Contratti pubblici: il 1° luglio 2007 al via l'accordo bonario anche per i servizi e le forniture

 

Dal 1° luglio 2007 diviene efficace - anche per i servizi e le forniture -  l’art. 240 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) relativo all’accordo bonario già sperimentato da anni per i lavori pubblici, cioè al tentativo di soluzione transattiva delle contestazioni formalizzate dall’esecutore nel corso dell’esecuzione del contratto aventi rilevanza economica complessiva non inferiore al 10% dell’importo originario del contratto.

Il 1° luglio 2007 è stato superato il primo anno di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici e a tale evento l’art. 257, secondo comma, dello stesso Codice ha condizionato l’entrata in vigore per i servizi e le forniture dell’art. 240 del medesimo Codice relativo al c.d. accordo bonario.

Il procedimento di accordo bonario si modella su quello già sperimentato da anni per i lavori pubblici con l’esame preventivo delle contestazioni da parte del Committente e la proposta all’esecutore di una soluzione transattiva.

Nelle forniture e nei servizi, però, le competenze rimesse nei lavori pubblici al direttore dei lavori sono attribuite al direttore dell’esecuzione del contratto nominato dal Committente.

In mancanza di un meccanismo di formalizzazione delle contestazioni dell’esecutore modellato sulle "riserve" dei lavori pubblici, e sempre che tale meccanismo non sia richiamato nei documenti contrattuali, l’avvio del procedimento presuppone che le contestazioni siano "verbalizzate nei documenti contabili".

Non sarà sufficiente, allora, la semplice corrispondenza commerciale.

Non è chiaro se il procedimento si applichi anche ai contratti in corso oppure solo a quelli stipulati a decorrere dal 1° luglio 2007. La seconda interpretazione sembra, tuttavia, preferibile considerando la finalità delle norme in discorso che è di incentivare il decongestionamento del contenzioso civile, ormai prossimo al collasso.

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