Decreto legge 112-2008 con le disposizioni urgenti per lo sviluppo economico

 
Il Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività",  contiene alcune misure finalizzate alla promozione dello sviluppo economico del Paese attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi. In rilievo le norme che regolano gli strumenti per l'innovazione, l'attrazione degli investimenti e l'internazionalizzazione.

In sintesi, riportiamo i principali interventi previsti nel documento.

1. L'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica è realizzabile mediante denuncia di inizio attivita' e l'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di concessionari pubblici.

2. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati. Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a disciplinare le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

3. L'internazionalizzazione delle imprese su mercati diversi da quelli dell'Unione Europea può fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

4. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede fino al 31-12-2008 con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.

5. Per EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. Il Sindaco di Milano pro tempore, e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente.

6. Le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma.

7. A decorrere dal 1 luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Le risorse finanziarie acquiste da tale Fondazione sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

8. L'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio (impresa in 1 giorno). Lo sportello unico per le attività produttive costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 38).

9. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto si provvede in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato.
Le agevolazioni sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

10. Numerosi provvedimenti infine concernono il lavoro (l'orario, l'apprendistato, i relativi contratti e la contribuzione previdenziale).

Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112

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