Silenzio-assenso, centri storici e professionisti: i chiarimenti della circolare sul sisma 2016

Circolare interpretativa sulle semplificazioni dl 76-2020 per ricostruzione sismaQuando scatta il silenzio-assenso sulla SCIA? Come funziona la dichiarazione del professionisti sull'assenza di abusi? E il contributo di costruzione? A questi e altri dubbi risponde la circolare interpretativa del Commissario al sisma 2016 che chiarisce la portata delle novità introdotte dal dl Semplificazioni per i Comuni terremotati.

Cosa prevede il dl Semplificazioni per i territori colpiti dal sisma

Con la Circolare del 27 gennaio, il Commissario al sisma 2016 chiarisce le semplificazioni introdotte dal dl 76-2020 che accelerano la ricostruzione dei centri terremotati. Una guida utile per professionisti e cittadini alle prese con SCIA, contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione, tolleranze costruttive o attestazioni l'assenza di sanzioni o condoni.

“La normativa sulla ricostruzione del Centro Italia – spiega infatti il Commissario Giovanni Legnini – ha subìto l’anno scorso una profonda trasformazione con le ordinanze e con i decreti varati da Governo e Parlamento, con una fortissima semplificazione e lo snellimento delle procedure. E’ quasi naturale che ci siano, tra i professionisti, come nelle amministrazioni, dei dubbi interpretativi sull’applicazione di queste nuove regole. La circolare ne chiarisce alcune importanti, e vanno tutte nel senso di una reale semplificazione del lavoro che c’è da fare per accelerare la ricostruzione e far tornare al più presto i cittadini nelle loro case”.

Niente autorizzazione paesaggistica per adeguamenti sismici o efficientamento energetico

La circolare precisa che in tutti i casi in cui gli interventi che comportano modifica dei prospetti siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore del Comune (e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti), “non vi sono sostanziali alterazioni dello stato esteriore dell’immobile, e pertanto non è necessario produrre l’autorizzazione paesaggistica”. 

L’autorizzazione paesaggistica non serve neanche quando si rendano necessarie variazioni rispetto alle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti “che il progettista asseveri come necessarie per il conseguimento delle suindicate finalità di miglioramento/adeguamento antisismico e di efficientamento energetico e igienico-sanitario”.

La semplificazione per gli interventi “conformi”

La circolare chiarisce che “agli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016, come novellato dal decreto legge 76/2020, nonché le disposizioni delle ordinanze 100 e 107 del 2020. Non si applicano dunque, per quanto concerne il regime giuridico degli interventi edilizi, le norme del Testo unico dell’edilizia, in specie per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici”. 

E questo vale anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili vincolati o ubicati nei centri storici, per i quali risulta prevalente, per specialità, la semplificazione riferita esplicitamente agli interventi di ricostruzione post sisma, che ha tra l’altro escluso l’obbligo di speciali autorizzazioni anche in relazione alla modifica dei prospetti.

SCIA e controlli su abusi: dopo i 30 giorni scatta il silenzio-assenso

La circolare chiarisce anche le semplificazioni introdotte nei rapporti tra cittadino e PA.

Per quanto riguarda ad esempio la dichiarazione del professionista da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o di condono edilizio, la norma prevede che l’attestazione debba essere rilasciata dall’ufficio comunale competente entro 30 giorni (dalla presentazione della domanda), decorsi i quali la domanda si intende assentita. Questa disposizione, precisa la circolare, non impone agli uffici comunali “un obbligo di svolgere alcuna istruttoria nel merito ma solo quello di fornire un’informazione ossia se risulti aperto sul fabbricato un procedimento di condono o sanzionatorio. Si tratta di una mera consultazione di dati – si sottolinea – che rientra tra i doveri del responsabile del procedimento”. 

Il Comune ha a disposizione 30 giorni anche per concludere i controlli relativi alla regolarità della SCIA, decorsi i quali l’esercizio di questo potere di controllo decade. Oltre i 30 giorni il Comune può arrestare l’intervento solo dimostrando che il mancato esercizio dei poteri inibitori era giustificato da impedimenti oggettivi non imputabili alla responsabilità del titolare del procedimento, e che l’annullamento si fonda su una prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto a quelli privati amministrati.

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Tolleranze costruttive tra il 2% e il 5% delle misure previste

La circolare si sofferma anche sulle semplificazioni introdotte dal decreto n. 76-2020 in caso di interventi edilizi realizzati sugli edifici privati nei Comuni del cratere e che presentanto difformità edilizie.

Per quelli realizzati in assenza di SCIA prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, le difformità concernenti il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non costituiscono violazione edilizia se contenute entro il limite del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo. 

Per gli interventi realizzati dopo il sisma il limite per il quale le tolleranze costruttive, rispetto al titolo abilitativo, non costituiscono violazione edilizia è fissato dal Testo unico dell’edilizia al 2%.

Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione

La circolare chiarisce che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”. Restano, pertanto, esclusi dall’esenzione solo gli interventi di delocalizzazione volontaria che sono tenuti a corrispondere anche gli oneri di urbanizzazione, calcolati dal Comune, con riferimento al carico urbanistico determinato.

Gli interventi della ricostruzione privata sono, altresì, esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ove eseguiti con SCIA edilizia, ai sensi degli artt.22 e 23 del richiamato Testo unico dell’edilizia, “in conformità” con l’edificio edilizio preesistente ossia senza un sostanziale aumento di volumi e superfici.

Sempre la procedura negoziata per gare di servizi architettura sopra i 75mila euro

Per garantire un’omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, la circolare chiarisce che i servizi di architettura dai 75mila euro in su (fino alla soglia comunitaria) vanno assegnati attraverso la “procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016”.

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Gli altri chiarimenti della Circolare

Inoltre, tra gli altri aspetti connessi alla ricostruzione e analizzati dalla circolare del 27 gennaio 2021 ci sono anche i limiti al divieto per i professionisti di avvalersi (direttamente o indirettamente) dell’attività di terzi diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa. A tal fine la circolare include tra le forme di collaborazione riconosciute, anche il contratto di collaborazione professionale.

Il documento interviene infine anche sulla riparazione o ricostruzione di edifici di proprietà mista, nei quali quella pubblica è prevalente, chiarendo che in questi casi gli interventi seguono la procedura delle opere pubbliche e sono finanziati a carico della contabilità speciale del Commissario.

Consulta la Circolare interpretativa del 27 gennaio 2021

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