Iper ammortamento – da MISE e Agenzia entrate nuovi chiarimenti

Iper ammortamento - Photo credit: photosteve101Costi rilevanti, termini di acquisizione e adempimenti. Sono i temi al centro dei nuovi chiarimenti sull'iper ammortamento.

Industria 4.0 - super e iper ammortamento, risposte alle FAQ

Legge Bilancio – conferme e ritocchi per super e iper ammortamento 

Con l’avvicinarsi del 31 dicembre – data ultima entro cui va presentato l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell'iper ammortamento - Fisco e ministero dello Sviluppo economico forniscono importanti chiarimenti ed indicazioni sull’agevolazione.

Iper ammortamento: cos’è e perché la Manovra 2018 intende rafforzarlo

Quando si parla di iper ammortamento ci si riferisce ad una maggiorazione del 250% del costo di acquisizione dei beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse.

Nell’attuale formulazione della Legge di Bilancio 2018, l’iper ammortamento non solo è stato confermato, ma per aumentarne l’appeal è prevista la possibilità di ricambio del macchinario oggetto dell’agevolazione. Non si può escludere, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica Industria 4.0.

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Agenzia delle Entrate: ammesse anche piccole opere murarie per l’istallazione di un macchinario

Numerose le richieste di chiarimento giunte al Fisco e relative ad alcuni profili applicativi dell’iper ammortamento, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale.

Per quanto riguarda i profili sostanziali, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri di corretta determinazione del costo degli investimenti agevolabili. In particolare, è stato richiesto se tra gli oneri accessori di diretta imputazione possano rientrare anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale (ad esempio quelle relative alla realizzazione del basamento per l’ancoraggio del bene).

Con risoluzione 152/E del 15 dicembre, l’Agenzia delle entrate precisa che, se tali opere non assumono la natura di “costruzioni” (non presentando cioè una consistenza volumetrica apprezzabile), i costi sostenuti per la loro realizzazione possono essere configurati come oneri accessori, pertanto rilevano ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

Non assume invece rilevanza il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale.

Altro tema al centro di dubbi interpretativi è quello che riguarda il trattamento, ai fini dell’individuazione degli investimenti rilevanti, delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile. L’Agenzia delle entrate chiarisce che esse rilevano nei limiti in cui siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario.

Ciò detto, per evitare incertezze nell’indicazione delle attrezzature e degli accessori che costituiscono “normale dotazione” del macchinario, il Fisco suggerisce di individuare un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene costituiscono “normale dotazione” del bene medesimo. A tal fine, il ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che tale limite possa essere determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento. Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati.

L’impresa potrà comunque applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo che eccede il predetto limite del 5%. Ma in questo caso sarà onere del contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.

MISE: istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia

Per quanto riguarda, invece, i profili procedurali, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in ordine all’adempimento documentale (perizia giurata, attestato di conformità o dichiarazione del legale rappresentante) per la fruizione dell’iper ammortamento.

Adempimento che per la generalità dei soggetti dev’essere presentato entro fine anno. Da ciò la necessità, attraverso un’apposita circolare del ministero dello Sviluppo economico, di fornire indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

La circolare n. 547750 del 15 dicembre indica quindi le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di conformità dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi:

  • Classificazione del bene;
  • Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina;
  • Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;
  • Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.

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