Bonus ristrutturazioni ed energia: obbligo della ritenuta alla fonte introdotto dal DL 78/10

Modello F24 - immagine dello Stato italianoL'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 30 giugno 2010 il Provvedimento concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell’articolo 25 del Decreto-Legge n. 78/2010, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta: le spese cui si collega l’obbligo introdotto dalla "manovra" sono i Bonus ristrutturazioni ed energia. Per consentire il versamento della ritenuta tramite modello F24, l'Agenzia ha istituito il corrispondente codice tributo.

L’articolo 25, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che “A decorrere dal 1 luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.”

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto stabilito dal suddetto articolo, ha emanato il provvedimento Prot. n. 94288/2010:

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Tipologie di pagamenti eseguiti mediante bonifici

1.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui al punto 1.2, operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

1.2 La ritenuta di cui al punto 1.1 è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
a. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
b. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. Adempimenti della banca e delle Poste Italiane SPA

2.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute di cui al punto 1 sono tenute ai seguenti adempimenti:
a. versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;
b. certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al
beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede che le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

In particolare, con il presente provvedimento, sono individuate le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte introdotta dal citato articolo 25 nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA.

Detti soggetti devono operare, all’atto dell’accreditamento delle somme, la ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa, effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso e indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

Con Risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010 L'Agenzia delle Entrate istituisce il seguente codice tributo il versamento della ritenuta sopra citata tramite modello F24:

“1039” denominato “ Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’articolo 25, DL n. 78/2010”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e nel campo “Anno di riferimento”, del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nel formato “00MM” “AAAA”.

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