Piemonte: risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale delle Comunita' Montane
Descrizione
Bando per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale delle Comunita' Montane.
L’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dipendenti delle Comunità montane che alla data di pubblicazione del bando siano dipendenti delle categorie e dirigenti a tempo indeterminato di tali enti.
Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:
- i dipendenti che effettuano mobilità volontaria presso altro ente in attuazione delle disposizioni dell’art. 18 della Legge regionale n. 11/2012;
- idipendenti che hanno i requisiti per la risoluzione unilaterale di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008.
Ai dipendenti è corrisposta una indennità supplementare, secondo le modalità indicate nei punti successivi, attingendo ad un apposito fondo nei limiti delle risorse finanziarie correlate alle risorse disponibili per il pagamento degli stipendi del personale delle Comunità montane, che verrà appositamente costituito in sede di
bilancio.
In fase di prima attuazione, l’indennità verrà direttamente erogata dalla Comunità montana di appartenenza del dipendente, o dall’Unione di Comuni nei casi di cui all’art. 12, comma 9, della Legge regionale n. 11/2012, nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente disciplina. A seguito dello scioglimento delle Comunità montane, ad eccezione dei casi di cui all’art. 12, comma 9, della Legge regionale n. 11/2012, l’indennità sarà corrisposta dalla Regione Piemonte, secondo modalità individuate con successiva Deliberazione della Giunta Regionale.
L’indennità supplementare viene attribuita nella misura di 24 mensilità ai dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni volontarie nelle seguenti ipotesi:
- in via anticipata di almeno dodici mesi dal raggiungimento della pensione di anzianità (vecchio ordinamento) e pensione anticipata (nuovo ordinamento);
- in via anticipata di almeno dodici mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia (vecchio e nuovo ordinamento);
- dipendenti che esercitano il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (art. 1,c. 9, Legge 243/04).
L’indennità supplementare viene inoltre attribuita nella misura di 2 (due) mensilità per ogni mese mancante al raggiungimento del diritto alla corresponsione del trattamento della pensione di anzianità (vecchio ordinamento) o anticipata (nuovo ordinamento) ai dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni volontarie in via anticipata di almeno sei mesi.
Ai dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 l’accesso al pensionamento per somma di requisiti età‐anzianità contributiva (c.d. quota) e che cessino entro 30 giorni dalla data di chiusura del presente bando è concessa un’indennità supplementare pari a 6 mensilità. L’indennità supplementare viene corrisposta al dipendente che propone la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nella misura del 90%, con le seguenti modalità :
- al dipendente che cessa entro il mese di marzo vengono corrisposte, entro i due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la cessazione, le prime 12 mensilità. Le 12 mensilità successive verranno corrisposte entro i primi due mesi dell’anno successivo ;
- al dipendente che cessa da aprile verrà corrisposto, entro i due mesi successivi a quello di cessazione, il numero di mensilità annuali residue che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio, 12 mensilità entro i primi due mesi dell’anno successivo e il saldo entro i primi due mesi del terzo anno.
L’ulteriore 10% sarà erogato a seguito di definizione dell’aliquota IRPEF da applicare nel rispetto della normativa fiscale.
Alle predette mensilità viene applicata una tassazione d’acconto non superiore al 33%.
Le domande devono essere presentate dal 15 aprile 2013 al 13 giugno 2013.
La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, corredata da modello PA04 dovrà essere spedita entro il termine indicato dal presente bando alla Comunità montana di appartenenza ed alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Montagna ‐ Corso De Gasperi, 40 ‐ 12100 Cuneo.
Farà fede la data del timbro postale.
Per la determinazione dell’importo mensile, vengono prese in considerazione la retribuzione composta dagli elementi sopra indicati; quella di posizione o alta professionalità per i dipendenti di categoria e quella di posizione per i dirigenti, correlata all’incarico rivestito presso la Comunità montana nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per “misura mensile vigente” alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si intende quella risultante dal cedolino di stipendio del dipendente del mese in cui è compreso l’ultimo giorno di lavoro.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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