Biocarburanti - regolamento UE sui criteri di sostenibilita’

BiocarburantiPubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato UE 2019/807 che indica le nuove regole con cui certificare il biofuel ricavato da materie prime che presentano un basso rischio ILUC.

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Il regolamento del 13 marzo 2019 integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, indicando i criteri per identificare il biofuel ricavato da materie prime che presentano un basso rischio ILUC (Indirect Land Use Change).

Il rischio ILUC riguarda le conseguenze indirette innescate dalla coltivazione, in Europa o in altri continenti, delle piantagioni necessarie a produrre i combustibili di origine rinnovabile, come l’olio di palma. Tra queste, i massicci disboscamenti per fare spazio a nuove colture alimentari e/o energetiche.

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Cosa prevede il regolamento UE sui criteri di sostenibilita’ per i biocarburanti

In determinate circostanze, l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni dovuto ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa generalmente considerati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può essere evitato, e la coltivazione delle relative materie prime può persino rivelarsi vantaggiosa per le zone di produzione interessate.

Per tali casi è necessario stabilire criteri che consentano l'individuazione e la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. 

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Il regolamento espone quindi i criteri per identificare le materie prime coltivate su terreni che presentano elevate scorte di carbonio. In particolare, la norma boccia l’utilizzo di olio di palma perché dal 2008, a livello mondiale, è aumentata in media ogni anno del 4% la sua superficie coltivata e ben il 45% di tale incremento è avvenuto su terreni con elevata capacità di stoccare l’anidride carbonica.

Una volta individuati i criteri, questi ultimi dovrebbero essere esentati dai limiti e dalla riduzione graduale stabiliti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, a condizione che soddisfino i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

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