Ecco gli incentivi per chi investe in startup e PMI innovative

 

StartupIn Gazzetta ufficiale il decreto attuativo degli incentivi fiscali all’investimento in start up innovative e in PMI innovative. Come ottenere le agevolazioni.

Semplificazioni in arrivo per startup e PMI innovative

Il provvedimento, approvato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, consolida in un unico testo le disposizioni di attuazione dell’art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 e quelle dell’art. 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup e PMI innovative.

Finanziamenti startup e innovazione

Chi può ottenere gli incentivi

Le agevolazioni sono destinate ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui al titolo I e al titolo II del TUIR che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili. Nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, tuttavia, gli incentivi spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento agevolato.

E' escluso l'accesso alle agevolazioni:

  • nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
    - imprese in difficoltà;
    - imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
    - imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
  • nel caso di investimenti in start-up innovative, PMI innovative, incubatori certificati, organismi di investimento collettivo del risparmio e altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili;
  • nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento UE n. 651 del 2014.

Che si intende per investimento agevolato

Il decreto riserva le agevolazioni ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge n. 179 del 2012.

In linea generale i conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili, invece, rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

In cosa consistono le agevolazioni

Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il decreto prevede la detrazione dall’imposta lorda del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro un massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, invece, possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati fino a un massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In entrambi i casi, gli incentivi fiscali spettano per conferimenti fino a un massimo di 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Decreto Crescita: cambiano i finanziamenti agevolati per nuove imprese

Decreto 7 maggio 2019 – Gazzetta ufficiale 5 luglio 2019

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