Emilia-Romagna: alloggi in locazione per nuclei familiari terremotati

Data chiusura
31 May 2013
Agevolazione
Regionale
Stanziamento
€ 6 000 000
Soggetto gestore
Regione Emilia-Romagna

Descrizione

Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Con Ordinanza n. 26  del 10 aprile 2014, pubblicata sul Bur n. 108 del 10 aprile 2014, è stata approvata la possibilità di stipula di nuovi contratti di locazione temporanea, in logica di continuità, a favore dei locatari/assegnatari degli alloggi di cui al bando in oggetto.

 

Il Commissario delegato, su proposta dei Comuni, reperisce alloggi in locazione ad uso abitativo non utilizzati, arredati e non arredati, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Sono beneficiari assegnatari di alloggi in locazione i cittadini e i nuclei familiari la cui abitazione è stata dichiarata inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

I beneficiari assegnatari devono dichiarare, in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm., di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, e di rinunciare alla eventuale sistemazione alloggiativa, con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza quali, a titolo esemplificativo, tendopoli, moduli abitativi, strutture alberghiere.

Non è previsto alcun deposito cauzionale. Non è consentita la sublocazione.

I Comuni, direttamente o attraverso l’attività delle ACER, e gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanei con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i Comuni o le ACER provvedono al pagamento del canone.

Il canone di locazione viene determinato avendo a riferimento il canone concertato previsto dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, compensato dalla perdita dei benefici fiscali.

Il Comune/l’ACER e l’assegnatario si impegnano a riconsegnare l’alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto. In caso di ritardo nella consegna dell’alloggio fino al suo rilascio è dovuto dal Comune/ACER al proprietario una indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 20% e l’assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune o Acer una penale giornaliera di 30,00 euro. Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione all’affittuario ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dal Sindaco, a seguito di sopravvenuta dichiarazione di agibilità dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa.

Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonché la tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell’alloggio.

Il Comune/l’ACER può concedere un contributo una tantum, di ammontare non superiore a 1.000 euro, a favore degli assegnatari degli alloggi per sostenere le spese di trasloco e allacciamento utenze e di ulteriori 2.000 euro per gli arredi, qualora gli alloggi ne siano privi. Le spese devono essere debitamente documentate e giustificate.

I sindaci dei Comuni emanano un bando per raccogliere manifestazioni di interesse dei cittadini e dei nuclei familiari ad ottenere un alloggio in locazione.

La durata temporale dell’affitto non può essere superiore a 18 mesi.

I criteri di priorità per la formazione della graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute che devono essere utilizzati sono:

  • la vicinanza degli alloggi ai rispettivi comuni di residenza,
  • il numero dei componenti del nucleo familiare,
  • la presenza di persone disabili, di anziani e di minori di età, di persone con patologie croniche gravi ed altre condizioni specifiche individuate dai Sindaci.

I sindaci, completata la presente procedura, direttamente o attraverso l’attività delle ACER, provvedono ad individuare dalla graduatoria di priorità gli assegnatari degli alloggi e a predisporre un verbale di consegna.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

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Con Ordinanza n. 59 del 19 ottobre 2012, pubblicata sul Bur n. 219 del 19 ottobre 2012, sono state apportate integrazioni al bando in oggetto.

Beneficiari e Finalitá

Stato agevolazioni
Inattive
Dimensione beneficiari
Non Applicabile
Organizzazione
Privato
Settori
Sociale
Finalita'
Inclusione social, Cooperazione
Ubicazione Investimento
Emilia-Romagna

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo
Tags
Terremoto emilia-romagna, Sociale emilia-romagna, Emilia-romagna
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