Contributi a fondo perduto Covid: i chiarimenti del Fisco

Contributi a fondo perduto - Photocredit: Andrea Piacquadio su PexelsCome funzionano i contributi a fondo perduto per PMI, commercianti, artigiani e autonomi? L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla misura prevista dal decreto Rilancio. 

Dl rilancio: come richiedere i contributi a fondo perduto

Dopo la circolare 15/E del 13 giugno 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni, anche dal punto di vista contabile, sui contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio, il Fisco torna sul tema con una serie di chiarimenti.

I chiarimenti del Fisco sui contributi a fondo perduto 

Un primo chiarimento riguarda l'erogazione dei contributi: il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha spiegato che ''dovremo rispettare i tempi che abbiamo detto fin dall'inizio, quindi 10 giorni dalla accettazione delle domande''.

Le somme saranno accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. 

Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare 22/E del 21 luglio 2020: il documento fa chiarezza su molteplici aspetti ancora non risolti, che riguardano: 

L’ambito soggettivo, e più in particolare, i casi relativi a:

  • Società in liquidazione volontaria 
  • Inizio attività successivamente al 1° gennaio 2019 
  • Inizio nuova attività successivamente al 1° gennaio 2019 
  • Esercenti arti e professioni (iscritti alla gestione separata INPS) non in possesso dei requisiti per godere del contributo previsto dall’articolo 27 del decreto legge n. 18 del 2020
  • Associazione di promozione sociale
  • Consorzi tra imprese 
  • Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020
  • Individuazione delle definizioni di “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa dell’Unione europea sopra richiamata (in particolare le lettere A) e B) del punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014) 
  • Agenti e rappresentanti di commercio 
  • Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza 
  • Società artigiane con soci professionisti 
  • Soggetto che potrebbe beneficiare della indennità articolo 84, comma 2, decreto rilancio (per l’attività professionale) e del contributo di cui all’articolo 25 per l’attività d’impresa

I requisiti di accesso al beneficio: 

  • Verifica dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato per i distributori di carburanti 
  • Verifica della riduzione del fatturato per gli agenti e rappresentanti di commercio
  • Determinazione calo di fatturato settore edilizia 
  • Determinazione calo di fatturato nell’ipotesi in cui l’ammontare del fatturato sia difforme dai ricavi relativi al medesimo periodo

La verifica della riduzione del fatturato:

  • Operazioni per passaggi interni 
  • Fattura riepilogativa settore autotrasportatori 
  • Operazioni fuori campo IVA 
  • Fattura anticipate contratto fornitura di bevande 
  • Subentro in contratto di affitto d’azienda 
  • Imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34 comma 6 d.P.R. n. 633 del 1972

Altri requisiti, quali: 

  • Operazioni di riorganizzazione 
  • Elenco comuni interessati da stati di emergenza (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017) 
  • Modalità di restituzione del contributo
  • Modalità di restituzione del contributo
  • Soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia 
  • Istanza presentata dagli eredi che proseguono l’attività per conto del soggetto deceduto 
  • Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza

Le risposte ai dubbi dei contribuenti

Il contributo a fondo perduto è soggetto a tassazione, ed eventualmente in che misura?

“Per espressa previsione dell’art. 25 del decreto legge n. 34/2020”, si legge nella risposta di FiscoOggi, “il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir e sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir. Ne consegue, dunque, che il contributo non è assoggettato ad alcuna ritenuta da parte di chi lo eroga”.

Dopo aver ottenuto il contributo a fondo perduto un imprenditore è costretto a chiudere l’attività. Deve restituire la somma ricevuta? In che modo?

No, il contributo non va restituito: se dopo l’erogazione del contributo a fondo perduto Covid-19 il beneficiario cessa l’attività non è tenuto alla restituzione dell’importo ricevuto.

Nei casi di attività cessate dopo aver riscosso la somma, il soggetto che ha firmato l’istanza è comunque tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, infatti, l’eventuale atto di recupero del contributo è emanato nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, che effettua il controllo dei dati dichiarati.

L'associazione tra professionisti permette di accedere al contributo?

Nella risposta n. 377 del 18 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’ambito soggettivo del contributo, destinato a sostenere imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19, non include l’associazione tra professionisti. 

La circolare 22/2020, infatti, ha chiarito meglio i soggetti beneficiari, escludendo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Di conseguenza anche gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli componenti, restano fuori dal perimetro dei beneficiari.

Una società scissa può accedere al contributo?

Sì. Nella risposta 403/2020 il Fisco ricorda che la circolare n. 22/E del 2020 ha precisato che, nel caso di operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, “occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Nell'ipotesi di scissione, quindi, i due requisiti andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d'azienda oggetto di assegnazione”.

Un'impresa può accedere al contributo anche se il fatturato nel mese di aprile 2020 non è stato inferiore ai 2/3?

Nella risposta 405/2020 l'Agenzia sottolinea che possono fruire comunque del contributo, anche in assenza del calo di fatturato, i soggetti che, “a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”. 

Sono previste sanzioni per chi restituisce il contributo percepito indebitamente?

No. Con la risposta n. 427/2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non va punito il contribuente che, avendo percepito il bonus, solo a seguito di successivi chiarimenti di prassi viene a conoscenza di avere assunto un comportamento con essi non coerente.

Il caso in esame riguarda un consorzio tra imprese che, richiesto (e incassato) il contributo Covid sulla base delle disposizioni vigenti alla data dell’istanza, in un secondo momento - alla luce di nuove interpretazioni amministrative - risulta averlo ricevuto indebitamente. L'importo, sostiene il Fisco, può essere restituito, maggiorato degli interessi, senza dover corrispondere alcuna sanzione.

Cosa fare in caso di errori?

Con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020 il Fisco chiarisce cosa fare nel caso in cui le richieste di accesso ai contributi presentino degli errori. E' possibile sanare la situazione con una richiesta in autotutela da inviare tramite Pec alla direzione provinciale territorialmente competente. Il richiedente dovrà specificare in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto. Per la domanda il contribuente potrà avvalersi anche di un intermediario delegato.

Insieme al modello dell’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

Cosa succede in caso di fusione?

Una società che ha realizzato un’operazione di fusione per incorporazione, per determinare correttamente la soglia di accesso al contributo a fondo perduto - riconosciuto alle aziende che non superano i 5 milioni di fatturato - dovrà sommare i ricavi propri e quelli dell’azienda incorporata. Anche per l’altra condizione di accesso al contributo - che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello relativo ad aprile 2019 - si dovranno sommare i dati di entrambe le società. È quanto prevede l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 467 del 13 ottobre 2020.

Una società costituita il 30 aprile può accedere al contributo Covid?

Sì, una società che si è costituita il 30 aprile 2020 e ha effettuato l’iscrizione al registro delle imprese nel mese di maggio può beneficiare del contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dal decreto Rilancio. La formulazione del contributo, infatti, prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019). E’ la sintesi della risposta n. 479 del 19 ottobre 2020 dell’Agenzia.

Si può presentare domanda di revisione della domanda?

Ha diritto a fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 il contribuente che ha avviato una ditta individuale, proseguendo la precedente attività lavorativa svolta tramite la società in nome collettivo, non costituendo un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 29 dell’11 gennaio 2021.

In caso di rigetto dell’istanza inviata a suo tempo, il contribuente può quindi presentare domanda di revisione, in autotutela, per fruire del beneficio dopo la scadenza del termine originario.

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.