Testo Circolare 5E-2016 Agenzia Entrate - Credito imposta Ricerca e Sviluppo

Il testo integrale della circolare che illustra gli incentivi fiscali agli investimenti in ricerca e sviluppo. 

Agenzia Entrate

OGGETTO: Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

> Circolare Agenzia Entrate bonus ricerca - incentivo è cumulabile

PREMESSA

L’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ha integralmente sostituito l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, noto come “decreto Destinazione Italia”), con il quale è stato introdotto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il ricorso a strumenti di natura fiscale al fine di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non rappresenta una novità nell’ordinamento italiano ed il Legislatore, con l’introduzione di un credito di imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel decreto Destinazione Italia del dicembre 2013, era già tornato a promuovere l’innovazione attraverso lo strumento dell’incentivo fiscale.

La misura introdotta nel 2013, che, però, non ha trovato attuazione per mancanza di copertura finanziaria, è stata modificata dalla legge di Stabilità per il 2015 e resa più efficace nell’incentivare sia gli investimenti sia l’occupazione di personale con un profilo professionale qualificato. La legge di Stabilità 2015 modifica la misura dell’agevolazione, estende il periodo di applicazione della stessa, amplia la platea dei beneficiari e le categorie di spese agevolabili e facilita le modalità di accesso al beneficio.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 (di seguito anche decreto attuativo), emanato ai sensi del comma 14 della norma in vigore, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento dell’incentivo, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

 L’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (di seguito “l’articolo 3”), prima delle modifiche intervenute, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

In sintesi, la misura prevedeva un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali (rispetto all’anno precedente) sostenute dalle imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, con un’agevolazione massima annuale di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima annua di 50.000 euro in ricerca e sviluppo.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015, il “nuovo” credito di imposta per la copertura finanziaria non si avvale dei fondi strutturali comunitari, ma, tra l’altro, delle risorse liberatesi per effetto della cessazione, alla data del 31 dicembre 2014, del “credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati” di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e del credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (misura, quest’ultima, anch’essa mai attuata).

Il “nuovo” credito di imposta, non soggiacendo più alla limitazione delle risorse, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all’utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto – come nella precedente formulazione – a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.

Il novellato articolo 3 riconosce, per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese - senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile  adottato - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La misura del credito è elevata al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extramuros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (nella precedente formulazione, il limite massimo era di 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000 (nella precedente formulazione, euro 50.000). Rispetto alla precedente formulazione della norma è stato eliminato il requisito costituito dal limite massimo di fatturato (pari a 500 milioni di euro): in tal modo è stata estesa la platea dei beneficiari, che include - sulla base della formulazione in vigore - anche soggetti di più rilevanti dimensioni. La misura non presenta, pertanto, profili di selettività, ma ha una portata applicativa generale che ne assicura la compatibilità con i vincoli in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 3, ai commi 4 e 5, e l’articolo 2 del decreto attuativo elencano in maniera puntuale le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, consistenti nella ricerca fondamentale, nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale e le attività che, invece, non possono essere considerate tali (per la trattazione delle quali si rinvia al paragrafo 2.1).

L’elencazione delle diverse tipologie di attività ammissibili al beneficio ricalca le definizioni della vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. 6 Oltre alle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, al comma 6 dell’articolo 3 e all’articolo 4 del decreto attuativo, sono elencate le tipologie di spese ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta secondo le indicazioni dell’articolo 5 del decreto attuativo (trattate nel paragrafo 2.2).

Il comma 8 dell’articolo 3 e l’articolo 6 del decreto attuativo disciplinano il trattamento del credito di imposta, prevedendone l’irrilevanza ai fini fiscali, e le modalità di fruizione, disponendone l’utilizzo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell’ambito della quale – a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015 – è esclusa l’applicazione del limite annuale di utilizzo di euro 250.000, disposto dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per i crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché del limite “generale” di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a euro 700.000.

Per quanto riguarda la disciplina dei controlli sulla corretta fruizione del credito di imposta, contenuta nei commi da 10 a 12 dell’articolo 3, come riformulati dalla legge di Stabilità, e nell’articolo 8 del decreto attuativo, sono previsti esclusivamente controlli ex post, stante la automaticità del riconoscimento del credito stesso.

In particolare, i controlli sono svolti dall’Agenzia delle entrate sulla base di “apposita documentazione contabile”, comprovante il rispetto di tutte le condizioni prescritte dalla norma per beneficiare del credito di imposta e contenente la quantificazione del credito stesso, che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e allegata al bilancio.

Con la presente circolare – elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche “Mi.S.E.”) – vengono forniti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e  di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.

I riferimenti normativi, per semplicità espositiva, sono effettuati direttamente ai commi dell’articolo 3 e al decreto attuativo. Si ricorda, infine, che la legge di Stabilità 2015, oltre a disciplinare ex novo il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ha introdotto un'ulteriore misura agevolativa, volta ad incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati all'acquisizione, al mantenimento, allo sviluppo ed all'accrescimento dei beni immateriali.

In particolare, i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 hanno introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. "patent box").

Le due misure rappresentano due strumenti sinergici volti ad incentivare e ad agevolare l'attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa: il primo mediante l'attribuzione di un credito di imposta per l'attività di ricerca svolta, il secondo mediante la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall'attività di ricerca, a condizione che l'impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell’accrescimento degli stessi.

In questa sede, si coglie l'occasione per chiarire che i costi rilevanti ai fini dell'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di patent box.

TESTO PDF Circolare n. 5/E del 16/03/16

  • Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - pdf

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