Umbria: voucher per la conciliazione (Covid-19) - Azione 8.2.1.1 POR FSE 2014-2020

Data apertura
24 Mar 2021
Data chiusura
28 Apr 2021
Agevolazione
Regionale
Stanziamento
€ 3 000 000
Soggetto gestore
Regione Umbria

Descrizione

Avviso pubblico "Voucher per la conciliazione (COVID-19)", relativo all' Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 – RA 8.2 – Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1, a valere sul POR FSE 2014-2020 (approvato con determinazione n. 2360 del 17 marzo 2021).

Aggiornamento: Determinazione Dirigenziale n. 7851 del 5 agosto 2021, BUR n. 50 del 18 agosto 2021 - Integrazione graduatoria delle domande.

 

La Regione Umbria sostiene le famiglie per l’accudimento dei figli durante il periodo di sospensione, a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid 19):

  • dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, pubblici e privati;
  • dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria; mediante la concessione di un aiuto straordinario, finalizzato a favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e professionale.

L’intervento in oggetto prevede l’erogazione di un sussidio a fronte delle spese sostenute dalle famiglie per accudire i figli durante il periodo di sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria, a decorrere dall’8 febbraio 2021 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi socioeducativi e della didattica in presenza.

La domanda può essere presenta dal genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale, residente o domiciliato in Umbria convivente con il minore/i interessati all’intervento iscritto/i nei servizi socioeducativi, pubblici e privati, e nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, statali e paritarie, localizzate nei territori in cui detti servizi e la didattica in presenza sono sospesi, a decorrere dall’8 febbraio 2021, per effetto dei provvedimenti finalizzati alla prevenzione del contagio. Sono ammissibili domande relative a nuclei familiari con i seguenti requisiti:

  • genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale occupato che svolge l’attività lavorativa, dipendente o autonoma;
  • non sono ammissibili le domande relative a nuclei familiari in cui uno dei genitori sia nelle seguenti condizioni: - sia disoccupato o non lavoratore; - in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa sia beneficiario alla data di presentazione della domanda di strumenti di sostegno al reddito quali cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga), FIS, a zero ore ovvero sia beneficiario di NASPI; 
  • le attività relative alla cura del/dei minori devono essere affidate a partire dall’8 febbraio 2021 mediante: attivazione o estensione oraria di contratti di lavoro domestico; prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell’art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – libretto famiglia; attivazione di contratti con operatori economici specializzati per servizi di baby sitting, di assistenza familiare ovvero di supporto educativo;
  • non sono ammissibili domande relative all’attivazione, estensione o prestazione di lavoro occasionale qualora tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore intercorrano rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado;
  • possesso di un ISEE, anche corrente, in corso di validità, con valore non superiore ad € 50.000.

Ogni famiglia può presentare una sola domanda relativamente ai minori facenti parte del nucleo familiare.

L’intervento in oggetto prevede anche l’erogazione di un sussidio a fronte delle spese sostenute dalle famiglie per accudire i figli durante il periodo di sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

L’intervento decorre dal 1° febbraio 2021 e per tutto il periodo di vigenza di provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità competenti, ai fini del contenimento della diffusione della Sars-Cov2, destinati ai territori della Regione Umbria, che comportino la sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria.

Il sostegno, per il periodo di sospensione dei suddetti servizi socioeducativi e della didattica in presenza, fino ad un massimo di  400 per nucleo familiare con un figlio di età non superiore ai 12 anni; per ogni ulteriore figlio sempre di età non superiore ai 12 anni, è riconosciuto un incremento di € 100 fino alla misura massima del beneficio di € 800 per nucleo familiare.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti ai servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, alla Scuola dell’infanzia e Scuola primaria e secondaria, statale e paritaria.

È previsto un sostegno, nel limite dei costi realmente sostenuti e in relazione al numero di figli destinatari del servizio di baby sitting, di età non superiore a 12 anni alla data del 1° febbraio 2021, come di seguito specificato:

  • fino a € 400 in caso di 1 figlio;
  • fino a € 500 in caso di 2 figli;
  • fino a € 600 in caso di 3 figli;
  • fino a € 700 in caso di 4 figli;
  • fino a € 800 per 5 figli o più.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento. Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti ai servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, alla Scuola dell’infanzia e Scuola primaria e secondaria, statale e paritaria,

La disponibilità finanziaria complessiva ammonta fino ad € 3.000.000, comprensiva delle risorse destinate all’attività di supporto tecnico attivato a sostegno dell’intervento medesimo.

L’invio online della domanda potrà essere effettuato esclusivamente a partire dalle ore 12:00 del 24 marzo 2021 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2021.

Aggiornamenti e Link:

Con delibera della giunta regionale n. 150 del 3 marzo, pubblicata sul BUR n. 19 del 17 marzo 2021, sono state approvate delle integrazioni al bando in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 2360 del 17 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 20 del 19 marzo 2021, è stato approvato il bando in oggetto e definite le date di apertura e chiusura dei termini per parteciparvi. L’invio online della domanda potrà essere effettuato esclusivamente a partire dalle ore 12:00 del 24 marzo 2021 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2021.

Determinazione Dirigenziale n. 6380 del 28 giugno 2021, BUR n. 41 del 7 luglio 2021 - Approvazione graduatoria delle domande.

Determinazione Dirigenziale n. 6725  del 7 luglio 2021, BUR n. 42 del 9 luglio 2021 - Definizione finestre temporali rendicontazione spese.

Beneficiari e Finalitá

Stato agevolazioni
Inattive
Dimensione beneficiari
Non Applicabile
Organizzazione
Privato
Settori
Sociale
Ubicazione Investimento
Umbria

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo
Tags
Covid, Voucher, Conciliazione, Umbria, Fse
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