Dl Semplificazioni edilizia: più semplice demolire e ricostruire grazie a circolare De Micheli-Dadone

Circolare Dadone De Micheli su demolizioni ricostruzioni, ediliziaProsegue l’intervento del governo per rendere pienamente operativo il dl Semplificazioni. Dopo il pressing sulle stazioni appaltanti, infatti, una nuova circolare a firma De Micheli-Dadone allarga le maglie sul fronte edilizia, rendendo più semplice demolire e ricostruire nei centri storici, grazie ad un richiamo più forte alle norme locali.

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Con una circolare indirizzata a Regioni, Province, Comuni e Provveditorati, le ministre De Micheli e Dadone mettono mano alla parte più contestata del decreto Semplificazioni, quell’articolo 10 sull’edilizia, accusato da molti di bloccare qualsiasi forma di rigenerazione urbana.

I nodi dell’articolo 10 del decreto Semplificazioni

Il pomo della discordia dell'articolo 10 - lo ricordiamo - era stata l'equiparazione degli interventi sui beni vincolati a tutte le operazioni previste nei centri storici (zone omogenee A), indipendentemente dal reale valore storico-architettonico dell’edificio.

In tal modo in vaste parti della città, per intervenire su edifici privi di valore è richiesto un permesso per costruire (come nel caso di una nuova costruzione), mentre nelle periferie la stessa operazione si fa con titoli edilizi meno complessi, dato che lì quegli stessi interventi rientrano nell’alveo della ristrutturazione.

La conseguenza, secondo progettisti e costruttori, è il sostanziale blocco di qualsiasi intervento di rigenerazione urbana in ampie aree delle città, inclusi quelli che guardano alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza. 

La circolare a doppia firma De Micheli-Dadone interviene sul punto, facendo chiarezza sulle novità introdotte dall’articolo 10 del decreto Semplificazioni e cercando di attenuare alcune previsioni del decreto.

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Centri storici: più valore alle norme locali

Per quanto riguarda le zone omogenee A, la circolare sottolinea come “l'equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. Tale inciso - spiega infatti la circolare - fa innanzitutto salva la validità di eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti”. 

Una “clausola di salvezza”, la definisce la circolare, che pertanto consente:

  • Sia “di ritenere ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità etc., ferme restando le valutazioni delle Amministrazioni competenti” per quanto riguarda la “compatibilità degli interventi con il regime eventualmente previsto per i medesimi edifici”;
  • Sia di ritenere legittime le “eventuali previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame (fermi restando in ogni caso gli ulteriori limiti rivenienti da altre norme del testo unico)”.

La ristrutturazione edilizia include anche la demolizione e la ricostruzione

La circolare ricorda, inoltre, che il decreto amplia la definizione di “ristrutturazione edilizia” includendo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione ove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. 

“In questi casi - spiegano quindi i ministeri nel comunicato congiunto - non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. E ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, come in precedenza, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà, addirittura, aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana. 

Speculare alla semplificazione voluta con queste modifiche - aggiungono però i dicasteri - è il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici”. 

Le deroghe sulle distanze

L’ultimo punto su cui si concreta la circolare sono le deroghe previste dal decreto in materia di “norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati nonostante il mancato rispetto delle distanze previste. Anche in questo caso - spiegano dai ministeri - la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale”.

> Consulta la circolare 10-2020 De Micheli-Dadone

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