Piemonte: sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale di agenzie formative
Descrizione
Bando per la gestione di contributi per il sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale di agenzie formative che concorrono ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del D.D.I.F.
Sono beneficiari dei contributi i/le lavoratori/trici che hanno lasciato o perso il lavoro presso una sede sita in Piemonte di agenzie formative che concorrono all’assolvimento dell’obbligo di istruzione/diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che, alla data del 1.01.2010 o in data successiva e fino al momento della presentazione della domanda:
1) siano state o siano in una delle seguenti condizioni:
- fallimento,
- concordato preventivo,
- liquidazione coatta amministrativa,
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza,
- amministrazione straordinaria speciale,
oppure
2) abbiano attivato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis della legge fallimentare.
Il/la lavoratore/trice deve essere stato/a precedentemente occupato/a con un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale.
Il contributo è concesso con differenti modalità a seconda del fatto che:
a) il/la lavoratore/trice sia in stato di disoccupazione e non avvii un’attività di impresa/autonoma con Partita IVA;
b) il/la lavoratore/trice in stato di disoccupazione abbia creato o crei un’attività di impresa avente la sede interessata dall’intervento (sede legale o unità locale come censita dalla C.C.I.A.A.) in Piemonte;
c) il/la lavoratore/trice in stato di disoccupazione abbia avviato o avvii un’attività di lavoro autonomo con Partita IVA, eleggendo domicilio professionale o fiscale in Piemonte.
Per quanto riguarda la tipologia b):
- al momento della domanda l’impresa può essere costituita a partire dall’1.01.2012 purché non risulti ancora attiva alla C.C.I.A.A. territorialmente competente; ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa dovrà risultare in attività entro 45 giorni dalla data di accoglimento della domanda e di ammissione all’agevolazione; oppure
- al momento della domanda l’impresa può non essere ancora costituita, purché, ai fini dell’erogazione del contributo, l’impresa sia costituita e posta in attività entro 45 giorni dalla data di accoglimento della domanda e di ammissione all’agevolazione; di ciò dovrà essere data comunicazione ad APL.
Per quanto riguarda la tipologia c):
- al momento della domanda l’attività di lavoro autonomo con Partita IVA può essere stata avviata a partire dall’1.01.2011; oppure
- al momento della domanda l’attività di lavoro autonomo con Partita IVA può non essere stata avviata purché, ai fini dell’accoglimento della domanda e dell’ammissione all’agevolazione, lo sia entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ai fini dell’accoglimento della domanda e dell’ammissione all’agevolazione per tutte le tipologie, il/la lavoratore/trice deve risultare in stato di disoccupazione, in aggiunta per la tipologia c) deve essere attivata la P.IVA.
La chiusura dell’attività imprenditoriale/di lavoro autonomo con Partita IVA o il trasferimento delle stesse fuori del territorio regionale prima di 16 mesi dall’accoglimento della domanda e dall’ammissione all’agevolazione determinano la revoca dello stesso da parte di APL, con conseguente richiesta di restituzione di quanto percepito.
La somma dell’indennità di disoccupazione e del sostegno al reddito erogato in attuazione del presente bando è pari al massimo a € 20.000. Nel caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo con P.IVA tale limite viene ridotto ad € 18.000.
L’entità del contributo a titolo di sostegno al reddito verrà, pertanto, calcolata in rapporto all’ammontare dell’indennità di disoccupazione percepita o che sarà percepita dal/dalla lavoratore/trice, secondo lo schema all'articolo 5 del bando (vedi Links).
Le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 1° dicembre 2012 al 30 marzo 2013 o comunque fino ad esaurimento delle risorse previste a EBiRFoP Piemonte mediante:
- raccomandata A/R a EBiRFoP Piemonte, (intestata: EBirFoP – Bando Sostegno al reddito c/o Enaip Piemonte Via del Ridotto 5 – 10147 Torino );
- consegna a mano all’ufficio di EBiRFoP Piemonte costituito presso Enaip Piemonte Via del Ridotto 5 – 10147 Torino, nei giorni e negli orari indicati nell’Allegato 2 al bando (vedi Links);
- posta elettronica certificata – Ebirfop_sostegno@pec.enaiponline.eu.
Il contributo concesso in attuazione del presente bando non è cumulabile con altri contributi concessi dalla Regione Piemonte per l’avvio della stessa attività imprenditoriale o per l’avvio della stessa attività di lavoro autonomo con Partita IVA. Per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti di stato si fa presente che:
- l’agevolazione è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni che costituiscono aiuto di stato solo fino al raggiungimento dell’intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea cui sono soggette tali altre agevolazioni;
- in ogni caso, nel rispetto del Regolamento de minimis, l’agevolazione concessa nell’ambito del presente intervento, sommata agli altri aiuti de minimis concessi alla stessa impresa, anche da altri enti nell’esercizio finanziario in corso al momento della concessione e nei due esercizi finanziari precedenti, non deve superare € 200.000; nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto su strada la soglia massima sopra indicata è ridotta a € 100.000.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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