Crowdfunding – trend e rischi in Ue

 

Un report della Commissione Ue fa il punto sul crowdfunding in Europa: se opportunamente regolato può diventare una fonte primaria di finanziamento per le PMI.

Crowdfunding Ue

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Ancora di portata ridotta, il crowdfunding in Europa si sta sviluppando ed evolvendo rapidamente, malgrado l'assenza di un quadro normativo comune per il settore. È la premessa da cui parte la Commissione europea nel suo rapporto dedicato al crowdfunding in Ue.

Se opportunamente normato, ammette l'Esecutivo, il settore ha le carte in regola per imporsi come una fonte primaria di finanziamento per le PMI. Gli Stati membri hanno giocato d'anticipo, realizzando in molti casi contesti normativi atti a supportare la crescita del settore e a tutelare gli investitori.

Malgrado siano sostanzialmente coerenti dal punto di vista degli obiettivi e dei risultati attesi, le strategie nazionali sono tuttavia pensate su misura per i mercati locali. Finché il settore continuerà a mutare rapidamente forma e resterà ancorato a progetti locali, l'approccio nazionale è sufficiente, e anzi – nota la Commissione – non vi è alcun argomento convincente per instaurare un quadro regolatorio Ue. “Il nostro obiettivo è promuovere le best practices, garantire un'adeguata tutela degli investitori e la coerenza dei regimi nazionali. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi del mercato e normativi”, dichiara il commissario Ue per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali Jonathan Hill.

Crowdfunding: stato attuale del mercato

Il rapporto realizzato dalla Commissione fotografa innanzitutto lo stato dell'arte del crowdfunding in Ue, a partire dalle cifre: nel 2015, in base alle stime, sono stati raccolti 4,2 miliardi di euro attraverso piattaforme di crowdfunding.

Quindi, la Commissione passa al setaccio i diversi modelli di crowdfunding in Ue. Nel 2014, la media degli importi raccolti tramite equity crowdfunding (una raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online, che permette ad una rete di finanziatori di ottenere quote di una società) è di 260mila euro; 11mila euro è invece il valore medio raccolto tramite il modello lending-based (quello che permette a persone fisiche e giuridiche di decidere di prestarsi fondi reciprocamente per realizzare un progetto). In generale aumenta la dimensione media delle offerte: per quanto riguarda l'equity, ad esempio, da un anno all'altro si è passati da una media di 215mila a una di 260mila euro, con una crescita del 21%.

Il crowdfunding, si legge nel rapporto, è sì un fenomeno paneuropeo, ma il Regno Unito fa la parte del leone: nel periodo 2013-2014 Londra aveva il mercato di equity più ampio, con 89 milioni di euro raccolti, seguito da Francia (19 milioni) e Germania (18 milioni).

Trend emergenti

Benché si tratti di uno strumento finanziario relativamente recente, soggetto a continue trasformazioni, lo studio analizza trend e i modelli di business emergenti.

Fra questi, la tendenza all'istituzionalizzazione del crowdfunding. Si tratta dei cosiddetti investitori istituzionali, soggetti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti: una categoria molto ampia, che comprende banche, fondi comuni, hedge fund, fondi pensione, società di gestione del risparmio, ma anche autorità locali. In base allo studio Ue, nel 2015 il 45% delle piattaforme nel Regno Unito ha visto il coinvolgimento di questo tipo di investitori, rispetto al 28% del 2014 e al solo 11% del 2013.

Si assiste inoltre a una sempre più spiccata internazionalizzazione delle piattaforme di crowdfunding: si tratta di una tendenza legata alla necessità di estendere la platea di potenziali investitori in un progetto, che emerge soprattutto negli Stati Ue di dimensioni ridotte, con mercati non sono abbastanza grandi da garantire la sostenibilità delle piattaforme.

Lo studio fa inoltre riferimento ad un terzo trend, legato all'emergere di mercati secondari per negoziare titoli acquistati con campagne di crowdfunding. Si tratta di una sorta di mercato “borsistico” che mette in contatto gli investitori che intendono vendere i propri investimenti con potenziali acquirenti che stanno cercando di investire in progetti finanziati in precedenza.

I rischi potenziali

Lo studio elenca una serie di rischi che il crowdfunding ha in comune con i canali di intermediazione finanziaria alternativi a quelli ufficiali e, più in generale, con gli investimenti in titoli e azioni.

Fra questi:

  • l'investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il capitale, o potrebbe non ottenere i rendimenti che si aspetta;
  • l'incapacità di uscire dall'investimento (ad esempio, per mancanza di un mercato secondario);
  • informazioni insufficienti;
  • conflitto d'interessi tra piattaforma, investitore e erogatore;
  • frode (un rischio sia per chi investe che per i progetti).

Quadro normativo

Affinché il crowdfunding si sviluppi al meglio, mitigando dunque i potenziali rischi del settore, 7 Stati membri hanno messo a punto quadri normativi ad hoc, in cui vengono definiti precisi requisiti e caratteristiche per le piattaforme, gli investitori e i richiedenti. A questi vanno aggiunti altri Paesi europei, al lavoro sul tema. Fra questi, anche l'Italia.

Nel complesso, i regimi nazionali esistenti risultano coerenti nel loro approccio, in quanto mirano a consentire lo sviluppo di questa fonte di finanziamento affrontando i principali rischi che possono sorgere, in particolare per gli investitori.

In aggiunta alle norme nazionali, molte associazioni industriali hanno introdotto sistemi di autoregolamentazione, in particolare codici di condotta che fissano requisiti minimi per le piattaforme in termini di trasparenza e buon condotta. Anche gli esperti dello European Crowdfunding Stakeholders Forum (ECSF) hanno discusso le potenzialità di un'etichetta di trasparenza per le piattaforme di crowdfunding.

Il caso italiano

Il documento mette a confronto i 7 quadri normativi nazionali pensati appositamente per il crowdfunding.

L'Italia si dimostra un Paese all'avanguardia in tal senso, il primo ad essersi dotato di una normativa specifica e organica per l'equity crowdfunding, attraverso il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), lo stesso che ha introdotto il concetto di startup nella normativa italiana.

Nel rapporto della Commissione si fa anche riferimento al regolamento Consob sulla 'Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese startup innovative tramite portali on-line', risalente al 2013 e recentemente rinnovato.

Abbiamo dunque battuto sul tempo, di quasi un paio d'anni, la patria europea del crowdfunding, il Regno Unito, la cui regolamentazione del settore è entrata in vigore il 1 aprile 2014.

> Crowdfunding in the EU Capital Markets Union

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