La rivalutazione dei beni d'impresa con la Finanziaria 2006

 

La Finanziaria 2006 consente una nuova rivalutazione per i beni d'impresa e le partecipazioni, nonché la possibilità di "affrancare" immediatamente la riserva creata a seguito della rivalutazione pagando un'imposta sostitutiva del 7% per poter distribuire liberamente, dal punto di vista fiscale, il relativo importo. Il tema assume molta importanza nell'efficiente gestione di un'azienda attenta ai vantaggi delle novità normative; inoltre c'è ancora tempo di fare le dovute valutazioni al riguardo perché si può usufruirne entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2005 (20 giugno 2006, ovvero il 20 luglio con lo 0,40 per cento in più).

I beni da rivalutare devono risultare iscritti in bilancio al 31.12.2004 e devono essere presenti alla chiusura dell'esercizio 2005. Il maggior valore attribuito si considera fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione. Ne consegue che, fino a quella data, i maggiori ammortamenti civilistici stanziati in bilancio non saranno deducibili e le imprese dovranno iscrivere in bilancio le relative imposte differite attive connesse alle quote indeducibili ai fini IRES ed IRAP.

I maggiori ammortamenti civilistici stanziati nei primi anni e non riconosciuti a livello fiscale sono recuperati fiscalmente in coda al processo di ammortamento. Se i beni vengono quindi ceduti prima del terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, dal punto di vista fiscale plusvalenze e minusvalenze andranno determinate con riferimento al valore originario e non a quello rivalutato.

Così non è invece per le aree edificabili, per cui l'efficacia fiscale si produce già dal 2006.

La rivalutazione è facoltativa, ha comunque un effetto benefico sul patrimonio dell'impresa ed è utile per disposizioni quali il pro rata patrimoniale, la thin cap rule e anche in vista dei nuovi criteri di valutazione delle imprese da parte degli istituti di credito (BASILEA 2).

Soggetti Ammessi

Possono rivalutare i beni: S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Società cooperative residenti, enti pubblici e privati residenti, imprese individuali, S.n.c., S.a.s., società ed enti non residenti e persone fisiche non residenti che esercitano in Italia un'attività commerciale mediante stabile organizzazione. Caratteristica comune è quella di essere titolari di reddito d'impresa nel nostro paese.

Per i soggetti in contabilità semplificata, i beni devono risultare dal registro dei cespiti ammortizzabili e la rivalutazione deve risultare da un prospetto bollato e vidimato da cui risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita.

Beni oggetto di rivalutazione

I beni d'impresa che possono formare oggetto di rivalutazione sono i seguenti:

  • le immobilizzazioni materiali ed immateriali (purché dotati di autonomia giuridica e suscettibili di tutela);
  • le partecipazioni in società controllate e in società collegate costituenti immobilizzazioni;
  • le aree edificabili (per le quali sono previste delle disposizioni particolari).

Seguendo le disposizioni già dettate dal legislatore in passato in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, l'adeguamento al valore normale deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (art. 11, comma 1, legge 342/200).

Le immobilizzazioni immateriali rivalutabili sono i diritti di brevetto industriale, di utilizzazione delle opere di ingegno e di concessione, le licenze, i marchi e il know-how.

Sono compresi i beni di costo unitario inferiore a  516,46 e i beni completamente ammortizzati, purchè risultanti in bilancio o comunque giuridicamente tutelati.

Non possono essere rivalutati l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari.

Metodi di Rivalutazione

Si può scegliere uno dei tre metodi alternativi indicati di seguito:

  • rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento. Tale metodo consente di mantenere il periodo d'ammortamento previsto originariamente per il cespite rivalutato ed è indicato quando la perdita di valore del bene ha un motivo di tipo inflazionistico;
  • rivalutazione del solo costo storico del cespite, indicato in ipotesi di incrementi reali di valore nei beni;
  • riduzione del fondo di ammortamento, modalità meno vantaggiosa dal punto di vista fiscale.

Adempimenti

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e devono attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa.

Imposta sostitutiva

Gli importi dovuti sono cosi' articolati:

  • a) aree fabbricabili: 19% (in tre rate annuali senza interessi - codice tributo 1812);
  • b) beni ammortizzabili: 12% (in una unica rata - codice tributo 1811);
  • c) beni non ammortizzabili e partecipazioni: 6% (in una unica rata - codice tributo 1811).

Riserva di Rivalutazione

Il saldo attivo deve essere accantonato in una speciale riserva designata. Come già anticipato, il comma 472 dell'art. 1 della Finanziaria 2006 consente di "liberare" la riserva di rivalutazione versando l'imposta sostitutiva (codice tributo 1813) del 7% in tre rate annuali senza interessi:

  • 10% nel 2006
  • 45% nel 2007
  • 45% nel 2008

La circolare n. 6/E del 13 febbraio, comunque, ha chiarito che è possibile versare in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Il vantaggio per il contribuente risiede nella possibilità di distribuzione ai soci di riserve senza emersione di base imponibile per la società, ai fini Irap e Ires, mentre per i soci le somme distribuite saranno tassate secondo le regole ordinarie dei dividendi.

In base al comma 477 della legge n. 311/2004, richiamato dalla circolare n. 6/2006, l'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se, invece, l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale, la riduzione del capitale sociale deve avvenire con le modalità dettate dal secondo comma dell'articolo 2445 c.c.

Aree edificabili

Su tale categoria si è ancora in attesa di una circolare che fornisca alcuni chiarimenti, perchè la rivalutazione presenta un requisito ulteriore, oltre l'iscrizione in bilancio al 31/12/2004: l'utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.

Per verificare se è stato assolto tale requisito, ci si può rifare a quanto precisato dalla circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002, in materia di imposta di registro sui terreni compresi in piani particolareggiati: la costruzione si considera effettuata se è stato iniziato un edificio significativo, composto almeno dai muri perimetrali e dalla copertura completa.

Il requisito dell'edificabilità deve risultare da uno strumento urbanistico regolarmente approvato; inoltre, le aree non devono essere state edificate al 31/12/2004 o, in alternativa, gli eventuali fabbricati esistenti devono essere stati demoliti.

Tali aree possono essere classificate in bilancio sia tra i beni materiali sia fra le merci; sono escluse, invece, le aree classificate tra i beni strumentali per natura o per destinazione.

Altro aspetto fondamentale per avvalersi della rivalutazione delle aree fabbricabili è l'omogeneità: in presenza di più aree appartenenti alla stessa categoria e rientranti nel medesimo piano regolatore, occorre procedere alla rivalutazione per tutte le aree (fonte: Crisconio, Fisco Oggi, Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate).

La circolare dovrebbe comunque chiarire:

  • la definizione di area edificabile perché se il terreno è sprovvisto dello strumento attuativo la superficie non può essere utilizzata ai fini edificatori entro i cinque anni;
  • se il soggetto tenuto alla realizzazione dell'immobile deve essere chi ha proceduto alla rivalutazione o può anche essere un acquirente.

Secondo IlSole24Ore, queste incertezze hanno portato ad avvalersi della rivalutazione solo alcune piccole imprese edili per piccoli lotti già perfettamente edificabili sotto il profilo urbanistico e di superficie modesta, per i quali è prevedibile l'utilizzo edificatorio entro i cinque anni.

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