Dl Semplificazioni, salve le startup già costituite online senza notaio?

 

Startup Sostegni bis - Foto di Pavel Danilyuk da PexelsUn emendamento al decreto Semplificazioni regolarizza le start up innovative costituite online senza atto notarile. Non passa invece l'altra metà dell'emendamento, che tentava di reintrodurre la formula semplificata senza notaio per la costituzione delle nuove startup. "Una bocciatura che fa male a tutto l'ecosistema dell'innovazione italiano", dichiara Carabetta (M5S).

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Si compie, quindi, un ulteriore passaggio che vede protagonista l’emendamento proposto dal deputato 5stelle Luca Carabetta, per risolvere le difficoltà nate a seguito della sentenza del Consiglio di Stato contro il decreto MISE che permetteva di costituire una startup innovativa online.

A fine marzo il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Consiglio nazionale del Notariato contro il decreto del MISE del 2016 che permetteva di costituire le nuove imprese innovative direttamente online, gratis e senza passare dalla firma del notaio. 

La sentenza - che di fatto ribalta quella precedente del Tar del Lazio che aveva respinto le ragioni dei notai e accolto quelle del MISE e dell’associazione Roma Startup - ha rappresentato un passo indietro per la normativa sulle startup, prevedendo che fino a nuovo intervento legislativo, le startup italiane non potranno più essere costituite gratuitamente online ma dovranno sottostare agli adempimenti burocratici previsti per le altre imprese.

Il giudizio punta il dito anche contro il ruolo del Registro delle Imprese. Secondo il Consiglio di Stato, il decreto del MISE avrebbe illegittimamente ampliato l’ambito dei controlli di tale ufficio senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione.

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L'emendamento, inizialmente relativo al dl Sostegni bis (dl n. 73-2021), presentato da Carabetta consisteva in due parti, di cui la prima, relativa al ripristino delle modalità di costituzione delle imprese innovative direttamente online, gratis e senza passare dalla firma del notaio, era già stata dichiarata inammissibile a giugno alla commissione Bilancio della Camera; la seconda, diretta invece a garantire la validità delle 3500 startup innovative già costituite online dal 2016, aveva passato il vaglio di ammissibilità in commissione.

Successivamente anche la riformulazione di questa proposta, concordata tra ministero della Giustizia, ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale, è stata bloccata. L'emendamento, che avrebbe trovato sostegno bipartisan in Parlamento, ha fatto sapere Carabetta, si è scontrato con rilievi da parte degli organi tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Nonostante gli ostacoli, la vicenda non si è chiusa: lo stesso Carabetta ha poi presentato un emendamento analogo nell'ambito del decreto Semplificazioni che, nel corso dell’esame dello stesso provvedimento, ha ottenuto solo in parte il via libera.

"Siamo riusciti a mantenere la parte dell’emendamento che mette in regola per legge le circa 3500 startup già costituite fino allo scorso marzo. Per queste imprese un piccolo e tardivo atto di civiltà: non sarà per loro necessario un nuovo passaggio dal notaio per regolarizzarsi", ha spiegato in un suo post su Linkedin il deputato 5 Stelle.

In particolare, nel correttivo si dispone che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start up innovative, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre, per le modifiche successive ai medesimi atti, in assenza di una disciplina sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, si prevede il ricorso alla figura professionale del notaio, in base alle norme del codice civile.

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