Fondo solidarieta' prima casa - L 244-2007: nel decreto 27-2013 i nuovi criteri per la sospensione dei mutui

Trasloco - foto di moca.interactiveNuove regole per l'accesso alla sospensione delle rate dei contratti di mutuo a valere sul Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa (legge n. 244 del 24 dicembre 2007). Il regolamento che modifica le norme di attuazione della legge - contenute nel decreto n. 132 del 21 giugno 2010 - è stato approvato con decreto n. 37 del 22 febbraio 2013 e pubblicato il 14 aprile in Gazzetta ufficiale. L'operatività del Fondo è prevista a partire dal 27 aprile.

Le legge 244/2007 ha previsto - all'articolo 2, comma 475 - l'istituzione di un Fondo di solidarietà diretto a finanziare la sospensione del pagamento delle rate per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.

Condizioni soggettive per l'accesso al beneficio

Il regolamento di attuazione, approvato con decreto n. 132/2010, subordinava il beneficio alla presenza di almeno una di queste condizioni:

  • perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
  • pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
  • spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
  • aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

Questi criteri sono stati modificati dal decreto n. 37/2013 e ora consistono in:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione;
  • morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento.

Caratteristiche dei mutui ammessi e non ammessi alla moratoria

Il decreto 37/2013 introduce novità anche in merito ai mutui ammessi all'agevolazione del Fondo. Da una parte, il nuovo testo stabilisce infatti che la sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai mutui:

  • a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
  • b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
  • c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

Dall'altra, il regolamento esclude mutui che presentano almeno una di queste caratteristiche:

  • a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
  • b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso».

Infine, mentre il decreto del 2010 prevedeva, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso da parte del Fondo alle banche:

  1. dei costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
  2. degli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, quindi, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro,

il nuovo regolamento non prevede più il rimborso delle spese notarili.

Le richieste potranno essere presentate dal 27 aprile attraverso la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Links

Decreto n. 37 del 22 febbraio 2013

Decreto n. 132 del 21 giugno 2010

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007

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