Agenzia Entrate: fotovoltaico senza detrazione del 55percento

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 20/05/2008 n. 207 ha chiarito che non è possibile beneficiare della detrazione del 55 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l'eventuale manodopera (articolo 1, comma 344, della legge n. 296/2006) finalizzati alla produzione di energia elettrica, perché incompatibile con la tariffa incentivante prevista dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003.

Le norme agevolative richiamate perseguono finalita' diverse:

  • la prima, mediante il riconoscimento di una detrazione d'imposta del 55% per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei consumi;
  • la seconda, mediante l'erogazione della tariffa incentivante (avente la natura di contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

I differenti ambiti nei quali operano le due agevolazioni, ovvero quello della produzione e quello del consumo di energia, fanno si' che esse  non possano trovare applicazione in relazione al medesimo intervento, essendo incompatibili sia sotto l'aspetto tecnico che giuridico.

I diversi contesti applicativi delle due disposizioni stabiliscono che

  • non e' possibile realizzare la produzione di energia mediante interventi volti al contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell'edificio
  • non e' possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti volti alla produzione di energia.
In base a tali considerazioni si deve ritenere che le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d'imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico.
(Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate 20/05/2008 n. 207)

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