Bonus assunzioni in aree svantaggiate: possibile rinnovo dell’istanza per l’anno 2010

Lavoratore - immagine di WilfredorI datori di lavoro che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 hanno fatto nuove assunzioni a tempo indeterminato in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (aree svantaggiate), e, per esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010, non hanno potuto beneficiare del credito d'imposta previsto dalla Legge Finanziaria 2008, possono rinnovare l'istanza per l'anno 2010. E' quanto comunica l'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i datori di lavoro che hanno già trasmesso l'istanza redatta sul modello IAL e non ne hanno ottenuto l’accoglimento, ovvero ne hanno ottenuto l’accoglimento parziale, per esaurimento dei fondi stanziati, possono  presentare in via telematica  dal 1° al 20 aprile 2010 il rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d'imposta.
 

L’istanza di rinnovo 2010 deve essere compilata e trasmessa utilizzando il prodotto di gestione denominato “RINNOVOIAL”, reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 26 marzo 2009.

L’opportunità si ripresenta anche per coloro che hanno già rinnovato l’istanza nel 2009 attraverso il modello R/IAL, ma che non sono riusciti ad avere per intero il credito richiesto (il numero di protocollo telematico da riportare nell’istanza di rinnovo 2010 deve essere quello relativo all’istanza IAL e non quello dell’istanza di rinnovo R/IAL presentata nel 2009).
 
L’ammontare del credito d’imposta richiesto nel 2010 non può essere superiore, anche per un solo anno, a quello richiesto con l’istanza IAL, oppure all’importo indicato nell’istanza di rinnovo R/IAL presentata nel 2009 se inferiore al credito richiesto con l’istanza originaria.
 

Il credito d'imposta spetta se:

  • i lavoratori assunti nelle suddette aree svantaggiate per coprire i nuovi posti di lavoro non hanno mai lavorato prima, sono portatori di handicap o donne rientranti nella definizione lavoratore svantaggiato;
  • sono rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche per i lavoratori che non danno diritto al credito;
  • sono rispettate le norme in materia di salute e sicurezza;
  • il datore di lavoro non ha ridotto la base occupazionale dal 1/11/2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o dal licenziamento per giusta causa.

L'agevolazione, istituita dall'art. 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) è pari a:

  • 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese,
  • 416 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.

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