INPS - chiarimenti su trattamenti sostegno al reddito e pensione

Pensione - Photo credit: Foto di voffka offka da Pixabay Una circolare INPS chiarisce i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati come Quota 100, Opzione Donna e Lavoratori precoci.

Reddito cittadinanza e Quota 100 - cosa prevede la Legge 26-2019

Nel dettaglio, la circolare dell'Istituto fa riferimento a:

  • indennità di disoccupazione NASpI e pensione Quota 100;
  • decadenza dall’indennità di mobilità ordinaria e in deroga, prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà, in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione Quota 100;
  • NASpI e pensione anticipata;
  • NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per l’Opzione donna;
  • NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione per i lavoratori precoci;
  • NASpI e assegno ordinario di invalidità.

Il decreto-legge n. 4-2019 in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ha infatti introdotto nuove regole in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti e introdotto la pensione Quota 100 per coloro che perfezionano specifici requisiti anagrafici e contributivi tra il 2019 e il 2021.

NASpI e pensione Quota 100

L’articolo 14 del decreto-legge n. 4-2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione Quota 100. Il decreto prevede il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della cosiddetta finestra, diversificata in base al datore di lavoro o alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Dal momento che il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”, l'INPS chiarisce che:

  • le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per Quota 100 non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte; parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono dalla prestazione;
  • per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione Quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

Quota 100 - INPS, chiarimenti su pensione anticipata

Altre prestazioni a sostegno del reddito e Quota 100

Il decreto-legge n. 148-1993, convertito dalla legge n. 236-1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Conseguentemente, coloro che, pur perfezionando i requisiti, non accedono a Quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga. Di contro, i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione Quota 100, decadono dalle prestazioni dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento.

Le stesse indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione.

NASpI e pensione anticipata

Il decreto-legge n. 4-2019 ha anche previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione (c.d. Finestra). In relazione a tale innovazione normativa, l'INPS precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per Opzione donna

L’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 dispone che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs 30 aprile 1997, n. 180, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, o trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

L’indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per Opzione Donna resta fruibile fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.

NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione Lavoratori precoci

La legge n. 232 del 2016 ha previsto che i lavoratori cosiddetti precoci, che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla loro maturazione.

Qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.

Nel caso in cui tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla NASpI opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata da parte dell’INPS la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

NASpI e assegno ordinario di invalidità

Come già ricordato, la legge n. 236 del 1993 prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2011 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui la norma non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. La circolare n. 138-2011 ha quindi precisato che, in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

Di conseguenza, chiarisce ora l'INPS, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata. Pertanto, in tale caso non ricorre la decadenza dalla NASpI per raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato, considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale.

Legge Bilancio 2019 - il testo del decreto su reddito cittadinanza e Quota 100

Circolare INPS n. 88 del 12 giugno 2019

Photo credit: Foto di voffka offka da Pixabay 

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