Come ottenere la garanzia ISMEA sui finanziamenti alle imprese ittiche

Pesca - Photo credit: Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay ISMEA ha pubblicato il nuovo decreto Pesca e le istruzioni applicative che regolano l'accesso alle garanzie in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

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Il decreto Pesca del 9 ottobre 2020 ha stabilito i criteri, le condizioni e le modalità di prestazione delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alla luce del dl Liquidità, che ne ha previsto l'applicazione anche in favore delle imprese agricole e della pesca e ha assegnato all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Le procedure di concessione e di liquidazione, invece, sono stabilite dalle istruzioni applicative appena pubblicate da ISMEA, che si applicano alle istanze pervenute dal 13 febbraio 2021 sia nell'ambito dell'attività ordinaria che in quella straordinaria connessa all'emergenza Covid-19.

Cosa prevede il nuovo decreto Pesca

In base al decreto, approvato dal Ministero delle Politiche agricole di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le operazioni riguardano la concessione di:

  • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
  • cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione, su richiesta di confidi o di altri fondi di garanzia;
  • garanzia a fronte di transazioni commerciali;
  • garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.

Come funziona la Garanzia diretta ISMEA e la Cogaranzia

Le operazioni di garanzia diretta sono attivabili per finanziamenti a medio o lungo termine destinati a:

  • investimenti nella trasformazione, nel magazzinaggio e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • interventi per la valorizzazione commerciale e la promozione della qualità dei prodotti; per contribuire al risparmio energetico o alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; per migliorare la sicurezza, l’igiene, a salute e le condizioni di lavoro;
  • l'acquisto di nuove macchine e attrezzature.

Inoltre, sono ammessi finanziamenti a breve termine destinati all'acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.

La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, che sale all'80% per giovani imprenditori ittici, nel limite di 1 milione di euro per le micro e piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese.

La richiesta di garanzia diretta deve essere inoltrata dall'impresa tramite il soggetto finanziatore, che è tenuto a presentare a ISMEA una relazione circostanziata sull'imprenditore e l'azienda, le condizioni del finanziamento e la sostenibilità e validità del progetto e, nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.

A fronte dei finanziamenti concessi alle aziende ittiche, inoltre, ISMEA può anche rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, che presentano la domanda per conto dell'impresa.

In entrambi i casi, sia per la garanzia diretta che per la cogaranzia, le richieste sono deliberate entro 30 giorni dalla comunicazione di procedibilità della domanda da parte di ISMEA, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

Le regole per la Controgaranzia e la Riassicurazione

Per i prestiti già assistiti da garanzie dirette ISMEA può intervenire concedendo controgaranzie e riassicurazioni, anche congiuntamente, nel limite del 70% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo di un milione e di due milioni di euro, rispettivamente, per le micro e piccole imprese e per le medie imprese.

L'intervento ISMEA è previsto a condizione che la garanzia diretta rilasciate dal garante di primo livello sia a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile e non superi la percentuale massima di copertura dell'80% dell'importo del finanziamento.

Le domande di controgaranzia e quella di riassicurazione devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta, fornendo la documentazione descritta dal decreto Pesca e dalle istruzioni applicative, e anche in questo caso sono deliberate entro 30 giorni dalla comunicazione di procedibilità, seguendo l'ordine di arrivo.

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Garanzie anche per transazioni commerciali e su portafogli di finanziamenti

La garanzia ISMEA può essere richiesta dalle imprese ittiche anche a fronte di transazioni commerciali o, in nome e per conto delle imprese ittiche, a cura della controparte contrattuale.

La garanzia a fronte di transazioni commerciali può essere concessa, entro il limite del 70% del valore del contratto sottostante, elevabile fino all'80% per i giovani imprenditori ittici, sempre entro l'importo massimo garantito di 1 milione di euro per le micro e piccole imprese e di 2 milioni per le medie imprese.

La garanzia copre:

  • nel caso di contratto di vendita, l'obbligazione dell'impresa venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto;
  • nel caso di contratto di acquisto, l'obbligazione dell'impresa acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale.

Le domande devono essere presentate dalle imprese ittiche o dalle loro controparti entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi e l'ammissione all'intervento è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili.

Infine, a fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, ISMEA può fornire garanzia in favore di soggetti finanziatori ovvero controgaranzia e/o riassicurazione in favore di confidi o altri fondi di garanzia.

Per approfondire: Coronavirus, il punto sugli aiuti alla pesca e all'acquacoltura

Consulta il decreto Pesca del 9 ottobre 2020

Consulta le istruzioni applicative ISMEA

Photo credit: Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay 

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