Professionisti iscritti agli ordini: con il dl Agosto il bonus sale a mille euro

 

Coronavirus aiuti professionistiIl decreto Agosto estende anche al mese di maggio il bonus per i professionisti iscritti agli ordini, già previsto dal Cura Italia, elevandolo da 600 a 1.000 euro.

Cosa prevede il decreto Agosto

Le misure per i professionisti iscritti agli ordini

Decreto Cura Italia: bonus 600 euro per il mese di marzo e non solo

I professionisti iscritti agli ordini professionali possono accedere a una serie di misure previste dal decreto legge del 17 marzo 2020:

  • l’accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19
  • le agevolazioni per l’accesso al Fondo di garanzia centrale PMI
  • le misure di sostegno finanziario per le PMI colpite dall’emergenza Covid-19

Il Fondo per il reddito di ultima istanza che prevede un’indennità è rivolto ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Con decreto interministeriale del 28 marzo 2020 sono state definite le modalità di attribuzione dell'indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul Fondo.

Nel dettaglio il bonus, per il mese di marzo, può essere richiesto da:

  • i lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • i lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio. Il bonus - che non concorre alla formazione del reddito - può essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Per l’accesso semplificato al Fondo di garanzia centrale PMI, invece, il testo definitivo del decreto Cura Italia riprende il decreto Liquidità, prevedendo che, fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall’epidemia di COVID-19 come individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

Infine, il dl Cura Italia, prevede una serie di misure di sostegno finanziario, che includono revoche e proroghe per mutui e prestiti. Ad esempio per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

> Cosa prevede il decreto Cura Italia

Le principali misure delle Casse di previdenza

Cassa forense

Cassa Forense ha  deliberato la sospensione di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020. Sono quindi sospesi gli adempimenti ed i versamenti di ogni tipo di contribuzione dovuta dagli iscritti nel periodo compreso dal 11 marzo 2020 al 30 settembre 2020.

Inoltre, insieme ad Unisalute, nell’ambito della copertura assicurativa della Polizza collettiva sanitaria, la Cassa ha definito un’ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti e con onere a carico dell’Ente, riguardante le infezioni da Covid-19.

La durata della copertura è infatti retroattiva con effetto dal 1° febbraio 2020 e coprirà gli eventi occorsi e diagnosticati da tale data e fino al 31 dicembre 2020.

Cassa geometri

Anche la Cassa geometri ha disposto la sospensione di tutti i versamenti in scadenza fino a maggio, insieme all’automatica proroga in relazione all’eventuale perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Sono previste anche altre misure di sostegno:

  • interventi a supporto della liquidità finanziaria dei professionisti tramite l’accesso al microcredito;
  • un’indennità di assistenza sanitaria compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro erogata attraverso le provvidenze straordinarie, in base alla gravità dell’evento;
  • interventi economici per i geometri contagiati dal virus, grazie all’ampliamento della polizza sanitaria;
  • video consulto specialistico - 24 ore su 24 - tramite videoconferenza, anche per patologie diverse dal Covid-19.

> Torna all'indice

Cassa nazionale del notariato

Via libera dalla Cassa nazionale del notariato alla sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali che scadono nel periodo "20 marzo - 26 maggio 2020"  dovuti dai Notai alla Cassa.

Si informa poi che Reale Mutua ha deciso di estendere gratuitamente a tutti gli assistiti, per tutta la durata del contratto, le garanzie indennitarie del piano sanitario base alla quarantena domiciliare nei casi di positività al COVID-19. L’estensione della copertura è applicabile anche ai nuclei familiari ai quali gli iscritti abbiano esteso la copertura integrativa “family”.

Per approfondire: Coronavirus, cosa prevede il dl Cura Italia per professionisti e partite IVA

Cassa di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti

La Cassa di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) ha sospeso:

  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
  • i termini di cui all’articolo 57 e ss del Regolamento Unitario dal 23 febbraio al 30 aprile (ricorsi amministrativi).

E’ stata, inoltre, prorogata al 30 aprile 2020 la scadenza prevista per i bandi per l’ottenimento di borse di studio, contributi per spese di ospitalità in case di riposo e fondi a sostegno dei Dottori Commercialisti.

La polizza sanitaria base che la Cassa dei Dottori Commercialisti, tramite Reale Mutua Assicurazioni, offre agli iscritti è stata integrata fino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2022 con la previsione delle garanzie indennitarie anche per quarantene domiciliari e ricoveri per Covid-19.

L’estensione della copertura è applicabile anche ai nuclei familiari ai quali gli iscritti abbiano esteso la polizza base.

INARCASSA

INARCASSA ha approvato una serie di interventi per sostenere i propri iscritti tra cui:

  • un sussidio da corrispondere una sola volta per ciascun nucleo familiare a seguito di contagio da COVID-19 dell’iscritto, pensionato, coniuge o figli aventi diritto alla pensione ai superstiti;
  • un’indennità giornaliera di 30 euro fino ad un massimo di 30 gg per gli iscritti in regola e per i pensionati in caso di ricovero per contrazione del coronavirus;
  • il rinvio dei termini di pagamento per: Contributi minimi anno 2020, Rateazione conguaglio 2018 SDD,  Pagamenti ricompresi tra 1° marzo e il 30 giugno 2020.

A questo primo pacchetto di interventi si aggiunge lo stanziamento di 100 milioni di euro da destinarsi all’assistenza dei liberi professionisti ingegneri ed architetti del Paese.

ENASARCO

L’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) ha portato a oltre 8,4 milioni di euro lo stanziamento economico in favore degli agenti in difficoltà, applicando tutte le misure attualmente praticabili, riguardanti: asili nido, libri scolastici, premi studio/tesi di laurea e acquisto auto.

Sul fronte sanitario, invece, l’ente ha sottolineato che la fattispecie per l’affezione polmonare da Covid-19 è ricompresa all’interno dei casi di ospedalizzazione previsti dalla copertura sanitaria integrativa a favore degli iscritti. 

Covid 19

Decreto Liquidità: modifiche al bonus 600 euro per il mese di marzo

Il decreto Liquidità, decreto n. 23 dell'8 aprile 2020, stabilisce che per beneficiare dell'indennità di 600 euro prevista dal dl Cura Italia "i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva".

Una novità di non poco conto, assente nel decreto legge del 17 marzo 2020 (che ha dato il via libera e definito le caratteristiche del bonus 600 euro) e nel decreto del 28 marzo che sanciva le regole di erogazione. Il cortocircuito creato dal decreto Liquidità ha interessato i professionisti che svolgono anche un’attività da dipendenti, e ha costretto le Casse di previdenza a dover riconsiderare le domande già ricevute, escludendole. Di conseguenza l’erogazione del bonus, prevista per il 10 aprile, ha subito ritardi.

Per quanto riguarda la titolarità di una pensione, con le novità introdotte dal dl Liquidità, sono esclusi dal bonus coloro che ricevono una pensione indiretta.

> Torna all'indice

I provvedimenti del Fondo per il reddito di ultima istanza

Con il decreto interministeriale del 30 aprile 2020, firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza. Le risorse inizialmente previste dal dl Cura Italia, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, sono state elevate a 500 milioni di euro.

Con questo provvedimento sono state sbloccate le procedure di liquidazione del bonus, anche in termini di rimborso alle Casse di previdenza che, nel frattempo, avvano già pagato l’indennità ai propri iscritti.

Inoltre, il decreto ha ampliato (integrando così il decreto interministeriale del 28 marzo 2020), per il mese di marzo, la platea di beneficiari del bonus, che può essere anche richiesto da:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Con il decreto interministeriale del 13 luglio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, invece, sono state individuate le risorse finanziarie, pari a 326,4 milioni di euro per il 2020 a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, da destinare agli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.

L'11 agosto 2020 l'INPS ha attivato il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

> Torna all'indice

Deceto Rilancio: bonus 600 euro per il mese di aprile

A giugno i ministri del Lavoro e dello Sviluppo economico Nunzia Catalfo e Stefano Patuanelli hanno firmato il decreto relativo all'erogazione dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile, con alcune novità rispetto a quello previsto per il mese di marzo.

Si allarga infatti la platea dei beneficiari, dal momento che - come previsto dal dl Rilanciodecade l’obbligo di iscrizione esclusiva ad una cassa previdenziale, mentre viene confermata l’incompatibilità del bonus per i titolari di una pensione o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Possono richiedere l’indennità anche coloro che si sono iscritti alle casse di previdenza nel periodo compreso tra il 2019 e il 23 febbraio 2020, con reddito complessivo per il 2018 fino a 50mila euro.

I professionisti che hanno ricevuto l’indennità nel mese di marzo, invece, non devono presentare una nuova domanda, poiché il bonus viene erogato in automatico.

Decreto Agosto: bonus mille euro per il mese di maggio

In base al decreto Agosto, i professionisti iscritti agli enti di previdenza che hanno già beneficiato del bonus 600 euro per i mesi di marzo ed aprile riceveranno in automatico un'indennità di mille euro per il mese di maggio.

Coloro che invece non hanno beneficiato del bonus ma che hanno cessato la propria attività tra aprile e maggio avevano tempo fino al 16 settembre 2020 per richiedere l'indennità di mille euro.

Le risorse stanziate per l'erogazione del bonus ammontano a 530 milioni di euro per l'anno 2020.

> Torna all'indice

Per continuare a leggere gli articoli inserisci la tua...
o

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.