Bonus Crociera: Entrate, incentivo non si applica a imprese in subappalto

Bonus Crociera - Foto di Bruno Glätsch da Pixabay Il credito di imposta per l'occupazione nel settore marittimo è riconosciuto solo nel caso di rapporti contrattuali stipulati direttamente con l’armatore. Sono escluse, quindi, le società che forniscono servizi e personali sulle navi da crociera in subappalto.

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Il chiarimento delle Entrate arriva con la risposta n. 346 del 26 agosto all'interpello presentato da una società con sede a Cipro, facente parte di un gruppo multinazionale che opera nel settore dei servizi per navi da crociera.

La fattispecie coinvolge una società armatoriale che opera attraverso navi da crociera battenti bandiera italiana e che intende appaltare ad un'altra società che gestisce catene di negozi retail le attività relative ai punti vendita a bordo delle navi. Quest'ultima società, a sua volta, intende avvalersi dei servizi dell’impresa che ha presentato l'interpello.

Per svolgere queste attività commerciali in subappalto l’istante intende quindi costituire una sede secondaria in Italia e assumere proprio personale dipendente che verrà imbarcato sulle navi da crociera. E dal momento che assumerà la qualifica di sostituto di imposta, vorrebbe usufruire del bonus Crociera introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457-1997, convertito dalla legge n. 30-1998.

Come funziona il credito di imposta

Il decreto n. 457 del 1997 ha istituito il “Registro internazionale” delle navi che sono adibite alla navigazione internazionale per traffici esclusivamente commerciali e ha previsto un credito d’imposta a favore di coloro che producono reddito attraverso l’utilizzo delle predette navi con l'obiettivo di favorire la crescita occupazionale nel settore marittimo.

L'incentivo è riconosciuto in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro, da conteggiare ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

La legge n. 488 del 1999 ha poi esteso l'agevolazione “anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l’armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale”, alla luce del fatto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare “l’armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica”.

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Il chiarimento delle Entrate

Nel caso in questione, l’impresa, pur non avendo rapporti contrattuali con l’armatore, chiede di poter fruire del credito d’imposta in qualità di subappaltatrice dei servizi di bordo per navi da crociera, precisando, a tale fine, che provvederà a costituire una società o una sede secondaria in Italia e che assumerà proprio personale dipendente cui applicherà integralmente il contratto collettivo nazionale dei marittimi imbarcati su navi da crociera.

Tuttavia, ricorda il Fisco, il credito d’imposta è riconosciuto solo a condizione che l’impresa abbia rapporti contrattuali diretti con l’armatore e che quest’ultimo sia stato autorizzato ad appaltare i servizi di bordo.

Nonostante il personale delle imprese subappaltatrici sia assunto per operare nel contesto delle navi da crociera, conclude quindi l'Agenzia, non è possibile estendere alle imprese subappaltatrici il beneficio fiscale.

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> Risposta n. 346 del 26 agosto 2019

Foto di Bruno Glätsch da Pixabay 

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