Ecolabel: il Parlamento Europeo semplifica la normativa

Marchio EcolabelEcolabel è il marchio europeo di qualità ecologica per prodotti e servizi per cui il Parlamento Europeo ha adottato un regolamento che semplificherà la sua applicazione.  Il marchio ha l'obiettivo di ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali. Attraverso l'uso volontario del marchio istituito nel 1992, il cui logo è rappresentato da un fiore, si intendono promuovere i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali.

I criteri generali dell'Ecolabel definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio e devono essere basati sulla prestazione ambientale dei prodotti. A tale fine devono tenere conto degli impatti ambientali più significativi, in particolare le ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose.

Deve anche essere presa in considerazione la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in sé e per sé ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile, nonchè il principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.
 
La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), dovrà adottare provvedimenti per stabilire criteri specifici per il marchio di qualità ecologica da assegnare a ogni gruppo di prodotti, che saranno poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale, prestando attenzione a non introdurre misure la cui attuazione potrebbe comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI.
 
Campo d'applicazione
 
L'Ecolabel è attualmente assegnato a 26 gruppi di prodotti e servizi, tra cui gli elettrodomestici, i prodotti per la pulizia, i materassi, le forniture per ufficio, i prodotti per il giardinaggio, i prodotti per il fai da te e i servizi di ricettività turistica. Ad oggi sono inoltre circa 500 le imprese che producono prodotti Ecolabel, per un fatturato totale di oltre 1 miliardo di euro l'anno.
 
Il regolamento si applicherà a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, ma non ai medicinali per uso umano né a quelli per uso veterinario, e non ai prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.

Tuttavia, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze la Commissione potrà adottare misure di deroga, ma solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli. Nessuna deroga, però, potrà essere concessa a prodotti di questo tipo, soggetti ad autorizzazione in forza al regolamento REACH, presenti in miscele o in (qualsiasi parte omogenea di) un articolo (complesso) in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p).
 
Tassa di deposito e diritti annuali per l'uso del marchio
 
I criteri per ottenere il marchio non dovranno causare un onere sproporzionato per le PMI, le quali beneficeranno di tasse d'uso ridotte. In particolare, l'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al versamento di una tassa di deposito della domanda che può essere compresa tra 200 e 1.200 euro, ma il regolamento precisa che:

  • nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, non deve superare 600 euro,
  • mentre per le microimprese non può andare oltre 350 euro. 

La tassa di deposito, inoltre, è ridotta del 20% per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001, a determinate condizioni.

L'organismo competente, poi, può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica il versamento di diritti annuali sino a 1.500 euro per l'utilizzazione del marchio:

  • nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l'importo massimo non deve superare 750 euro,
  • mentre per le microimprese, i diritti annuali non possono oltrepassare 350 euro.

Sorveglianza del mercato
 
Oltre a semplificare la procedura per la richiesta e l'assegnazione dell'Ecolabel, il regolamento precisa che «è vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario». Gli organismi competenti nazionali, dovranno anche verificare «a cadenza regolare» che i prodotti con il marchio siano conformi ai criteri relativi all'Ecolabel. Se del caso, gli organismi competenti potranno effettuare tali verifiche anche in seguito a denunce o sotto forma di controlli casuali.
 
Promozione dell'Ecolabel
 
Per sostenere lo sviluppo del sistema Ecolabel, gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio comunitario mediante azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Ecolabel

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo

Maxiemendamento di compromesso
(Fonte: Parlamento Europeo)

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