  non  oltre  quaranta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso  e
del decreto non inferiore a venticinque  giorni  prima  dell'udienza,
nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della  stessa
udienza, per la costituzione del resistente. La  notificazione  e'  a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica  certificata.
Qualora dalle parti siano  prodotti  documenti,  essi  devono  essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia. 
  49. Il giudice, sentite le  parti  e  omessa  ogni  formalita'  non
essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu'
opportuno agli atti  di  istruzione  indispensabili  richiesti  dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice  di
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda. 
  50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49  non
puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con
cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da
51 a 57. 
  51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma
49  puo'  essere  proposta  opposizione  con  ricorso  contenente   i
requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile,  da
depositare innanzi  al  tribunale  che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso  non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti
costitutivi o siano svolte nei  confronti  di  soggetti  rispetto  ai
quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti.  Il
giudice fissa con  decreto  l'udienza  di  discussione  non  oltre  i
successivi  sessanta  giorni,  assegnando  all'opposto  termine   per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 
  52. Il ricorso, unitamente al decreto di  fissazione  dell'udienza,
deve  essere  notificato,  anche  a  mezzo   di   posta   elettronica
certificata, dall'opponente all'opposto almeno  trenta  giorni  prima
della data fissata per la sua costituzione. 
  53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria  di
memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo  416
del codice di procedura civile.  Se  l'opposto  intende  chiamare  un
terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne  dichiarazione  nella
memoria difensiva. 
  54. Nel caso di chiamata in  causa  a  norma  degli  articoli  102,
secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile,  il  giudice
fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche'  il   ricorso   introduttivo   e   l'atto   di   costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 
  55. Il terzo chiamato deve costituirsi non  meno  di  dieci  giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria  memoria  a  norma
del comma 53. 
  56. Quando la causa relativa alla domanda  riconvenzionale  non  e'
fondata su fatti costitutivi identici a quelli  posti  a  base  della
domanda principale il giudice ne dispone la separazione. 
  57.  All'udienza,  il  giudice,  sentite  le  parti,  omessa   ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che
ritiene  piu'  opportuno  agli  atti  di  istruzione  ammissibili   e
rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai  sensi
dall'articolo 421 del codice di  procedura  civile,  e  provvede  con
sentenza all'accoglimento o al  rigetto  della  domanda,  dando,  ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive  fino
a dieci  giorni  prima  dell'udienza  di  discussione.  La  sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria  entro
dieci  giorni   dall'udienza   di   discussione.   La   sentenza   e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per  l'iscrizione  di
ipoteca giudiziale. 
  58. Contro la sentenza che decide sul ricorso  e'  ammesso  reclamo
davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone  con  ricorso  da
depositare,  a  pena  di  decadenza,  entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. 
  59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili  ai  fini  della
decisione ovvero la parte dimostri di non  aver  potuto  proporli  in
primo grado per causa ad essa non imputabile. 
  60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza  di  discussione
nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti  dai
commi 51, 52 e 53. Alla  prima  udienza,  la  corte  puo'  sospendere
l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono  gravi  motivi.  La
corte  d'appello,  sentite  le  parti,  omessa  ogni  formalita'  non
essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con  sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda,  dando,  ove  opportuno,
termine alle parti per il deposito di note  difensive  fino  a  dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La  sentenza,  completa  di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione. 
  61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza  si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. 
  62. Il ricorso  per  cassazione  contro  la  sentenza  deve  essere
proposto,  a  pena  di  decadenza,  entro   sessanta   giorni   dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se  anteriore.  La
sospensione dell'efficacia della sentenza deve  essere  chiesta  alla
corte d'appello, che provvede a norma del comma 60. 
  63. La Corte fissa l'udienza di  discussione  non  oltre  sei  mesi
dalla proposizione del ricorso. 
  64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza  si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. 
  65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47  a
64 devono essere riservati particolari giorni  nel  calendario  delle
udienze. 
  66. I capi degli uffici giudiziari vigilano  sull'osservanza  della
disposizione di cui al comma 65. 
  67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie  instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  68. I capi degli uffici giudiziari vigilano  sull'osservanza  della
disposizione di cui al comma 67. 
  69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47  a  68
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ovvero minori entrate. 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Ammortizzatori sociali 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai  nuovi  eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere  dalla  predetta  data  e'
istituita, presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego  (ASpI),  con  la  funzione  di
fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto  involontariamente  la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. 
  2. Sono compresi nell'ambito  di  applicazione  dell'ASpI  tutti  i
lavoratori  dipendenti,  ivi  compresi  gli  apprendisti  e  i   soci
lavoratori di cooperativa  che  abbiano  stabilito,  con  la  propria
adesione   o   successivamente   all'instaurazione    del    rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in  forma  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e
successive modificazioni,  con  esclusione  dei  dipendenti  a  tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o  indeterminato,
per i quali trovano applicazione le  norme  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20  maggio  1988,  n.  160,  e  successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8  agosto  1972,  n.  457,
all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. 
  4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che
abbiano  perduto  involontariamente  la  propria  occupazione  e  che
presentino i seguenti requisiti: 
    a) siano in stato di disoccupazione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,
e successive modificazioni; 
    b) possano far valere almeno due anni di assicurazione  e  almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del  periodo
di disoccupazione. 
  5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni  o
per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi  in  cui
quest'ultima sia  intervenuta  nell'ambito  della  procedura  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato
dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 
  6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata  alla  retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due  anni,  comprensiva
degli elementi continuativi e non  continuativi  e  delle  mensilita'
aggiuntive, divisa per il numero  di  settimane  di  contribuzione  e
moltiplicata per il numero 4,33. 
  7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile  ed
e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia
pari  o  inferiore  nel  2013  all'importo  di  1.180  euro  mensili,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli  impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei  casi  in  cui  la  retribuzione
mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al  75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari  al  25
per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni  caso   superare
l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico,  secondo  comma,
lettera b),  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  e  successive
modificazioni. 
  8. All'indennita' di cui al comma 1  non  si  applica  il  prelievo
contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n.
41. 
  9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15
per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita'  medesima,
ove dovuta, e' ulteriormente decurtata  del  15  per  cento  dopo  il
dodicesimo mese di fruizione. 
  10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti  i
contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media  delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli
ultimi due anni. I contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi  non  sono
utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei  casi  in  cui  la
normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente
versata. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi  eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: 
    a) per i lavoratori di eta'  inferiore  a  cinquantacinque  anni,
l'indennita' di cui al comma  1  viene  corrisposta  per  un  periodo
massimo  di  dodici  mesi,   detratti   i   periodi   di   indennita'
eventualmente fruiti nel medesimo  periodo,  anche  in  relazione  ai
trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI); 
    b) per i lavoratori di eta' pari o superiore  ai  cinquantacinque
anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di  diciotto
mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione  negli  ultimi  due
anni, detratti i  periodi  di  indennita'  eventualmente  fruiti  nel
medesimo periodo ai sensi  del  comma  4  ovvero  del  comma  20  del
presente articolo. 
  12. L'indennita' di  cui  al  comma  1  spetta  dall'ottavo  giorno
successivo alla data di cessazione  dell'ultimo  rapporto  di  lavoro
ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata  la
domanda. 
  13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto  devono,
a pena di decadenza, presentare apposita domanda,  esclusivamente  in
via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data  di
spettanza del trattamento. 
  14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla  permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni. 
  15. In caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al  comma  1  e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei  mesi;  al
termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a  sei  mesi
l'indennita' riprende a decorrere dal  momento  in  cui  era  rimasta
sospesa. 
  16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione  legati  al
nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai  fini  di  un
nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di  cui  al
comma 20. 
  17. In  caso  di  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  in  forma
autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile  ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione,  il  soggetto
beneficiario  deve  informare  l'INPS  entro  un   mese   dall'inizio
dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da
tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito  da
lavoro  autonomo  sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini   della
conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre  il  pagamento
dell'indennita' di un importo pari  all'80  per  cento  dei  proventi
preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o,  se  antecedente,
la fine dell'anno. La riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
conguagliata  d'ufficio  al   momento   della   presentazione   della
dichiarazione dei redditi; nei  casi  di  esenzione  dall'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  e'  richiesta  al
beneficiario un'apposita  autodichiarazione  concernente  i  proventi
ricavati dall'attivita' autonoma. 
  18. Nei  casi  di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione  relativa
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro
autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla
Gestione prestazioni temporanee  ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015
il lavoratore avente diritto alla corresponsione  dell'indennita'  di
cui al comma 1 puo' richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del
relativo  trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro  autonomo,
ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o  di  micro
impresa, o  per  associarsi  in  cooperativa.  Tale  possibilita'  e'
riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui  al
presente comma. 
  20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma  2
che possano far valere almeno tredici settimane di  contribuzione  di
attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi,  per  la  quale  siano
stati  versati  o  siano  dovuti  i  contributi  per  l'assicurazione
obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di  importo  pari  a  quanto
definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
  21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente  per
un  numero  di  settimane  pari  alla  meta'   delle   settimane   di
contribuzione nell'ultimo anno,  detratti  i  periodi  di  indennita'
eventualmente fruiti nel periodo. 
  22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le  disposizioni
di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,  15,
16, 17, 18 e 19. 
  23. In caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio
sulla base  delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo
9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,   n.   510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque  giorni;  al
termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a  decorrere
dal momento in cui era rimasta sospesa. 
  24.  Le  prestazioni  di  cui  all'articolo   7,   comma   3,   del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  si  considerano  assorbite,  con
riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012,  nelle  prestazioni
della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
  25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a  decorrere  dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da
1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto  comma,
e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
  26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai  contributi
di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di  cui  all'articolo  120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  361,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure  compensative
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni. 
  27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui  al  comma  25
non trovavano applicazione, e in particolare per  i  soci  lavoratori
delle cooperative di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, il contributo e'  decurtato  della  quota  di
riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che non  sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della  mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore  delle
citate leggi n. 388 del 2000  e  n.  266  del  2005.  Qualora  per  i
lavoratori  di  cui  al  periodo  precedente  le  suddette  quote  di
riduzione   risultino   gia'   applicate,   si   potra'    procedere,
subordinatamente all'adozione annuale del decreto di  cui  all'ultimo
periodo del presente comma  in  assenza  del  quale  le  disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo  periodo  non  trovano
applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova  aliquota  ASpI,
come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari  allo
0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari  allo  0,27
per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari  allo
0,06  per  cento  annuo  si  procedera'   all'allineamento   graduale
all'aliquota del contributo  destinato  al  finanziamento  dei  Fondi
interprofessionali per la formazione continua ai sensi  dell'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e
fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni
di cui ai commi  da  6  a  10  e  da  20  a  24  vengono  annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di  contribuzione,
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno  di  riferimento,
tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale  del
relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di  cui  ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo  in  ogni  caso  una
riduzione della commisurazione delle  prestazioni  alla  retribuzione
proporzionalmente  non   inferiore   alla   riduzione   dell'aliquota
contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime. 
  28. Con effetto sui periodi contributivi di cui  al  comma  25,  ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato  si  applica
un contributo addizionale,  a  carico  del  datore  di  lavoro,  pari
all'1,4   per   cento   della   retribuzione   imponibile   ai   fini
previdenziali. 
  29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: 
    a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di  lavoratori
assenti; 
    b) ai lavoratori assunti  a  termine  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  stagionali  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525,  nonche',  per   i   periodi
contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al  31  dicembre  2015,  di
quelle definite  dagli  avvisi  comuni  e  dai  contratti  collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre  2011  dalle  organizzazioni
dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  della
presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma
27, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    c) agli apprendisti; 
    d) ai lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni. 
  30.  Nei  limiti  delle  ultime  sei   mensilita'   il   contributo
addizionale di cui al comma  28  e'  restituito,  successivamente  al
decorso del periodo  di  prova,  al  datore  di  lavoro  in  caso  di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione
avviene anche qualora il datore di lavoro assuma  il  lavoratore  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro  il  termine  di  sei
mesi dalla cessazione del precedente contratto  a  termine.  In  tale
ultimo caso,  la  restituzione  avviene  detraendo  dalle  mensilita'
spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al  periodo  trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 
  31. In tutti i casi di interruzione di  un  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta,  a  carico  del  datore  di
lavoro, una somma pari  al  50  per  cento  del  trattamento  mensile
iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita'  aziendale  negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono  compresi
i  periodi  di  lavoro  con  contratto  diverso  da  quello  a  tempo
determinato,  se  il  rapporto  e'  proseguito  senza  soluzione   di
continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui
al comma 30. 
  32. Il contributo di cui  al  comma  31  e'  dovuto  anche  per  le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso  il  recesso  del  datore  di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167. 
  33. Il contributo di cui al comma 31 non  e'  dovuto,  fino  al  31
dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il  contributo  di  cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31  non
e'  dovuto  nei  seguenti  casi:  a)  licenziamenti   effettuati   in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che
garantiscano la  continuita'  occupazionale  prevista  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,
per completamento delle  attivita'  e  chiusura  del  cantiere.  Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in  12  milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e  2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma  27,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  35. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  nei  casi  di  licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di  cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di  cui  al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
  36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,  comma  2,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «e-bis) assicurazione sociale per  l'impiego  in  relazione  alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto  in  relazione  al  regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti  lettere  ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della  legge
27 dicembre 2006,  n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  dovuta  dai  datori  di
lavoro  per  gli  apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   una
contribuzione pari all'1,31 per cento della  retribuzione  imponibile
ai fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con  riferimento  a  tale
contribuzione non operano le disposizioni  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
  37. L'aliquota contributiva di cui al comma  36,  di  finanziamento
dell'ASpI,  non  ha  effetto   nei   confronti   delle   disposizioni
agevolative  che  rimandano,  per   l'identificazione   dell'aliquota
applicabile,  alla  contribuzione  nella  misura  prevista  per   gli
apprendisti. 
  38. All'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della
gestione  case  per  lavoratori»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «;
Assicurazione sociale per l'impiego». 
  39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento. 
  40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui  al  presente
articolo nei seguenti casi: 
    a) perdita dello stato di disoccupazione; 
    b)  inizio  di  un'attivita'  in  forma  autonoma  senza  che  il
lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
    c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato; 
    d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI. 
  41. La decadenza  si  realizza  dal  momento  in  cui  si  verifica
l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che
eventualmente si sia continuato a percepire. 
  42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego». 
  43. Ai contributi di cui  ai  commi  da  25  a  39  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge
9 marzo 1989, n. 88. 
  44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione
intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all'articolo 19 del regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,  e
successive modificazioni. 
  45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi  eventi  di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini: 
    a) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2013: otto mesi per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica  pari
o superiore a cinquanta anni; 
    b) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2014: otto mesi per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a  cinquanta  anni  e  inferiore  a  cinquantacinque  anni,
quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o  superiore
a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane  di  contribuzione
negli ultimi due anni; 
    c) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2015: dieci mesi per i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici
mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore   a
cinquantacinque anni, nei limiti  delle  settimane  di  contribuzione
negli ultimi due anni. 
  46. Per i lavoratori collocati in  mobilita'  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2016  ai  sensi  dell'articolo  7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  successive  modificazioni,  il
periodo  massimo  di  diritto  della  relativa  indennita'   di   cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e'
ridefinito nei seguenti termini: 
    a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2013 al 31 dicembre 2013: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui  all'articolo  7,  comma  2:  ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per  i  lavoratori  che  hanno  compiuto  i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno  compiuto  i
cinquanta anni; 
    b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2014 al 31 dicembre 2014: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma  2:  diciotto  mesi,
elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni
e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
    c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2015 al 31 dicembre 2015: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i  quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  2:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
    d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2016 al 31 dicembre 2016: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  2:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i  quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. 
  47. A decorrere dal 1° gennaio 2016  le  maggiori  somme  derivanti
dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater,  comma
2,  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal
comma 48 del presente articolo, sono riversate  alla  gestione  degli
interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni  previdenziali
dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e
successive modificazioni. 
  48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato»  sono  inserite  le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 2 avviene a cura dei gestori  di  servizi  aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie  aeree  avviene  entro  tre  mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 
  3-ter. Le somme riscosse sono comunicate  mensilmente  all'INPS  da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita'  stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto,  entro  la  fine  del
mese  successivo  a  quello  di  riscossione,  secondo  le  modalita'
previste dagli articoli 17  e  seguenti  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Alle  somme  di  cui  al  predetto  comma  2  si
applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione  previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 
  3-quater. La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter  costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni». 
  49.  I  soggetti  tenuti  alla  riscossione  di  cui   all'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal  comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo  di  ristoro  per  le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari  allo  0,25  per
cento del gettito totale.  In  caso  di  inadempienza  rispetto  agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione  amministrativa  da
euro 2.000 ad euro 12.000.  L'INPS  provvede  all'accertamento  delle
inadempienze  e  all'irrogazione  delle  conseguenti   sanzioni.   Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge
24 novembre 1981, n. 689. 
  50. All'articolo 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla  riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare  all'INPS,
ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni». 
  51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui  al
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive   modificazioni,   e'   riconosciuta   un'indennita'    ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei
soggetti individuati dall'articolo  1,  comma  212,  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  i  quali  soddisfino  in  via  congiunta  le
seguenti condizioni: 
    a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime  di
monocommittenza; 
    b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un   reddito   lordo
complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di
20.000 euro,  annualmente  rivalutato  sulla  base  della  variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
impiegati intervenuta nell'anno precedente; 
    c) con riguardo all'anno di riferimento sia  accreditato,  presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; 
    d)  abbiano  avuto  un  periodo  di   disoccupazione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181,  e  successive  modificazioni,  ininterrotto  di
almeno due mesi nell'anno precedente; 
    e) risultino  accreditate  nell'anno  precedente  almeno  quattro
mensilita' presso la predetta Gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
  52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del  minimale
annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il  minor  numero  tra  le  mensilita'
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. 
  53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione
se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi  mensili  pari  o
inferiori a 1.000 euro se superiore. 
  54.  Restano  fermi  i  requisiti  di  accesso  e  la  misura   del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre  2012  per  coloro  che
hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni. 
  55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere  a),  b)  e  c)  del
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono abrogate. 
  56. In via transitoria per gli  anni  2013,  2014  e  2015:  a)  il
requisito di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  51,  relativo  alle
mensilita'  accreditate,  e'  ridotto  da  quattro  a  tre  mesi;  b)
l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'  elevato  dal  5  per
cento al 7 per cento del minimale annuo; c)  le  risorse  di  cui  al
comma 51 sono integrate nella  misura  di  60  milioni  di  euro  per
ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della  presente  legge,  con
particolare riferimento alle misure recate dai commi  23  e  seguenti
del medesimo articolo 1, si  provvede  a  verificare  la  rispondenza
dell'indennita'  di  cui  al  comma  51  alle  finalita'  di  tutela,
considerate le caratteristiche  della  tipologia  contrattuale,  allo
scopo di verificare se la portata  effettiva  dell'onere  corrisponde
alle previsioni iniziali e  anche  al  fine  di  valutare,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della  misura  stessa,
quali la sua sostituzione con tipologie di  intervento  previste  dal
comma 20 del presente articolo. 
  57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al primo periodo, le parole: «e in misura pari  al  26  per  cento  a
decorrere dall'anno 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  in
misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura  pari
al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013,  al
29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al  31
per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017  e  al  33
per cento a decorrere dall'anno 2018» e,  al  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18
per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per
cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno  2015,  al  22  per
cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e  al  24  per
cento a decorrere dall'anno 2018». 
  58. Con la sentenza di condanna per i reati di  cui  agli  articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter  e  422  del  codice  penale,
nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni  previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione  accessoria  della  revoca  delle  seguenti  prestazioni,
comunque denominate in base alla  legislazione  vigente,  di  cui  il
condannato sia eventualmente titolare: indennita' di  disoccupazione,
assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il  giudice  dispone  anche  la  revoca  dei
trattamenti previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori  di  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,
esclusive ed esonerative delle stesse,  erogati  al  condannato,  nel
caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro
procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto  o
in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di  attivita'
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 
  59.  I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la   sanzione
accessoria di cui al comma 58, primo  periodo,  possono  beneficiare,
una volta che la pena  sia  stata  completamente  eseguita  e  previa
presentazione di apposita domanda, delle prestazioni  previste  dalla
normativa vigente  in  materia,  nel  caso  in  cui  ne  ricorrano  i
presupposti. 
  60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,
entro quindici giorni dalla data di adozione dei  medesimi,  all'ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti  capo  al
soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione. 
  61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro della giustizia,  d'intesa  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli  enti  titolari  dei
relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con  sentenza
passata in giudicato per i reati di cui al comma 58,  ai  fini  della
revoca, con effetto non retroattivo,  delle  prestazioni  di  cui  al
medesimo comma 58, primo periodo. 
  62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora
nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per  ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di  natura  assistenziale  o
previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti. 
  63. Le risorse derivanti dai provvedimenti  di  revoca  di  cui  ai
commi da 58 a 62 sono  versate  annualmente  dagli  enti  interessati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
capitoli di  spesa  corrispondenti  al  Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
  64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso  il  regime
delineato dalla riforma degli  ammortizzatori  sociali  di  cui  alla
presente legge, assicurando la gestione  delle  situazioni  derivanti
dal perdurare dello stato di debolezza  dei  livelli  produttivi  del
Paese, per  gli  anni  2013-2016  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi,  in  deroga  alla  normativa
vigente, la concessione, anche senza  soluzione  di  continuita',  di
trattamenti di integrazione  salariale  e  di  mobilita',  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali,  nei  limiti
delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro  700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016. 
  66.  Nell'ambito   delle   risorse   finanziarie   destinate   alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza  soluzione
di  continuita',  di  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di
mobilita', i trattamenti concessi ai sensi  dell'articolo  33,  comma
21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del  comma
64 del presente articolo possono  essere  prorogati,  sulla  base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La  misura
dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta  del  10  per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione  professionale.  Bimestralmente  il  Ministero   del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  una  relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle
risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 
  67. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e  di
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  68. Con effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote  contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B  e
C  dell'allegato  1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  applicano  ai  lavoratori   iscritti   alla   gestione   autonoma
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote  di
finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del  2  per
cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto  1990,
n. 233. 
  69. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2; 
    b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
    c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 
  70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, e' abrogato. 
  71. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge  23  luglio  1991,  n.
223; 
    b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23  luglio  1991,  n.
223; 
    e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451; 
    g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 
  72. All'articolo 4  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «le  procedure  di  mobilita'»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di   licenziamento
collettivo»; 
    b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione  di  mobilita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:
«programma di mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma
di riduzione del personale»; 
    c) al comma 8, le parole: «dalla  procedura  di  mobilita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle   procedure   di   licenziamento
collettivo»; 
    d)  al  comma  9,  le  parole:  «collocare  in  mobilita'»   sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le  parole:  «collocati  in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»; 
    e)  al  comma  10,  le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
sostituite dalla  seguente:  «licenziare»  e  le  parole:  «posti  in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati». 
  73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.
223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla
seguente: «licenziare». 

        
      
 
 
                               Art. 3 
 
              Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
 
  1. All'articolo 12 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in  materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale e  i  relativi
obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: 
    a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di  cinquanta
dipendenti; 
    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
    c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; 
    d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal  numero  di
dipendenti; 
    e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal  numero  di
dipendenti». 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  ai  lavoratori  addetti  alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'articolo  17,
commi 2 e 5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
modificazioni, e ai lavoratori  dipendenti  dalle  societa'  derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge  n.  84  del  1994,  e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari  a  un  ventiseiesimo  del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale  straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e  degli  assegni
per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato  avviamento  al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al  lavoro  che
coincidano, in base al programma, con le giornate  definite  festive,
durante  le  quali   il   lavoratore   sia   risultato   disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero  di  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il  numero  massimo  di
ventisei giornate  mensili  erogabili  e  il  numero  delle  giornate
effettivamente lavorate in  ciascun  mese,  incrementato  del  numero
delle  giornate  di   ferie,   malattia,   infortunio,   permesso   e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al  presente
comma  da  parte  dell'INPS  e'  subordinata  all'acquisizione  degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o  agenzia,
delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in   base   agli
accertamenti effettuati in sede  locale  dalle  competenti  autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 
  3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo  17,  commi  2  e  5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e  successive  modificazioni,  e
alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie  portuali
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima  legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e'  esteso  l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre  1990,  n.
407. 
  4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013,  di  un
sistema inteso  ad  assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  per  i
lavoratori  dei  diversi  comparti,  le  organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi  di
solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa  in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare  ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause  previste
dalla normativa in materia  di  integrazione  salariale  ordinaria  o
straordinaria. 
  5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei  fondi
cui al comma 4. 
  6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5  possono  essere
apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  ciascun  fondo.  Le
modifiche aventi ad oggetto la  disciplina  delle  prestazioni  o  la
misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui al comma 35. 
  7. I decreti di cui  al  comma  5  determinano,  sulla  base  degli
accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al  comma  4,  con
riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori
di lavoro ed alla  classe  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro.  Il
superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata   per   la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento  alla
media del semestre precedente. 
  8. I fondi di cui al comma 4 non  hanno  personalita'  giuridica  e
costituiscono gestioni dell'INPS. 
  9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  4
sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  dal  regolamento  di
contabilita' dell'INPS. 
  10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'  obbligatoria  per
tutti  i  settori  non  coperti  dalla  normativa   in   materia   di
integrazione  salariale  in  relazione  alle  imprese  che   occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e  i  relativi
obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se  non
espressamente previsto. 
  11. I fondi di cui al comma 4,  oltre  alla  finalita'  di  cui  al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione  dal
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'assicurazione  sociale
per l'impiego; 
    b) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma  4
possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui  al  comma
4, anche in relazione a settori e classi  di  ampiezza  gia'  coperti
dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le  imprese
nei confronti delle quali  trovano  applicazione  gli  articoli  4  e
seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli  accordi  e
contratti collettivi con le modalita'  di  cui  al  comma  4  possono
prevedere che il fondo di solidarieta' sia  finanziato,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura  dello
0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
  13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono  prevedere
che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca  anche  l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai
sensi dell'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo  affluisce  anche  il
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma,  della  legge  21  dicembre  1978,  n.   845,   e   successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  del  primo  periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
  14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e  dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi  22  e  seguenti,  in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei  quali  siano  operanti,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4
possono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, adeguare le  fonti  istitutive  dei  rispettivi
fondi bilaterali alle finalita' perseguite  dai  commi  da  4  a  13,
prevedendo misure intese  ad  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche
delle attivita' produttive interessate. 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i  contratti
collettivi definiscono: 
    a)  un'aliquota  complessiva  di   contribuzione   ordinaria   di
finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
    b) le tipologie di prestazioni in funzione  delle  disponibilita'
del fondo di solidarieta' bilaterale; 
    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  dell'andamento  della
gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazioni  in  relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore  in  relazione  anche  a  quello  piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio  finanziario  del
fondo medesimo; 
    d) la possibilita' di far  confluire  al  fondo  di  solidarieta'
quota  parte  del   contributo   previsto   per   l'eventuale   fondo
interprofessionale di cui al comma 13; 
    e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
  16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi  di  cui
al comma 14, volti a  realizzare  ovvero  integrare  il  sistema,  in
chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto
di lavoro e in caso di sua cessazione, con  decreto,  di  natura  non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
parti  sociali  istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  sono
dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi  medesimi;
criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,  anche  attraverso  la
determinazione di standard e parametri omogenei. 
  17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015
l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge  e'
riconosciuta  ai   lavoratori   sospesi   per   crisi   aziendali   o
occupazionali  che  siano  in   possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  2,  comma  4,  e  subordinatamente  ad  un  intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento  dell'indennita'
stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al  comma  14,  ovvero  a
carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da  computare  in  un  biennio  mobile.  Il  trattamento  e'
riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011,  n.  214.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di  contratti
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  con  previsione  di  sospensioni
lavorative programmate e di contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
verticale. 
  19.  Per  i  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi
dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti,  non  coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non
siano stipulati, entro il 31 marzo  2013,  accordi  collettivi  volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero  ai  sensi  del
comma 14, e' istituito, con decreto non  regolamentare  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo  di  solidarieta'  residuale,
cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. 
  20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i  contributi
dei datori di lavoro e dei lavoratori dei  settori  coperti,  secondo
quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la  prestazione
di cui al comma 31, per una durata non superiore a  un  ottavo  delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa  integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria. 
  21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale  provvede  un
comitato amministratore, avente i  compiti  di  cui  al  comma  35  e
composto da esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale, nonche' da due  funzionari,  con
qualifica  di  dirigente,  in  rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni  di  membro  del  comitato
sono incompatibili con quelle connesse a  cariche  nell'ambito  delle
organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e
non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
  22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le  aliquote
di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra  datori  di  lavoro   e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in  maniera  tale  da  garantire  la   precostituzione   di   risorse
continuative adeguate sia  per  l'avvio  dell'attivita'  sia  per  la
situazione a regime, da verificare anche sulla base  dei  bilanci  di
previsione di cui al comma 28. 
  23. Qualora sia prevista la prestazione di  cui  al  comma  31,  e'
previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla  sospensione
o riduzione dell'attivita'  lavorativa,  un  contributo  addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura  prevista
dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  e  comunque  non  inferiore
all'1,5 per cento. 
  24. Per la prestazione straordinaria di cui al  comma  32,  lettera
b),  e'  dovuto,  da  parte  del  datore  di  lavoro,  un  contributo
straordinario di importo corrispondente al  fabbisogno  di  copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 
  25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22  a  24  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi. 
  26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19  hanno  obbligo
di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in  carenza
di disponibilita'. 
  27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4,  14  e  19
sono concessi previa costituzione di specifiche  riserve  finanziarie
ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 
  28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19  hanno  obbligo  di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di  previsione
a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente  Documento  di  economia  e  finanza  e  relativa   Nota   di
aggiornamento. 
  29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al  comma  28,  il
comitato amministratore di cui al comma 35 ha  facolta'  di  proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni  o  alla  misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e
delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze,  verificate
le compatibilita' finanziarie interne  al  fondo,  sulla  base  della
proposta del comitato amministratore. 
  30. In caso di necessita' di assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza
di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto  a
non erogare le prestazioni in eccedenza. 
  31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la  prestazione  di
un assegno ordinario di importo pari all'integrazione  salariale,  di
durata  non  superiore  a  un  ottavo  delle   ore   complessivamente
lavorabili da computare in  un  biennio  mobile,  in  relazione  alle
causali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazione
ordinaria o straordinaria. 
  32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare  le  seguenti
tipologie di prestazioni: 
    a) prestazioni integrative,  in  termini  di  importi  o  durate,
rispetto a quanto garantito dall'ASpI; 
    b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,  riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contributi  al  finanziamento  di  programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai  commi  4  e  19
provvedono  inoltre  a  versare  la  contribuzione   correlata   alla
prestazione alla gestione di iscrizione del  lavoratore  interessato.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  34. La contribuzione correlata di cui al  comma  33  puo'  altresi'
essere  prevista,  dai  decreti   istitutivi,   in   relazione   alle
prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma
4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato. 
  35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del  comma  4
provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti. 
  36. Il comitato amministratore e'  composto  da  esperti  designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
stipulanti  l'accordo  o   il   contratto   collettivo,   in   numero
complessivamente non superiore a dieci, nonche'  da  due  funzionari,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni  di  membro  del  comitato
sono incompatibili con quelle connesse a  cariche  nell'ambito  delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. 
  37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica  per  quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. 
  38.  Il  presidente  del  comitato  amministratore  e'  eletto  dal
comitato stesso tra i propri membri. 
  39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale  il  voto
del presidente. 
  40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore  del  fondo
il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  41.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate   dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il
provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS  nell'ambito   delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 
  42. La disciplina dei fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base  di  accordi  collettivi  e
contratti   collettivi,   da   stipulare   tra   le    organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30
giugno 2013. 
  43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al  comma  42  determina
l'abrogazione del decreto ministeriale  recante  il  regolamento  del
relativo fondo. 
  44.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'articolo  1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme  previste
dalla presente legge con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,
anche intersettoriali,  stipulati  entro  il  30  giugno  2013  dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
  45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sulla base  di  accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,  anche
intersettoriali,  stipulati   entro   il   30   giugno   2013   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
  46. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 1-bis del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
    b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  47. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
    c) articolo 1-ter del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
    d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e  sesto  periodo,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Fondo  opera  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e   fino   ad
esaurimento delle stesse»; 
    b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; 
    c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
  «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si  applica  anche  ai
mutui: 
    a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30  aprile
1999, n. 130; 
    b)  erogati   per   portabilita'   tramite   surroga   ai   sensi
dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  costituiscono  mutui  di
nuova erogazione alla  data  di  perfezionamento  dell'operazione  di
surroga; 
    c) che hanno gia' fruito di altre misure di  sospensione  purche'
tali  misure  non  determinino   complessivamente   una   sospensione
dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
    d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
  «477. La  sospensione  prevista  dal  comma  476  non  puo'  essere
richiesta  per  i  mutui  che  abbiano  almeno  una  delle   seguenti
caratteristiche: 
    a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta  giorni  consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la  decadenza  dal  beneficio  del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata  da  terzi  una  procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato; 
    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
    c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione  a  copertura
del rischio che si verifichino  gli  eventi  di  cui  al  comma  479,
purche'  tale  assicurazione  garantisca  il  rimborso  almeno  degli
importi delle rate oggetto  della  sospensione  e  sia  efficace  nel
periodo di sospensione stesso»; 
    e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del  pagamento
delle rate del mutuo» sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di
riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al
netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; 
    f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
  «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'  subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno  uno  dei  seguenti  eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del  contratto  di  mutuo  e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio: 
    a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa; 
    c)  morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento». 
  49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a  479  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati  dal  comma  48
del presente articolo, si applicano esclusivamente  alle  domande  di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data  di  entrata
in vigore della presente legge. 

        
      
                               Art. 4 
 
       Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 
 
  1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che  impieghino  mediamente  piu'  di  quindici   dipendenti   e   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare  l'esodo  dei
lavoratori  piu'  anziani,  il  datore  di  lavoro   si   impegni   a
corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  di  importo  pari  al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole  vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento. 
  2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma  1  debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di  vecchiaia  o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal  rapporto
di lavoro. 
  3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma  1,  il
datore di lavoro  interessato  presenta  apposita  domanda  all'INPS,
accompagnata dalla  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria  a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. 
  4. L'accordo di cui al comma 1 diviene  efficace  a  seguito  della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in  ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore  ed  al  datore  di
lavoro. 
  5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al  comma  1  il
datore di lavoro e'  obbligato  a  versare  mensilmente  all'INPS  la
provvista per la prestazione e per la  contribuzione  figurativa.  In
ogni caso, in assenza del  versamento  mensile  di  cui  al  presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 
  6. In caso di mancato versamento l'INPS  procede  a  notificare  un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica  senza
l'avvenuto   pagamento   l'INPS   procede   alla   escussione   della
fideiussione. 
  7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita'  previste  per  il  pagamento  delle  pensioni.  L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della  relativa  contribuzione
figurativa. 
  8. In relazione alle assunzioni  effettuate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione  a  lavoratori  di  eta'  non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la  riduzione  del  50  per  cento  dei
contributi a carico del datore di lavoro. 
  9. Nei casi di cui al comma 8, se il  contratto  e'  trasformato  a
tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino  al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8. 
  10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  la  riduzione  dei
contributi spetta per un periodo  di  diciotto  mesi  dalla  data  di
assunzione. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi da 8  a  10  si  applicano  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della  Commissione,  del  6
agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  dei
fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e   nelle   aree   di   cui
all'articolo 2, punto 18),  lettera  e),  del  predetto  regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne  di  qualsiasi
eta'  prive  di  un  impiego  regolarmente   retribuito   da   almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti. 
  12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione  degli  incentivi
all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo  8,  comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi  2
e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi
di vigenza come ridefiniti dalla presente  legge,  si  definiscono  i
seguenti principi: 
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione   costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso  in  cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione; 
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi  sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di  un  lavoratore
mediante contratto  di  somministrazione,  l'utilizzatore  non  abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di  un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato  da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro   o
l'utilizzatore con contratto  di  somministrazione  abbiano  in  atto
sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione    siano     finalizzate     all'acquisizione     di
professionalita' sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva; 
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori
che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte  di  un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di
lavoro che assume ovvero risulti  con  quest'ultimo  in  rapporto  di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore. 
  13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato
l'attivita' in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro
subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di
diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima  agenzia  di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che  tra  gli
utilizzatori   ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
  14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.  407,
le parole: «quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di
lavoratori  dipendenti  dalle  stesse  imprese  per  qualsiasi  causa
licenziati o sospesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «quando  esse
non siano effettuate in sostituzione di lavoratori  dipendenti  dalle
stesse imprese licenziati per giustificato  motivo  oggettivo  o  per
riduzione del personale o sospesi». 
  15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche  obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o  di
somministrazione producono la perdita di quella parte  dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione. 
  16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La risoluzione consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di
dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre
anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del
minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio
ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
competente per  territorio.  A  detta  convalida  e'  sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». 
  17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  presso
le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale. 
  18. In alternativa alla procedura di cui al comma  17,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della
comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro   di   cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la  veridicita'  della
data  e  la  autenticita'  della  manifestazione  di  volonta'  della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo  dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie. 
  19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non  proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione  di  cui
al comma 18, il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto,  per  il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o  il
lavoratore  non  aderisca,  entro  sette  giorni   dalla   ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui  al  comma  17  ovvero
all'invito ad  apporre  la  predetta  sottoscrizione,  trasmesso  dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero  qualora  non
effettui la revoca di cui al comma 21. 
  20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere  allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente  effettuata  quando  e'  recapitata  al  domicilio  della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di  lavoro  o  ad
altro  domicilio  formalmente  comunicato  dalla  lavoratrice  o  dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  21. Nei sette giorni di cui al comma 19,  che  possono  sovrapporsi
con il periodo di  preavviso,  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione  consensuale.  La
revoca puo' essere comunicata  in  forma  scritta.  Il  contratto  di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad  avere  corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata  svolta,  il  prestatore  non  matura  alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni  effetto  delle  eventuali  pattuizioni  a  esso  connesse  e
l'obbligo  in  capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   quanto
eventualmente percepito in forza di esse. 
  22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17  ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18,  il  datore  di  lavoro  non
provveda  a  trasmettere  alla  lavoratrice  o   al   lavoratore   la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di  trenta  giorni
dalla data delle  dimissioni  e  della  risoluzione  consensuale,  le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. 
  23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di  lavoro  che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione  consensuale  del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro  5.000  ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della  sanzione  sono  di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura  dei  figli  all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: 
    a) il padre lavoratore dipendente,  entro  i  cinque  mesi  dalla
nascita del figlio, ha l'obbligo  di  astenersi  dal  lavoro  per  un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre  lavoratore
dipendente puo' astenersi per un ulteriore  periodo  di  due  giorni,
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione
in relazione  al  periodo  di  astensione  obbligatoria  spettante  a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo  di  due  giorni
goduto in sostituzione  della  madre  e'  riconosciuta  un'indennita'
giornaliera  a  carico  dell'INPS  pari  al  100  per   cento   della
retribuzione e per il restante  giorno  in  aggiunta  all'obbligo  di
astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100  per
cento della retribuzione. Il padre lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al  datore  di  lavoro  dei
giorni prescelti per astenersi  dal  lavoro  almeno  quindici  giorni
prima dei  medesimi.  All'onere  derivante  dalla  presente  lettera,
valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni  2013,  2014   e   2015,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma  27,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo; 
    b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'
di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo  di  maternita',
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo  parentale
di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32  del  citato  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.   151   del   2001,   la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di  baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro. 
  25. Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti
delle risorse di cui al comma 26: 
    a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo  delle  misure
sperimentali di cui al comma 24; 
    b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24,  lettera
b), tenuto anche conto  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza. 
  26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a  determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma  24,  lettera  b),  e  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato
fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali  e'  riconosciuto  il  beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale. 
  27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della
presente legge, i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i
dirigenti, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,  i
lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso
l'utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti  impegnati  in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i
lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e
successive  modificazioni.  Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni
previste dalle discipline di settore»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo  e'  inserito
il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale  dei
lavoratori  e'  considerato  personale  di  cantiere   anche   quello
direttamente operante nei  montaggi  industriali  o  impiantistici  e
nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; 
    c)  all'articolo  5,  dopo  il  comma  8-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «8-quinquies. Al fine di evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli
esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; 
    d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui
all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della
attivazione degli eventuali accertamenti». 
  28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  247,  sono  soppresse   le   parole:   «In   via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,
i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti  dal  seguente:  «A
decorrere  dall'anno  2012  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo  i  criteri  di
cui al comma 67 e con la  modalita'  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro
annui, gia' presenti nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  relative  al  Fondo   per   il
finanziamento   di   sgravi   contributivi   per    incentivare    la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e'  abrogato  il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  29.  Per  l'anno  2011,  per  gli  sgravi   contributivi   di   cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del medesimo Ministero gia'  impegnate  per
le medesime finalita'. 
  30. All'articolo 22, comma 11, secondo  periodo,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo  non  inferiore  a
sei mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un  periodo  non
inferiore ad un anno ovvero per tutto  il  periodo  di  durata  della
prestazione  di  sostegno  al  reddito   percepita   dal   lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di  cui  al  secondo
periodo,  trovano  applicazione  i  requisiti   reddituali   di   cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b)». 
  31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali  sottoscritti
da   associazioni   dei   datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  del  settore   che   possono
individuare metodi e procedure  di  controllo  e  di  verifica  della
regolarita' complessiva degli appalti,»; 
    b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai  seguenti:
«Il committente imprenditore o  datore  di  lavoro  e'  convenuto  in
giudizio per  il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
eventuali ulteriori subappaltatori.  Il  committente  imprenditore  o
datore di lavoro puo' eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore  medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice  accerta  la
responsabilita'  solidale  di  tutti  gli  obbligati,   ma   l'azione
esecutiva  puo'  essere  intentata  nei  confronti  del   committente
imprenditore o datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.  Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione  di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». 
  32.  All'articolo  36,  comma  1,  lettera  b-bis),   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le  parole:  «definiti  dalla
contrattazione collettiva» e' inserita  la  seguente:  «nazionale»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o,  in  via  delegata,
dalla contrattazione a livelli decentrati». 
  33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per
i  quali  lo  stato  di  disoccupazione  costituisca  requisito,  gli
obiettivi e  gli  indirizzi  operativi  di  cui  al  comma  1  devono
prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni: 
    a) colloquio di orientamento entro i tre mesi  dall'inizio  dello
stato di disoccupazione; 
    b) azioni di orientamento collettive fra  i  tre  e  i  sei  mesi
dall'inizio dello  stato  di  disoccupazione,  con  formazione  sulle
modalita'  piu'  efficaci  di  ricerca  di  occupazione  adeguate  al
contesto produttivo territoriale; 
    c) formazione  della  durata  complessiva  non  inferiore  a  due
settimane tra i sei e  i  dodici  mesi  dall'inizio  dello  stato  di
disoccupazione,   adeguata   alle   competenze   professionali    del
disoccupato e  alla  domanda  di  lavoro  dell'area  territoriale  di
residenza; 
    d) proposta di adesione ad iniziative di  inserimento  lavorativo
entro la scadenza  del  periodo  di  percezione  del  trattamento  di
sostegno del reddito. 
  1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto  di  lavoro,
che  comportino  la  sospensione  dall'attivita'  lavorativa  per  un
periodo  superiore  ai  sei  mesi,  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi
operativi di cui al comma 1  devono  prevedere  almeno  l'offerta  di
formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»; 
    b) all'articolo 3,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Livelli essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  servizi  per
l'impiego»; 
    c) all'articolo 4, comma 1: 
      1) la lettera a) e' abrogata; 
      2) alla lettera c), le parole:  «con  durata  del  contratto  a
termine o,  rispettivamente,  della  missione,  in  entrambi  i  casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si  tratta  di
giovani,» sono soppresse; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso  di  lavoro
subordinato di durata inferiore a sei mesi». 
  34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei e' definito un sistema di premialita',  per  la  ripartizione
delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla  prestazione  di
politiche attive e servizi per l'impiego. 
  35.  Entro  il  30  giugno  2013  l'INPS  predispone  e   mette   a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera g), del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati
individuali  dei   beneficiari   di   ammortizzatori   sociali,   con
indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali  relativi  al  tipo  di  ammortizzatore  sociale  di   cui
beneficiano. 
  36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi  in  misura
non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto  obbligo  ai
servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  g),  del
medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui  al
comma 35, con le modalita'  definite  dall'INPS,  i  dati  essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte  nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali. 
  37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34  a  36
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  38.  Nei  casi  di  presentazione  di  una  domanda  di  indennita'
nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2,  comma
1, del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  resa  dall'interessato  all'INPS,   che
trasmette la dichiarazione  al  servizio  competente  per  territorio
mediante il sistema informativo di  cui  al  comma  35  del  presente
articolo. 
  39.  Al  fine  di  semplificare   gli   adempimenti   connessi   al
riconoscimento  degli  incentivi  all'assunzione,  le  regioni  e  le
province mettono a disposizione dell'INPS,  secondo  modalita'  dallo
stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per
il riconoscimento degli incentivi  all'assunzione,  ivi  comprese  le
informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato  di
disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui  al  primo  periodo  sono
messe inoltre  a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del  lavoro  di  cui  all'articolo  15  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 
  40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e  beneficiario
di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della  presente  legge,  decade  dal
trattamento  qualora  rifiuti  di  essere  avviato  ad  un  corso  di
formazione o di riqualificazione  o  non  lo  frequenti  regolarmente
senza un giustificato motivo. 
  41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o  di
indennita' o di sussidi, la  cui  corresponsione  e'  collegata  allo
stato di disoccupazione o di inoccupazione,  decade  dai  trattamenti
medesimi, quando: 
    a) rifiuti  di  partecipare  senza  giustificato  motivo  ad  una
iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta  dai  servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  g),  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non
vi partecipi regolarmente; 
    b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un  livello
retributivo superiore almeno del 20 per  cento  rispetto  all'importo
lordo dell'indennita' cui ha diritto. 
  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando  le
attivita' lavorative o di formazione ovvero  di  riqualificazione  si
svolgono in un luogo che  non  dista  piu'  di  50  chilometri  dalla
residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile  mediamente
in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 
  43.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  40,  41  e  42,  il  lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto
alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati. 
  44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,
e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli  eventi
di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS,  che  provvede  ad  emettere  il
provvedimento  di  decadenza,  recuperando  le  somme   eventualmente
erogate per periodi di non spettanza del trattamento. 
  45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso  ricorso
al comitato provinciale  di  cui  all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. 
  46. Al decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  l'articolo
1-quinquies e' abrogato. 
  47. All'articolo 19 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 10 e' abrogato. 
  48. All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 30, alinea, le parole: «in  conformita'  all'articolo
117 della  Costituzione  e  agli  statuti  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  alle
relative  norme  di  attuazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281»; 
    b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) servizi per l'impiego e politiche attive»; 
    c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
      «e-bis) attivazione del soggetto che cerca  lavoro,  in  quanto
mai occupato, espulso o beneficiario di  ammortizzatori  sociali,  al
fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; 
      e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel
mercato del lavoro; 
      e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
      e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono  espulsi,  per
un loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
      e-sexies) collocamento  di  soggetti  in  difficile  condizione
rispetto alla loro occupabilita'». 
  49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della  legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  comma  30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve  essere  assicurata
l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai
commi da 33 a 49. 
  51.  In  linea  con  le  indicazioni   dell'Unione   europea,   per
apprendimento permanente si intende  qualsiasi  attivita'  intrapresa
dalle persone in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita'  e
le competenze,  in  una  prospettiva  personale,  civica,  sociale  e
occupazionale. Le  relative  politiche  sono  determinate  a  livello
nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire  dalla
individuazione  e   riconoscimento   del   patrimonio   culturale   e
professionale comunque accumulato  dai  cittadini  e  dai  lavoratori
nella  loro  storia  personale  e   professionale,   da   documentare
attraverso la piena realizzazione di una  dorsale  informativa  unica
mediante   l'interoperabilita'   delle   banche   dati   centrali   e
territoriali esistenti. 
  52. Per apprendimento formale si intende quello che  si  attua  nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
o di una certificazione riconosciuta. 
  53. Per apprendimento non formale si intende quello  caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori
dei sistemi indicati al comma 52,  in  ogni  organismo  che  persegua
scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
  54. Per apprendimento informale si  intende  quello  che,  anche  a
prescindere  da  una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle  situazioni
di vita quotidiana e nelle  interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 
  55. Con la  medesima  intesa  di  cui  al  comma  51  del  presente
articolo, in coerenza  con  il  principio  di  sussidiarieta'  e  nel
rispetto delle  competenze  di  programmazione  delle  regioni,  sono
definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di
criteri generali e priorita' per la promozione  e  il  sostegno  alla
realizzazione di reti  territoriali  che  comprendono  l'insieme  dei
servizi di istruzione, formazione e  lavoro  collegati  organicamente
alle strategie per la crescita economica,  l'accesso  al  lavoro  dei
giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli  immigrati.  In  tali
contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti: 
    a) il sostegno alla costruzione,  da  parte  delle  persone,  dei
propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di
cui ai commi da 51 a 54,  ivi  compresi  quelli  di  lavoro,  facendo
emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone  in
correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori
di  riferimento,   con   particolare   attenzione   alle   competenze
linguistiche e digitali; 
    b) il riconoscimento di crediti  formativi  e  la  certificazione
degli apprendimenti comunque acquisiti; 
    c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto  il  corso
della vita. 
  56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali  dei
servizi concorrono anche: 
    a) le universita', nella loro autonomia, attraverso  l'inclusione
dell'apprendimento permanente  nelle  loro  strategie  istituzionali,
l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche  la
formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata,
idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati  nazionali,
europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle  persone  e
dello sviluppo sociale ed economico; 
    b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; 
    c) le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere  la  crescita  del
sistema  imprenditoriale  e  del  territorio,  che   comprendono   la
formazione,  l'apprendimento  e  la  valorizzazione   dell'esperienza
professionale acquisita dalle persone; 
    d)  l'Osservatorio  sulla  migrazione  interna  nell'ambito   del
territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali  11  dicembre  2009,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del  13  marzo  2010;  le
strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca. 
  57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza  unificata,  nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  formative,
delle universita' e degli  istituti  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno  o  piu'  decreti
legislativi per la definizione delle norme  generali  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni,  riferiti  agli  ambiti  di  rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  l'individuazione  e  validazione  degli
apprendimenti non formali e informali,  con  riferimento  al  sistema
nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64  a
68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54,  acquisiti  dalla  persona,  quali
servizi  effettuati  su  richiesta  dell'interessato,  finalizzate  a
valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle  persone  e
la consistenza  e  correlabilita'  dello  stesso  in  relazione  alle
competenze certificabili e  ai  crediti  formativi  riconoscibili  ai
sensi dei commi da 64 a 68; 
    b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale  e
informale di cui alla lettera a) effettuate  attraverso  un  omogeneo
processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri  e
prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in  modo
da assicurare a tutti pari opportunita'; 
    c)  riconoscimento  delle  esperienze  di  lavoro   quale   parte
essenziale del percorso educativo, formativo  e  professionale  della
persona; 
    d) definizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per
l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
istituzionalmente competenti in materia di istruzione,  formazione  e
lavoro, ivi incluse le  imprese  e  loro  rappresentanze  nonche'  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli
di  istruzione  e  formazione  e  alle  qualificazioni  compresi  nel
repertorio nazionale di cui al comma 67; 
    f) previsione di procedure di  convalida  dell'apprendimento  non
formale e informale e di riconoscimento  dei  crediti  da  parte  dei
soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di  semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi  di  garanzia  della  qualita'  e
valorizzazione del patrimonio culturale  e  professionale  accumulato
nel tempo dalla persona; 
    g) effettuazione di riscontri e prove  di  cui  alla  lettera  b)
sulla base di quadri di  riferimento  e  regole  definiti  a  livello
nazionale, in relazione ai livelli e ai  sistemi  di  referenziazione
dell'Unione europea  e  in  modo  da  assicurare,  anche  a  garanzia
dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la  comparabilita'
delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale. 
  59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza,  e'  considerato  anche  il  ruolo
svolto dagli organismi di certificazione  accreditati  dall'organismo
unico nazionale di accreditamento ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
  60. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al comma  58,  il  Governo  puo'  adottare
eventuali disposizioni integrative  e  correttive,  con  le  medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 
  61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al  comma  58  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la  quota  dei  costi  a
carico della persona che chiede la convalida  dell'apprendimento  non
formale e informale e la relativa certificazione delle competenze. 
  62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei  lavoratori,  nonche'  di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  a
favorire le forme  di  coinvolgimento  dei  lavoratori  nell'impresa,
attivate  attraverso  la  stipulazione  di  un  contratto  collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori,  o  di  appositi  organi  individuati  dal
contratto medesimo, nel  rispetto  dei  livelli  minimi  fissati  dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25,  di  recepimento  della
direttiva   2002/14/CE   sull'informazione   e   consultazione    dei
lavoratori; 
    b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e  degli
esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione
di organismi congiunti, paritetici o  comunque  misti,  dotati  delle
prerogative adeguate; 
    c) istituzione di  organismi  congiunti,  paritetici  o  comunque
misti, dotati di  competenze  di  controllo  e  partecipazione  nella
gestione di materie quali la sicurezza dei  luoghi  di  lavoro  e  la
salute dei lavoratori, l'organizzazione  del  lavoro,  la  formazione
professionale,  la  promozione  e  l'attuazione  di  una   situazione
effettiva di pari opportunita', le forme di  remunerazione  collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e  alle  loro
famiglie, forme di welfare aziendale, ogni  altra  materia  attinente
alla responsabilita' sociale dell'impresa; 
    d) controllo sull'andamento o su determinate scelte  di  gestione
aziendali,  mediante  partecipazione  di  rappresentanti  eletti  dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali  in  organi  di
sorveglianza; 
    e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli
utili  o  al  capitale  dell'impresa  e  della   partecipazione   dei
lavoratori all'attuazione e al risultato di  piani  industriali,  con
istituzione di forme di accesso  dei  rappresentanti  sindacali  alle
informazioni sull'andamento dei piani medesimi; 
    f) previsione che nelle imprese esercitate in forma  di  societa'
per azioni o di societa' europea, a norma  del  regolamento  (CE)  n.
2157/2001  del  Consiglio,  dell'8   ottobre   2001,   che   occupino
complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto
preveda che l'amministrazione e il controllo sono  esercitati  da  un
consiglio  di  gestione  e  da  un  consiglio  di  sorveglianza,   in
conformita' agli articoli  da  2409-octies  a  2409-quaterdecies  del
codice  civile,  possa   essere   prevista   la   partecipazione   di
rappresentanti dei lavoratori  nel  consiglio  di  sorveglianza  come
membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi  diritti  e  gli
stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti,  compreso
il diritto di voto; 
    g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti
al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti  di
opzione sulle stesse, direttamente  o  mediante  la  costituzione  di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di  investimento  a
capitale variabile, oppure di associazioni  di  lavoratori,  i  quali
abbiano  tra  i  propri  scopi  un  utilizzo  non  speculativo  delle
partecipazioni e  l'esercizio  della  rappresentanza  collettiva  nel
governo dell'impresa. 
  63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al  comma  62  si
applicano le disposizioni di cui al comma 90  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto  compatibili.  Dai  decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma  62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma  62
puo' essere adottato solo dopo che la legge  di  stabilita'  relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione  avra'  disposto
le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso. 
  64.  Il  sistema  pubblico  nazionale   di   certificazione   delle
competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su  tutto
il territorio nazionale nel rispetto dei principi di  accessibilita',
riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'. 
  65. La  certificazione  delle  competenze  acquisite  nei  contesti
formali, non formali ed informali e' un atto pubblico  finalizzato  a
garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti,  in
coerenza  con  gli  indirizzi   fissati   dall'Unione   europea.   La
certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo  che  documenta  formalmente  l'accertamento  e  la  convalida
effettuati da un  ente  pubblico  o  da  un  soggetto  accreditato  o
autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate  a  criteri
di   semplificazione,   tracciabilita'   e    accessibilita'    della
documentazione e  dei  servizi,  soprattutto  attraverso  la  dorsale
informativa unica di cui al comma 51, nel  rispetto  delle  norme  di
accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. 
  66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si  intende
un insieme strutturato di conoscenze e  di  abilita',  acquisite  nei
contesti di cui ai commi da  51  a  54  e  riconoscibili  anche  come
crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel  caso
degli apprendimenti non formali e informali secondo  quanto  previsto
dai commi da 58 a 61. 
  67.  Tutti  gli  standard   delle   qualificazioni   e   competenze
certificabili ai sensi del sistema pubblico  di  certificazione  sono
raccolti in repertori codificati a  livello  nazionale  o  regionale,
pubblicamente riconosciuti e accessibili in un  repertorio  nazionale
dei  titoli  di  istruzione  e  formazione  e  delle   qualificazioni
professionali. 
  68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al  comma  58,  sono
definiti: 
    a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64,  che  contengono
gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita'
delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; 
    b) i criteri per la definizione e  l'aggiornamento,  almeno  ogni
tre anni,  del  repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali; 
    c) le modalita' di registrazione  delle  competenze  certificate,
anche con riferimento al libretto  formativo  ed  alle  anagrafi  del
cittadino. 
  69.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per  l'anno  2013,
2.921 milioni di euro per l'anno 2014,  2.501  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni  di
euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per  l'anno  2018,  2.148
milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede: 
    a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014  milioni
di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  dei
risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79; 
    b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907  milioni  di
euro per l'anno 2014, 785  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  766
milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017,
426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro  per  l'anno
2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  riduzione  delle  dotazioni
finanziarie  del   programma   di   spesa   «Regolazioni   contabili,
restituzioni  e  rimborsi  di  imposta»  nell'ambito  della  missione
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui  si  verifichino,  o
siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
previsioni  di  cui  al  comma  69,  fatta   salva   l'adozione   dei
provvedimenti di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera  l),  della
citata legge n. 196 del  2009,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013,  con  proprio  decreto,
alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria,  delle  dotazioni  finanziarie  disponibili  iscritte  a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito
delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli  stanziamenti
relativi  all'istituto  della  destinazione  del  cinque  per   mille
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  gli  stanziamenti
relativi  alle  spese  per  la  tutela  dell'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni,  e'  autorizzato
ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  le  predette  somme.   Le
amministrazioni  potranno  proporre  variazioni  compensative,  anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati,  nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza. 
  71. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento»  e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; 
    b) alla lettera b-bis), le  parole:  «nella  misura  del  90  per
cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  del  70  per
cento». 
  73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Nella  determinazione  degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72. 
  74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di  cui  al
presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013. 
  75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal
comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale
sui  diritti  di  imbarco  di  passeggeri  sugli  aeromobili  di  cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio  2013,  di  due
euro  a   passeggero   imbarcato.   Le   maggiori   somme   derivanti
dall'incremento dell'addizionale disposto  dal  presente  comma  sono
versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla  disposizione
di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo  2,  e  in  riferimento
alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50  del
medesimo articolo 2. 
  76.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  334  del  codice  delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n.  209,   applicato   sui   premi   delle   assicurazioni   per   la
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  per  il  quale   l'impresa   di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei  confronti  del
contraente, e'  deducibile,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,
lettera e), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal
reddito complessivo del contraente medesimo per la parte  che  eccede
40 euro. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si  applica  a
decorrere dall'anno 2012. 
  77. L'INPS e l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della  propria  autonomia,
adottano  misure  di  razionalizzazione   organizzativa,   aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge  12
novembre 2011, n. 183, e dall'articolo  21,  commi  da  1  a  9,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  volte  a  ridurre  le  proprie
spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro  annui  a
decorrere   dall'anno   2013.   Le   riduzioni   sono   quantificate,
rispettivamente, in 18 milioni di euro annui  per  l'INAIL  e  in  72
milioni di euro per l'INPS, sulla base di  quanto  stabilito  con  il
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  emanato  in
applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui  al
presente comma sono versate entro il 30 giugno  di  ciascun  anno  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  nell'ambito
della  propria  autonomia,   adotta   misure   di   razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4,
comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte  a  ridurre  le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro  10  milioni  a
decorrere dall'esercizio  2013,  che  sono  conseguentemente  versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo  dello  stato
di previsione dell'entrata. 
  79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti
di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle
disposizioni  vigenti  ivi  indicate,  anche  con  riferimento   alla
effettiva  riduzione  delle  spese  di   funzionamento   degli   enti
interessati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2012 un comunicato relativo alla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.»


ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  recante:
«Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva  di  crescita.».  (Legge   pubblicata   nel   supplemento
ordinario n. 136/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  153
del 3 luglio 2012). (12A07720) 
    Nella legge citata in epigrafe,  pubblicata  nel  sopra  indicato
Supplemento ordinario, all'art. 1, comma 40, capoverso art.  7,  alla
pag. 7 prima colonna, al comma  7,  ultimo  rigo,  dove  e'  scritto:
«...lettere a) e b), del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276.», leggasi: «...lettere a), c) ed e), del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276.». 

In relazione ad alcune disposizioni contenute nella Legge 92-2012, in vigore dal 18 luglio 2012, il Ministero del Lavoro fornisce, in una circolare, indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo, riservandosi sin d’ora di fornire, rispetto a ciascun istituto, chiarimenti più esaustivi con separati provvedimenti.

Circolare n. 18 del 18 luglio 2012

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