Sblocca Cantieri: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto Sblocca cantieriE' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 32/2019, meglio noto come Sblocca cantieri. Diventano quindi legge numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici.

Il Senato approva lo Sblocca Cantieri

Cosa prevede il decreto-legge 32/2019 recante "disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici", pubblicato in Gazzetta ufficiale con la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019?

Sospensione temporanea di tre importanti norme del Codice 2016

Fino al 31 dicembre 2020, sarà sospesa l'applicazione di tre importanti articoli del Codice Appalti:

  • la disciplina delle modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei comuni non capoluogo (art. 37, comma 4). Grazie allo Sblocca cantieri, infatti, fino a dicembre 2020 questi comuni potranno evitare di avvalersi di stazioni appaltanti centralizzate;
  • scompare, inoltre, il divieto di appalto integrato stabilito dall’art. 59 del Codice dei Contratti. Fino al 31 dicembre 2020 sarà dunque possibile affidare assieme sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori;
  • viene, infine, sospeso l’albo dell’ANAC dei commissari di gara, previsto dall’art. 77, comma 3, quarto periodo del Codice 2016. Fino a fine 2020 sarà dunque possibile per le stazioni appaltanti individuare in altro modo i commissari, salvo restando l'obbligo di farlo secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione.

Gli esiti e gli effetti delle tre sospensioni saranno poi analizzati da una relazione che il Governo, entro il 30 novembre 2020, presenterà alle Camere, che decideranno se mantenerle o meno.

Sblocca Cantieri - le posizioni degli stakeholder

Altre previsioni temporanee, valide fino al 31 dicembre 2020

Lo Sblocca cantieri incorpora, poi, un altro gruppo di previsioni che resteranno in vigore fino alla fine del 2020. Tra queste le più rilevanti sono:

  • l’applicazione ai settori ordinari delle disposizioni finora previste solo per i settori speciali e che, nelle procedure di gara aperte, permette agli enti di verificare prima le offerte e solo dopo l'idoneità degli offerenti. Questa possibilità sarà percorribile per i settori ordinari solo se espressamente prevista nel bando di gara. In ogni caso la verifica dei requisiti di idoneità dovrà essere effettuata prima della firma del contratto;
  • sarà inoltre possibile, sempre fino al 31 dicembre 2020, utilizzare una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché i lavori non includano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti). Nello specifico tale disciplina prevede la possibilità di affidare ed eseguire i lavori sulla base del solo progetto definitivo, senza più l’obbligo di redigere e approvare anche il progetto esecutivo;
  • le altre due previsioni che saranno applicate fino al 31 dicembre 2020, riguardano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare lo sblocca cantieri innalza la soglia (da 50 a 75 milioni di euro) a partire da cui diventa obbligatorio il parere e riducendo, al contempo,  a 45 giorni i termini per la sua trasmissione;
  • fino al 31 dicembre 2020 sarà anche in vigore la disciplina transitoria sul subappalto per il quale si conferma il limite massimo del 40% che sarà stabilito di volta in volta dalle stazioni appaltanti.

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Procedure di affidamento, soglie e criteri di aggiudicazione

Cambiano le soglie per l'aggiudicazione dei lavori che avverranno con affidamento diretto e procedura negoziata. In particolare:

  • Tra i 40 e i 150 mila euro è previsto un affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori;
  • Tra i 150 e i 350 mila euro si prevede una procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori,
  • Tra i 350 mila e 1 milione di euro si avrà sempre la procedura negoziata, ma con la consultazione delle offerte di 15 operatori.

Quanto ai criteri di aggiudicazione dei contratti, lo Sblocca cantieri prevede che, fatto salvo quanto previsto dal Codice del 2016 (art. 95, comma 3), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il testo prevede inoltre che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata sulla base di calcoli contenuti nel testo stesso e che evitano di rendere i parametri delle soglie di anomalia predeterminabili.

Arriva il regolamento unico

Lo Sblocca cantieri porterà anche all’accantonamento delle linee guida dell’ANAC che saranno sostituite dal regolamento unico di attuazione del Codice e che, tra le altre cose, disciplinerà anche gli aspetti legati al Responsabile unico del procedimento (RUP).

La SOA si verifica sulla base degli ultimi 15 anni

Infine, sale da dieci a quindici anni il lasso di tempo entro cui è possibile verificare l’esistenza dei requisiti necessari per l’attribuzione della SOA. La modifica, fortemente voluta dalle imprese che lamentavano gli effetti nefasti della crisi economica sul comparto, è stata invece fortemente criticata dall’ANAC per il potenziale “annacquamento” della qualificazione degli operatori stessi.

> Consulta il testo coordinato decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019

I commissari straordinari

Altra novità fortemente attesa riguarda, infine, lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, grazie alla nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi.

Il decreto ha ampliato infatti la disciplina dei commissari straordinari, introducendo criteri più compositi per l’individuazione delle opere

Photocredit: annca da Pixabay 

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