Decreto Sviluppo: le modifiche alle agevolazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico

 

Gru - foto di o0.Con il nuovo decreto viene meno la cosiddetta gradazione dei bonus, finora strutturati in due tipologie: uno base, destinato alle ristrutturazioni, uno più ricco e selettivo, per agevolare interventi di efficientamento energetico. Il pacchetto di norme approvato dal Governo, contenente le 'misure urgenti per la crescita del paese, allinea infatti al 50% le detrazioni di imposta per tali spese. Ma, mentre per il recupero edilizio si tratta di un innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF dal 36% al 50%, per l'efficienza energetica, invece, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, il bonus scende dal 55% al 50% (fino al 31 dicembre 2012 resta del 55%). Obiettivo principale del provvedimento, rilanciare il settore edile, incentivando la ripresa dei cantieri e contrastando il lavoro nero.

Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione

Il bonus per le spese di ristrutturazione, documentate e sostenute nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto sviluppo ed il 30 giugno 2013, passerà dal 36% al 50%. Salirà, inoltre, il limite massimo di spesa per unità immobiliare, che da da 48mila euro passa a 96mila euro.
Restano gli stessi sia gli interventi ammessi alla agevolazione che le regole per usufruirne, compresa la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali.

Fino all'entrata in vigore del dl e dopo il 30 giugno 2013, la detrazione ritornerà al 36% e limite massimo di spesa a 48 mila euro - l'incentivo è diventato strutturale e inserito nel TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi - art. 16 bis) in seguito all'emanazione del decreto Salva Italia.

Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica - Legge 296/2006, artt. 344 - 347

E’ consentita, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, la detrazione di imposta del 50%, anzichè del 55%, sulle spese per interventi:

  • di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, purché si realizzi un risparmio annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale pari almeno al 20%;
  • sull'involucro, con rispetto dei valori di trasmittanza definiti dalla legge;
  • relativi all'installazione di pannelli solari;
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

con tetti di spesa che variabili a seconda della tipologia di opera, così come avviene adesso.

Fino al 31 dicembre 2012, invece, resta valida la detrazione pari al 55%.

Agevolazioni fiscali per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici - TUIR, art. 16 bis - lett. h)

Tra i provvedimenti del governo, anche lo sblocco della detrazione del 36% - inserita nel Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, art. 16 bis - lettera h), e tenuta bloccata dallo stesso fino al 31 dicembre 2012 - per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di un qualunque efficientamento energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia: in maniera retroattiva, infatti, il decreto Sviluppo anticipa al 1 gennaio 2012 la possibilità di usufruire di tale detrazione, mentre, per il periodo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 2013, prevede l'innalzamento del bonus dal 36 al 50% con tetto di spesa pari a 96mila euro.

Si tratta di una categoria più ampia di interventi rispetto alla precedente, poichè non vincolata alla quota di risparmio energetico del 20%, né ai valori di trasmittanza da rispettare. Tuttavia, sono ancora da definire documentazione e normativa da rispettare.

Links

Testo Unico sulle Imposte dei Redditi - art. 16 bis

Legge 296/2006

Decreto Salva Italia

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