Esonero contributivo per assunzione beneficiari Assegno di inclusione: come funziona

 

Incentivi assunzioni - Photo credit: Foto di cottonbro da PexelsUna circolare INPS spiega come ottenere l'esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), il nuovo sussidio che dal 1° gennaio 2024 sostituisce il Reddito di cittadinanza.

Dall'assegno di inclusione ai bonus assunzioni: in Guri il decreto Lavoro 2023

I chiarimenti dell'INPS illustrano il funzionamento dell'esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dell’Assegno di inclusione.

Va ricordato però che, insieme al bonus per assunzioni di beneficiari del SFL e dell'ADI, il decreto Lavoro 48-2023 ha previsto anche incentivi per le agenzie per il lavoro che agevolano l'occupazione dei percettori delle misure di sostegno al reddito e un bonus autoimprenditorialità per stimolare l'avvio di nuove imprese e cooperative da parte di chi beneficia del Supporto formazione e lavoro e dell'Assegno di inclusione.

Esonero contributivo per chi assume beneficiari dell'Assegno di inclusione

Il bonus assunzioni consiste in un esonero dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, di un beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o dell'Assegno di inclusione (ADI), il nuovo strumento di sostegno al reddito in vigore da quest'anno.

Lo sgravio contributivo è totale, quindi pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, in caso di nuova assunzione a tempo determinato ed è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, entro il limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo totale è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, in questo caso nel limite massimo di 24 mesi.

Per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, full time o part time, invece, è previsto un esonero parziale, pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Lo sgravio in questo caso è concesso nel limite massimo di importo pari a 4mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo

Con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'agevolazione.

In particolare, possono richiedere l'esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono quindi escluse dalla decontribuzione le assunzioni effettuate dalla pubblica amministrazione.

L'esonero è concesso a fronte dell'assunzione di lavoratori percettori del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, mentre sono esclusi i soggetti che hanno inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento e abbiano titolo alla prestazione, ma non l’abbiano ancora percepita. 

Lo sgravio per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetta per 12 mesi ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8mila euro annui riparametrato e applicato su base mensile, per cui la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Relativamente allo sgravio del 50% in caso di assunzione a termine, che è concesso nel limite massimo di 4mila euro su base annua, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 333,33 euro (4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Come anticipato, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il periodo di godimento dell'agevolazione passa da 12 a 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per il contratto a termine. Il rapporto di lavoro a tempo determinato già agevolato che viene trasformato in tempo indeterminato, quindi, dà diritto a un beneficio della durata di 24 mesi, ma con un’entità differente per il periodo di rapporto a tempo determinato (50% dei contributi datoriali) e in presenza della trasformazione a tempo indeterminato dello stesso (100% dei contributi datoriali).

Oltre alle condizioni generali di spettanza dell'incentivo, come la regolarità contributiva e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, il decreto Lavoro ha previsto delle condizioni specifiche per l'accesso all'esonero. In particolare, lo sgravio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Inoltre, laddove il beneficiario del sostegno al reddito venga licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, a meno che il licenziamento non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Le agevolazioni, precisa l'INPS, sono concesse entro i limiti delle risorse stanziate. Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all'agevolazione attraverso la sezione denominata “Portale delle Agevolazioni sul sito dell'Istituto. La pubblicazione del "modulo di istanza on-line", verrà comunicata dall'INPS con un apposito messaggio. Ad un messaggio ad hoc è affidata anche la pubblicazione delle istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo da parte dei beneficiari.

Consulta la circolare INPS n. 111-2023

Incentivi per chi facilita l'occupazione di beneficiari Assegno e soggetti disabili

Per facilitare ulteriomente l'occupazione dei beneficiari del sussidio, il decreto Lavoro ha previsto anche un incentivo destinato alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto mediante la loro attività di mediazione. In questo caso il contributo pari è al 30% dell’incentivo massimo annuo spettante al datore di lavoro.

Il provvedimento introduce un'agevolazione anche per gli enti del terzo settore e le imprese sociali per ogni persona con disabilità assunta a seguito della loro attività di intermediazione: si tratta del 60% dell’intero incentivo in forma di esonero totale riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un'assunzione con contratto a tempo indeterminato e dell’80% dello sgravio del 50% previsto per le assunzioni a termine.

Bonus per l'autoimprenditorialità

Il pacchetto volto ad agevolare l'attivazione di chi riceve il sostegno al reddito conta anche un bonus per i beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del sostegno.

Si tratta della possibilità di ottenere in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di accesso a questo contributo saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF e il MIMIT.

Per approfondire: In arrivo il bonus assunzioni per gli under 30

Il testo del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 103 del 4 maggio 2023

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