Puglia: bando per i nuclei familiari
Descrizione
Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di “Buoni servizio di conciliazione” per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza.
Il bando ha l’obiettivo generale di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura.
Sono destinatari dei buoni servizio di conciliazione, finalizzati all’accesso ad una delle strutture (asilo nido, sezione primavera, centro diurno socioeducativo per minori) o ad uno dei servizi (centro ludico prima infanzia, ludoteca, centro polivalente per minori, servizi di educativa domiciliare per minori e per la prima infanzia, servizi innovativi e sperimentali per la prima infanzia e servizi socioeducativi per il tempo libero) rientranti nel Catalogo dell’offerta per minori, i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti uno o più minori tra 0 e 17 anni alla data di presentazione dell’istanza su piattaforma telematica.
I requisiti di ammissibilità al beneficio sono i seguenti:
- con riferimento alla situazione economica:
ISEE non superiore a € 40.000 (attestato da Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione) riferita alla composizione del nucleo familiare autocertificata in fase di accreditamento su piattaforma telematica nella compilazione della “scheda famiglia” alla quale è abbinato il “codice famiglia”; - con riferimento alla condizione nel mercato del lavoro:
a) Uno o entrambi i genitori occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa e/o
b) uno o entrambi i genitori partecipanti ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese promosse nell’ambito di:
– Programma Operativo Regionale FSE
– iniziative comunitarie
– interventi di formazione continua di cui all’art. 9 della L. 236/1993
– interventi di formazione di cui all’art. 6 della L. 53/2000
– altre attività formative su autorizzazione dell’Amministrazione regionale
– formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale
– presentazione a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l’Impiego nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione.
E’ possibile presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione esclusivamente per quei servizi/strutture iscritti nel Catalogo dell’offerta per minori (A.D. n. 746/2011) consultabile su piattaforma telematica all’atto di presentazione dell’istanza.
Il bando prevede il pagamento, per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità nell’anno, della tariffa applicata dai soggetti iscritti nel Catalogo online dell’offerta per minori.
Il pagamento avviene a seguito dell’effettiva erogazione del servizio di conciliazione per il quale è stato effettuato l’abbinamento con i nuclei familiari richiedenti, sulla base della tariffa dichiarata all’atto di iscrizione al Catalogo dell’offerta ovvero successivamente definita con la sottoscrizione del Contratto, e comunque entro i limiti fissati dagli appositi provvedimenti di approvazione delle tariffe di riferimento regionale, ove presenti.
Il pagamento della tariffa applicata trova copertura a valere sulle risorse assegnate all‘Azione 3.3.1 del PO FESR 2007-2013, sia a valere sulla Quota UE + Stato che a valere sulle altre risorse nazionali e regionali poste a cofinanziamento, entro i limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali sociali, in misura corrispondente alle percentuali di copertura indicate nella seguente tabella, determinate in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevano da attestazione regolarmente rilasciate ed in corso di validità:
ISEE e PERCENTUALE DI COPERTURA
- da 0 a € 7.500 - 100% della tariffa applicata al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili
- da € 7.501 a € 10.000 - 95% della tariffa applicata
- da € 10.001 a € 13.000 - 80% della tariffa applicata
- da € 13.001 a € 15.000 - 70% della tariffa applicata
- da € 15.001 a € 20.000 - 60% della tariffa applicata
- da € 20.001 a € 25.000 - 50% della tariffa applicata
- da € 25.001 a € 30.000 - 40% della tariffa applicata
- da € 30.001 a € 35.000 - 30% della tariffa applicata
- da € 35.001 a € 40.000 - 20% della tariffa applicata
I nuclei familiari, per la rimanente quota parte, mensilmente compartecipano alla spesa per il servizio erogato fino a concorrere all’importo della tariffa applicata, ad esclusione della prima soglia di reddito al di sotto della quale il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera a) del Regolamento regionale n. 4/2007, al netto della quota fissa pari ad € 50 mensili.
I nuclei familiari, nella persona di uno dei genitori o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale, presentano istanza di accesso al servizio di conciliazione scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell’offerta per minori.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
La compilazione on-line dell’istanza può avvenire a partire dalle ore 12,00 del 15 gennaio 2013.
La procedura è “a sportello”, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili a valere sul PO FESR ovvero su altre fonti finanziarie nazionali e/o regionali coerenti con il complessivo intervento di sostegno, e comunque non oltre il 31 luglio 2015.
La presentazione dell’istanza avviene in quattro fasi:
- FASE A: Accreditamento referente nucleo familiare,
- FASE B: Generazione codice famiglia,
- FASE C: Accreditamento nucleo familiare,
- FASE D: Istanza di accesso al servizio di conciliazione.
L‘istruttoria formale delle istanze di accesso pervenute sulla piattaforma dedicata è espletata dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale in cui risiede il minore ovvero, sulla base di apposito formale accordo tra i Comuni dell’Ambito, dal Comune interessato o da altro soggetto pubblico formalmente incaricato, ai sensi di legge, entro 30 giorni dal caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica da parte del soggetto gestore, rispettando l’ordine temporale di caricamento sulla piattaforma.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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